In tema di denunzia al tribunale, per ius receptum le condotte oggetto di denuncia devono essere attuali, non essendo consentita l'adozione di provvedimenti da parte del tribunale laddove i comportamenti censurati abbiano esaurito i loro effetti, posto che il procedimento ex art. 2409 c.c. mira al riassetto amministrativo e non ha finalità immediatamente sanzionatorie.
L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea che, ai sensi dell'art. 2484 c.c., è causa di scioglimento della società, non si identifica con l'inattività dell'organo, ma sussiste in tutti i casi in cui insanabili contrato tra i soci impediscano all'assemblea di adottare i provvedimenti necessari per la vita sociale, come la nomina degli amministratori o l'approvazione del bilancio.
Tra i diritti amministrativi spettanti al socio figurano il diritto di informazione e di ispezione, di cui all'art. 2476, secondo comma, c.c., che presidiano la trasparenza dell'andamento societario. Il diritto di informazione e quello alla consultazione dei libri e documenti sociali è riconosciuto a qualunque socio non amministratore, indipendentemente dalla consistenza della partecipazione di cui lo stesso sia titolare. Compete anche al socio amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall'art. 2476, secondo comma, c.c., di ricevere notizia sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri ed i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato. Perciò, deve ritenersi sussistente il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardi degli interessi dell'ente rispetto alle condotte degli amministratori. Tale diritto può essere esercitato in qualunque momento; è tanto più necessario nel momento di conflitto con gli altri soci o con la gestione societaria; ha ad oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata quanto alle scelte intraprese e da intraprendere; può esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia.
Benché si sia in presenza di un diritto soggettivo, deve riconoscersi l'esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza (c.d. abuso del diritto) e che sono da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da una ingerenza nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa dell'operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni di cui il socio non abbia effettivamente necessità al solo scopo di ostacolare l'attività sociale; in tale caso, infatti, l'esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela in quanto mosso da interessi ostruzionistici tali da rendere più gravosa l'attività sociale con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni e consultare la documentazione. Parimenti, contrarie e buona fede, risultano la richiesta di informazioni per fini antisociali, e, in goni caso, la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l'interesse sociale.
Sotto il profilo processuale il diritto soggettivo del socio non amministratore di cui all'art. 2476, secondo comma, c.c., può essere oggetto di tutela tramite azione di merito specifica, o in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Nel procedimento di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., esperibile anche nei confronti di società già poste in liquidazione, il presupposto per l’adozione dei provvedimenti ispettivi è costituito dal fondato sospetto di gravi irregolarità gestionali attuali e potenzialmente dannose per il patrimonio sociale, con esclusione delle mere violazioni formali o organizzative prive di incidenza patrimoniale e degli atti singolarmente impugnabili, in ossequio al carattere residuale del rimedio.
Rientrano nell’ambito applicativo della norma le condotte del liquidatore che incidano sui principi di verità, correttezza e chiarezza del bilancio e che possano alterare la rappresentazione della reale situazione economico-patrimoniale della società, come l’iscrizione nell’attivo di poste creditorie (“contributi in conto esercizio”) prive di adeguato titolo giustificativo o non supportate da delibere assembleari, disposizioni statutarie o altri atti negoziali idonei a fondare l’obbligazione dei soci.
Tali irregolarità assumono particolare gravità ove reiterate nonostante precedenti rilievi giudiziali e ove abbiano determinato la mancata approvazione dei bilanci, impedendo l’accertamento della effettiva situazione patrimoniale della società e la verifica dei presupposti per l’eventuale accesso a procedure concorsuali.
In presenza di tali elementi, il Tribunale può disporre l’ispezione giudiziale della gestione liquidatoria, conferendo all’esperto incarico di verificare la sussistenza del titolo delle poste contestate, acquisire informazioni aggiornate sul contenzioso pendente e ricostruire la situazione patrimoniale effettiva, anche ai fini della valutazione dell’eventuale insolvenza.
La denuncia al tribunale può essere promossa dai soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e consente, in caso di accertata sussistenza delle irregolarità denunciate, l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti conseguenti, fino alla revoca degli amministratori e contestuale nomina di amministratore giudiziario.
Ai fini di accertare la fondatezza delle irregolarità denunciate può essere disposta l'ispezione degli amministratori, per mezzo della quale l'ispettore è autorizzato a estrarre copia di tutta la documentazione contabile, fiscale ed amministrativa presente in società.
Nel caso di società in liquidazione le eventuali irregolarità nella gestione sono da ritenersi pregiudizievoli sia per gli interessi e i diritti dei creditori sociali, sia, in secondo luogo, per il diritto dei soci al riparto dell'eventuale avanzo di liquidazione.
Qualora all'esito dell'ispezione il soggetto a tal fine incaricato riscontri gravi irregolarità nella gestione, ossia verifichi che le operazioni poste in essere dagli amministratori non siano in alcun modo inerenti con l'attività sociale, il giudice può disporre la revoca del liquidatore e nominare un amministratore giudiziario che conduca la fase di liquidazione con diligenza e correttezza, al fine di ottenere un adeguato valore di realizzo del patrimonio.
Il ripristino della corretta gestione, in fase di liquidazione, è ancora più pregnante in quanto tutela gli aspetti pubblicistici a beneficio di terzi e soci, al fine di offrire loro un quadro fedele delle operazioni di liquidazione e della risultante situazione patrimoniale.
Ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. non assume rilievo qualsiasi violazione dei doveri gravanti sull’organo amministrativo ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, devono essere attuali e devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale. Come nel caso di specie, deve pertanto essere accolta la domanda dei componenti del collegio sindacale di una S.p.A. di ordinarsi l’ispezione della società ex art. 2409 cod. civ., denunciando (i) l’omesso accertamento, da parte degli amministratori, della perdita della continuità aziendale, non avendo considerato, in particolare, i segnali derivanti dal fatto che le entrate generate dall’attività produttiva non erano nemmeno sufficienti a coprire i costi della produzione né tantomeno a far fronte all’ingente indebitamento della società, nonché (ii) il compimento, da parte degli amministratori, di atti pregiudizievoli per il patrimonio sociale e rischio di ulteriore depauperamento, tra cui, inter alia, la realizzazione di un’operazione di conferimento del ramo di azienda che rappresentava l’unico asset della società che generasse delle entrate.
In un giudizio di nullità di delibera di aumento di capitale di srl per asserita falsità della situazione patrimoniale posta a fondamento della delibera stessa, la contestazione di parte che si fondi unicamente sulla constatazione della diversità della situazione patrimoniale portata in votazione rispetto ad una bozza precedentemente elaborata e rilasciata in visione (altro…)
Il diritto del socio di consultare le scritture e la documentazione contabile ed amministrativa della società ha natura potestativa, dunque è massimamente ampio, e trova limite pressoché esclusivo nell'abuso che il socio intenda farne. (altro…)