È riconosciuta in capo al curatore, anche di s.r.l. fallite, la piena legittimazione all’esercizio tanto dell’azione sociale di responsabilità, quanto dell’azione dei creditori sociali, potendo lo stesso esercitare, anche cumulativamente, entrambe le azioni, atteso il carattere unitario ed inscindibile dell’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, co. 2, l. fall. cumula in sé le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., tant’è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell’azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori.
La disposizione di cui all’art. 146 l. fall. prevede la legittimazione del curatore a esercitare le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori della società fallita, dovendosene dedurre che il curatore può esercitare qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società.
Con riguardo alla responsabilità dell’amministratore per la violazione degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, la quale sia stata compromessa da prelievi di cassa o pagamenti in favore di terzi in assenza di causa, deve ritenersi dimostrata per presunzioni la distrazione del denaro sociale da parte dell’amministratore ove questi non provi la riferibilità alla società delle spese o la destinazione dei pagamenti all’estinzione di debiti sociali.
In caso di fallimento di società, la legittimazione ad esercitare le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci, spetta, in via esclusiva, al curatore fallimentare, e non soltanto quella c.d. sociale, per il ristoro di danni arrecati alla società, ma anche le cc.dd. azioni di massa, ovvero, quelle azioni finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica e avente carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo, siano essi i soci o i creditori sociali, ed al cui novero non appartiene l'azione risarcitoria individuale, la quale, analogamente a quella prevista dall’art. 2395 c.c., costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore. (altro…)
In caso di fallimento di società sfugge al novero delle azioni ad esclusivo appannaggio ed esercizio della curatela l’azione individuale del creditore che agisca per la lesione di un danno proprio/diretto il quale è legittimato ad esperire l'azione di responsabilità verso gli amministratori al fine di ottenere il risarcimento del medesimo danno patrimoniale individuale subito.
In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 c.c., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) ex art. 2395 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni (altro…)
Nella società a responsabilità limitata, il singolo socio è legittimato, giusta l'art. 2476 comma 3 c.c., ad esercitare come sostituto processuale l'azione di responsabilità spettante alla società, nei cui confronti, pertanto, deve essere integrato il contraddittorio quale litisconsorte necessaria; ne deriva che l’omessa integrazione del contraddittorio, in violazione dell’ordine del Giudice, comporta, in caso di espressa eccezione, l’estinzione del giudizio ex art. 307 comma 3 c.p.c. e, in difetto di tale eccezione, l’improcedibilità dell’azione proposta.
Ai sensi degli artt. 2260 e 2293 c.c. la legittimazione all’azione sociale nei confronti degli amministratori di s.n.c. spetta alla società. (altro…)