Ai fini della legittimità del ricorso alla procedura di notificazione per gli irreperibili, di cui all'art. 143 cod. proc. civ., è richiesta la prova della oggettiva impossibilità, per il notificante, di individuare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora del notificando, malgrado l'esperimento delle indagini suggerite nei casi concreti dall'ordinaria diligenza, non essendo sufficiente la mera circostanza che il destinatario risulti trasferito dal precedente indirizzo. Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, sulla residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto, altresì, che tale ignoranza, indipendentemente dalla colpa del destinatario della notifica per l'inosservanza dell'onere di denuncia, nei registri anagrafici del luogo di sua nuova residenza, sia oggettivamente incolpevole, perché non superabile con diligenti indagini. I presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza [nel caso di specie, il tribunale, in applicazione dei suddetti principi, ha sancito che non sussistendo i presupposti per la notifica ex art. 143 c.p.c., non solo non risulta ritualmente instaurato il contraddittorio nel procedimento, ma anche le convocazioni delle assemblee per deliberare la messa in liquidazione della società non risultano ritualmente convocate e in mancanza di loro rituale convocazione non è possibile attestare l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea]
La notificazione dell'atto di riassunzione al domicilio eletto nel corso del giudizio dal de cuius, anziché a quello effettivo, deve ritenersi affetta da inesistenza e non da nullità, tenuto conto del principio ormai comunemente recepito secondo cui l'ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando essa sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa e sia pertanto inidonea a realizzare lo schema tipico dell'istituto, come accade quando la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo assolutamente non riferibili al destinatario ovvero quando non vi sia stata una qualsiasi consegna dell'atto da notificare.
E’ pacifico che in caso di transazione parziale (limitata alla sola quota interna del debitore solidale stipulante) si determina lo scioglimento della solidarietà passiva tra il debitore stipulante e gli altri condebitori e che il debito residuo, ancora solidale tra i condebitori che non hanno transatto, deve essere ridotto. Ma in ordine all’ammontare della riduzione, la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, sicché il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per i soggetti rimasti ad essa estranei.
In tema di obbligazioni solidali, se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o più) dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo; nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto.
L’ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando essa sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa e sia pertanto inidonea a realizzare lo schema tipico dell’istituto (come accade quando la consegna dell’atto avvenga a persona ed in luogo assolutamente non riferibili al destinatario ovvero quando non vi sia stata una qualsiasi consegna dell’atto da notificare), mentre si configura la nullità della notificazione quando, nonostante l’inosservanza di formalità e di disposizioni di legge in tema di individuazione delle persone legittimate a ricevere la consegna dell’atto notificato o del luogo in cui detta consegna deve essere eseguita, una notificazione sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione. In questa seconda ipotesi il vizio della notificazione è sanato ex tunc per raggiungimento dello scopo quando segua la costituzione del destinatario dell’atto.
La relazione di notifica che indica un destinatario diverso dalla parte processuale non integra i presupposti per l'irregolarità della notificazione, in quanto il soggetto indicato può essere diverso dalla parte processuale. Ciò, infatti, non impedisce che nei confronti del rappresentante del soggetto convenuto in giudizio possa essere eseguita anche la notifica a mezzo posta elettronica certificata, indistintamente all'indirizzo pec personale o a quello relativo all'attività professionale del soggetto.
Inoltre, ai fini dell'identificazione del destinatario, ai sensi dell'art. 145 comma 1 ultima parte c.p.c., è sufficiente cha la relata non lasci alcun dubbio né sulle generalità della persona né sul luogo di consegna: tale requisito è soddisfatto anche laddove queste ultime informazioni siano indicate nell'atto (e non nella relata di notifica).
Ai fini della legittimità all'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 co. 1° c.p.c., non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli non abbia avuto tempestiva conoscenza dell'ingiunzione e non sia stato in grado di proporvi una tempestiva opposizione. In particolare, come insegnato dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (Cass., SS.UU, 22/6/2007, n. 14572 e, da ultimo, Cass., Sez. 6 - 1, Ord., 20/11/2017, n. 27529), la circostanza della cui prova l'opponente tardivo è onerato consiste in ciò che l'atto notificato, a causa delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato, non sia tempestivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. (altro…)
La notifica dell'atto di appello eseguita presso il procuratore revocato e sostituito in primo grado è nulla e non inesistente e, come tale, suscettibile di sanatoria, con conseguente necessario accoglimento della richiesta di rinnovazione della notifica. (altro…)
Nel giudizio di reclamo avverso ordinanza cautelare, all’annullamento della decisione di primo grado per vizio di notifica del ricorso segue una decisione nel merito sulla domanda cautelare, con conseguente onere della parte reclamante di dedurre (altro…)
Le domande volte all'accertamento del diritto del socio di s.r.l. a consultare la documentazione sociale e alla condanna della s.r.l. a mettere a disposizione del socio la documentazione stessa, sono formulabili indipendentemente dall'esercizio da parte del socio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore. (altro…)