Anche le deliberazioni negative, cioè le decisioni di reiezione della proposta sottoposta al voto dell’assemblea, sono soggette alla disciplina in tema di invalidità applicabile alle deliberazioni positive, potendo, quindi, anch’esse essere impugnate in presenza dei presupposti di legge e, in ogni caso, purché sussista un concreto interesse alla loro rimozione.
L'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice; cosicché, l’interesse all’annullamento della decisione di rigetto deve ricollegarsi all’interesse alla produzione in via giudiziale degli effetti che sarebbero scaturiti dalla proposta respinta.
All’autorità giudiziaria è precluso l’esercizio di un potere di fatto spettante all’assemblea, pertanto, in caso di impugnazione di delibera negativa, il Tribunale non può mai sostituire la propria volontà e determinazione a quella manifestatasi attraverso gli organi sociali: l’eventuale accertamento della invalidità del voto contrario espresso dal socio non potrebbe mai condurre alla sostituzione del deliberato assembleare di contenuto, potendo al massimo produrre gli effetti delle azioni di mero accertamento.
In tema di impugnazione delle deliberazioni consortili, l’art. 2606, co. 2, c.c. si riferisce ai vizi di mancanza di conformità della delibera alla legge e al contratto riconducibili alla categoria dell’annullabilità delle delibere consortili, ma tace sulla regolamentazione delle patologie più gravi della nullità o della inesistenza della deliberazione che ricadono, così, nell’ambito applicativo delle regole di diritto comune che presiedono all’azione di nullità dei negozi, imprescrittibile e proponibile da chiunque vi abbia interesse, non potendo trovare applicazione analogica la disciplina più restrittiva prevista in materia societaria, in ragione della diversa natura del consorzio rispetto alla società.
La dichiarazione di accettazione della carica di amministratore, pur contenuta nel verbale dell’assemblea di nomina, è manifestazione di volontà riferibile solo alla sfera giuridica dell’amministratore stesso, completamente estranea al contenuto della deliberazione dell’organo assembleare. Pertanto, le contestazioni circa la veridicità della firma apposta alla dichiarazione di accettazione devono essere proposte mediante impugnazione del negozio di accettazione, non essendo sufficiente limitarsi ad impugnare la delibera di nomina sull’erroneo presupposto che l’accertamento della falsità dell’attestazione della sua presenza all’assemblea e della sua firma, siano ragioni sufficienti a determinare l’inesistenza o la nullità della deliberazione dell’assemblea.
Quando un consiglio di amministrazione di una s.p.a. venga interamente revocato con conseguente nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c., tutti gli eventuali atti posti in essere dagli organi sociali revocati – come, ad esempio, la redazione e l’approvazione da parte degli amministratori dei progetti di bilancio e la loro sottoposizione a delibera assembleare – sono inefficaci (altro…)
La deliberazione dell’assemblea degli azionisti ordinari della società emittente lesiva dell’obbligo di assicurare i diritti spettanti agli azionisti di risparmio non è nulla, ma annullabile perché la norma di cui all’art. 145, co. 2, t.u.f., non è posta a tutela di interessi generali (altro…)
Non compete al Tribunale la valutazione sulla opportunità o meno delle modifiche statutarie, sicché risulta irrilevante ogni critica relativa alla erroneità o inopportunità delle scelte assembleari a riguardo.
La circostanza che nell’ordine del giorno sia indicata la modifica (altro…)
Il perseguimento dello scopo mutualistico è elemento caratterizzante le società cooperative. Il cooperatore, infatti, ha diritto –in quanto socio- a conseguire i vantaggi mutualistici ed, al tempo stesso, è tenuto a contribuire affinché tali vantaggi possano essere erogati dalla cooperativa. Ciò consegue al fatto che, con la partecipazione ad una società cooperativa, il singolo pone in essere due tipi di rapporti: quello mutualistico (che ha riflessi sul piano patrimoniale) e quello sociale (che attribuisce al socio dei poteri all’interno dell’organizzazione). (altro…)
Il voto del socio di s.p.a. espresso in violazione degli impegni assunti con un sindacato di voto non inficia la validità della deliberazione assembleare, anche nell'ipotesi in cui la società stessa abbia preso parte al patto parasociale. Il termine di cui all'art. 2366, comma 3, c.c. deve ritenersi riferito alla spedizione dell'avviso di convocazione e non alla sua ricezione.
L'abuso o eccesso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - ovvero sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli; al di fuori di tali ipotesi resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di (altro…)