Anche dopo la riforma del diritto societario attuata con d.lgs. n. 6 del 2003, la delibera assembleare di una società di capitali, assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa, è inesistente, non sussistendo un atto imputabile, neppure in via astratta, alla società.
Può essere imputato all'aministratore delegato di società fallita il danno derivante alla società dalla prosecuzione dell'attività (nella specie la realizzazione di un film), se questi fornisce informazioni dolosamente false agli altri amministratori sullo stato di realizzazione dell'opera e sulla prevedibile conclusione dei lavori.
La disposizione normativa dell'art. 143 t.u.f., in base alla quale "le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole" deve essere intesa come una clausola generale e interpretata nel senso (altro…)
I flussi informativi all'interno di un consiglio di amministrazione di un consorzio devono intendersi regolati in via analogica dalla corrispondente disciplina dettata in materia per le società per azioni.
L'attività degli amministratori privi di deleghe, dopo la riforma societaria, e conseguentemente la loro responsabilità (altro…)