In tema di inadempimento contrattuale, la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili. Ne consegue che non può essere pronunciata la risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente, ove questa superi la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, dimostrandone la non imputabilità a causa dell'ingiustificato rifiuto della controparte di ricevere la prestazione.
In tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”.
La quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata, dal momento che l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione.
La tolleranza delle parti rispetto a un inadempimento porta a qualificarlo come non grave e, quindi, non idoneo a determinare la risoluzione del contratto.
L’impegno assunto dalla resistente in ordine al ritiro dei display e delle singole confezioni di prodotto costituisce un’obbligazione di risultato e non di mezzi, non rilevando, quindi, l’accertamento del grado di diligenza o meno da essa serbato nel tentativo di adempiere all’obbligazione assunta.
L’obbligo di procedere all’eliminazione dell’illecito non può essere eluso dalle difficoltà riscontrate nell’esecuzione dell’obbligo, non potendo la resistente riversare sulla ricorrente le conseguenze dannose della propria incapacità alla rimozione dell’illecito, ricadendo sul convenuto a titolo di rischio di impresa anche quello afferente l’incapacità di provvedere alla rimozione dell’illecito.
La penale prevista per ogni pezzo (display o confezione) e per ogni giorno di ritardo può essere congruamente ridotta laddove vi sia stata sostanziale esecuzione della transazione e l’applicazione della penale in misura rigida appaia sproporzionata sia rispetto al danno economico concorrenziale patito dalla ricorrente sia rispetto al vantaggio economico goduto dalla resistente.
In tema di inadempimento di una scrittura transattiva è legittima la contestazione di nuovi inadempimenti, verificati in corso di causa, in occasione della prima udienza di comparizione. La successiva integrazione della domanda attorea altro non è che una specificazione a livello quantitativo della medesima macro-contestazione iniziale (violazione della transazione) aggiornata sulla base degli sviluppi intervenuti in corso di causa.
[Nel contratto di licenza d’uso esclusivo di marchio registrato per la produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento, in cui il licenziante si obbliga a fornire assistenza stilistica e ad approvare preventivamente i prototipi entro tempi funzionali alla presentazione del campionario in fiera] gli obblighi assunti gravano sulla società licenziante, parte del contratto, a prescindere dai rapporti interni con i propri addetti, consulenti o dipendenti. La licenziante risponde quindi dell’inadempimento anche quando l’esecuzione della prestazione era affidata al proprio direttore stilistico, ed è infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva fondata su tale circostanza.
Una volta accertato l’inadempimento della licenziante, resta irrilevante il recesso da essa successivamente esercitato in forza della clausola contrattuale che richiede un preavviso, che lascia salvi gli obblighi derivanti dal contratto fino alla sua cessazione.
Il lucro cessante preteso dal licenziatario per l’inadempimento del licenziante non è risarcibile quando non è documentato e si risolve in una previsione priva di riscontri o di ancoraggi logico-presuntivi. Il danno emergente comprende i soli costi documentati riconducibili alla produzione [del campionario compromesso dall’inadempimento]; se tali costi non sono stati sopportati del tutto inutilmente, perché il licenziatario ha potuto comunque utilizzare parte del campionario, il danno può essere liquidato in via equitativa in una quota di essi.