Il lodo arbitrale che pone le spese a carico delle parti in via solidale legittima il soggetto che ha sostenuto per l’intero le spese dell’arbitrato ad agire in via di regresso, anche in sede monitoria, al fine di ottenere la corresponsione della quota di spese dovuta dalla controparte. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo l’opponente non è legittimato ad eccepire l’eventuale inadempimento della transazione per cercare di superare e modificare il riparto di spese disposto dal lodo, essendo a tal fine necessario proporre impugnazione nei confronti del lodo.
L'interesse di una parte all'altrui adempimento degli obblighi sanciti da un lodo arbitrale irrituale deve ritenersi soddisfatto da una pronuncia di condanna in tal senso, senza possibilità di emettere "ora per allora" alcuna ulteriore statuizione risarcitoria. L'ordinamento processuale italiano, infatti, conosce, per l'attuazione degli obblighi di fare infungibile, il rimedio di cui all'art. 614-bis c.p.c., che tuttavia non può esser accordato d'ufficio.