L’art. 808 quater c.p.c. enuncia il principio secondo cui, nell’ipotesi di dubbio interpretativo in merito al perimetro applicativo di una clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la convenzione d'arbitrato va interpretata estensivamente, nel senso che la competenza degli arbitri deve intendersi estesa a tutte le controversie riferite alle pretese aventi la causa petendi nel contratto cui è annessa la clausola, comprese le questioni attinenti all’interpretazione del contratto.
La clausola statutaria compromissoria, sebbene espressamente si riferisca alle delibere assembleari, va interpretata in maniera estensiva così da comprendere anche le delibere del Consiglio di Amministrazione dal momento che entrambe le tipologie di delibere, in mancanza di clausola compromissoria, sono impugnabili dal socio davanti alla autorità giudiziaria. Una diversa e restrittiva interpretazione si porrebbe come irragionevole e lesiva dei diritti del socio perché porterebbe ad un diverso regime di impugnazione delle delibere sociali.
E' valida la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa che prevede che il collegio arbitrale sia composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del circondario ove ha sede la cooperativa.
Ai sensi dell'art. 2437, co. 2, lett. g) le modificazioni statutarie concernenti i diritti di partecipazione dei soci vanno individuate non solo nelle modificazione statutarie incidenti sui diritti di partecipazione patrimoniale dei soci, ma anche (altro…)