In caso di quota di s.r.l. in comproprietà, l'esercizio dei diritti sociali compete, ai sensi dell'art. 2468, 5 comma c.c., al rappresentante comune che agisce come mandatario. In particolare, dalla sua investitura derivano due rapporti, l'uno interno, tra comproprietari e rappresentante e l'altro, esterno, tra rappresentante e società, con l'applicazione dei principi generali in tema di mandato. Ne deriva che la violazione, da parte del rappresentante, delle istruzioni impartitegli dal rappresentato sarà, da un lato, inopponibile alla società, ma, dall'altro, può essere fonte di responsabilità sulla base del rapporto di mandato.
La disposizione dell'art. 2468, 5 comma c.c., contempla un'ipotesi di rappresentanza necessaria, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio dei diritti, da intendersi come insieme di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali. Corollario questo del principio di indivisibilità della quota e dell'azione di cui all'art. 2437 c.c. che, nel conferire alla partecipazione azionaria il carattere della indivisibilità, ha considerato indispensabile, in relazione alle esigenze peculiari della organizzazione societaria e alla natura del bene in comune, la unitarietà nell'esercizio dei diritti, impedendone, quanto meno nei rapporti esterni, il godimento individuale; e ciò al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall'altro, di garantire certezza e stabilità alle delibere assunte, correttamente approvate. Ne discende la mancanza di legittimazione all'impugnativa di una delibera assembleare in capo al singolo socio in fattispecie di comproprietà, pro-indiviso, di quote di partecipazione al capitale di s.r.l.
La delibera assembleare con cui viene rigettata l'azione di responsabilità sociale contro l'amministratore, assunta con il voto determinante di quest'ultimo in violazione dell'art. 2373, co. 2, c.c. non è nulla ma meramente annullabile. (altro…)
Il socio, sebbene escluso, conserva la piena legittimazione all'impugnazione della deliberazione che ha ad oggetto proprio la perdita della sua qualità di socio. Questo, tuttavia non è il caso nel caso in cui la perdita della qualità di socio dipenda dalla decisione di quest'ultimo (altro…)
La deliberazione dell’assemblea degli azionisti ordinari della società emittente lesiva dell’obbligo di assicurare i diritti spettanti agli azionisti di risparmio non è nulla, ma annullabile perché la norma di cui all’art. 145, co. 2, t.u.f., non è posta a tutela di interessi generali (altro…)