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Sentenze con tag: inadempimento del contratto

Corte d'appello di Brescia, 4 Agosto 2024, n. 370/2024
Inadempimento contrattuale: presunzione di colpa, pagamento tramite assegno e quietanza
In tema di inadempimento contrattuale, la colpa dell’inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova...

In tema di inadempimento contrattuale, la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili. Ne consegue che non può essere pronunciata la risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente, ove questa superi la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, dimostrandone la non imputabilità a causa dell'ingiustificato rifiuto della controparte di ricevere la prestazione.

In tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”.

La quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata, dal momento che l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione.

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15/03/2026
Data sentenza: 04/08/2024
Numero: 370/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Magnoli
Registro : RG – 71 –  2023
Tribunale di Bologna, 15 Marzo 2021
Data sentenza: 15/03/2021
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Anna Maria Rossi
Registro : RG – 7444 –  2018
Tribunale di Bologna, 26 Febbraio 2020
Preteso inadempimento di contratto di distribuzione cinematografica
La tolleranza delle parti rispetto a un inadempimento porta a qualificarlo come non grave e, quindi, non idoneo a determinare...

La tolleranza delle parti rispetto a un inadempimento porta a qualificarlo come non grave e, quindi, non idoneo a determinare la risoluzione del contratto.

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28/09/2022
Data sentenza: 26/02/2020
Registro : RI – 2098 –  2017
Tribunale di Torino, 25 Ottobre 2026
Transazione in materia di concorrenza sleale, esecuzione dell’obbligazione di ritiro dei prodotti dal mercato e applicazione della penale
L’impegno assunto dalla resistente in ordine al ritiro dei display e delle singole confezioni di prodotto costituisce un’obbligazione di risultato...

L’impegno assunto dalla resistente in ordine al ritiro dei display e delle singole confezioni di prodotto costituisce un’obbligazione di risultato e non di mezzi, non rilevando, quindi, l’accertamento del grado di diligenza o meno da essa serbato nel tentativo di adempiere all’obbligazione assunta.

L’obbligo di procedere all’eliminazione dell’illecito non può essere eluso dalle difficoltà riscontrate nell’esecuzione dell’obbligo, non potendo la resistente riversare sulla ricorrente le conseguenze dannose della propria incapacità alla rimozione dell’illecito, ricadendo sul convenuto a titolo di rischio di impresa anche quello afferente l’incapacità di provvedere alla rimozione dell’illecito.

La penale prevista per ogni pezzo (display o confezione) e per ogni giorno di ritardo può essere congruamente ridotta laddove vi sia stata sostanziale esecuzione della transazione e l’applicazione della penale in misura rigida appaia sproporzionata sia rispetto al danno economico concorrenziale patito dalla ricorrente sia rispetto al vantaggio economico goduto dalla resistente.

In tema di inadempimento di una scrittura transattiva è legittima la contestazione di nuovi inadempimenti, verificati in corso di causa, in occasione della prima udienza di comparizione. La successiva integrazione della domanda attorea altro non è che una specificazione a livello quantitativo della medesima macro-contestazione iniziale (violazione della transazione) aggiornata sulla base degli sviluppi intervenuti in corso di causa.

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09/04/2019
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Luca Martinat
Registro : RG – 7051 –  2018
Tribunale di Milano, 10 Maggio 2016, n. 10854/2016
Responsabilità della società licenziante del marchio per l’inadempimento degli obblighi di assistenza stilistica
[Nel contratto di licenza d’uso esclusivo di marchio registrato per la produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento, in cui...

[Nel contratto di licenza d’uso esclusivo di marchio registrato per la produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento, in cui il licenziante si obbliga a fornire assistenza stilistica e ad approvare preventivamente i prototipi entro tempi funzionali alla presentazione del campionario in fiera] gli obblighi assunti gravano sulla società licenziante, parte del contratto, a prescindere dai rapporti interni con i propri addetti, consulenti o dipendenti. La licenziante risponde quindi dell’inadempimento anche quando l’esecuzione della prestazione era affidata al proprio direttore stilistico, ed è infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva fondata su tale circostanza.

Una volta accertato l’inadempimento della licenziante, resta irrilevante il recesso da essa successivamente esercitato in forza della clausola contrattuale che richiede un preavviso, che lascia salvi gli obblighi derivanti dal contratto fino alla sua cessazione.

Il lucro cessante preteso dal licenziatario per l’inadempimento del licenziante non è risarcibile quando non è documentato e si risolve in una previsione priva di riscontri o di ancoraggi logico-presuntivi. Il danno emergente comprende i soli costi documentati riconducibili alla produzione [del campionario compromesso dall’inadempimento]; se tali costi non sono stati sopportati del tutto inutilmente, perché il licenziatario ha potuto comunque utilizzare parte del campionario, il danno può essere liquidato in via equitativa in una quota di essi.

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03/02/2017
Data sentenza: 10/05/2016
Numero: 10854/2016
Carica: Presidente
Giudice: Marina Anna Tavassi
Relatore: Alessandra Dal Moro
Registro : RG – 6497 –  2015
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