Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: legittimazione attiva del curatore fallimentare

Tribunale di Bari, 24 Giugno 2026, n. 3753/2025
Le azioni del curatore fallimentare: presupposti e modalità di esercizio
Il curatore, ai sensi dell’art. 146 l.f. è legittimato a porre in essere, al fine di reintegrare il patrimonio sociale:...

Il curatore, ai sensi dell’art. 146 l.f. è legittimato a porre in essere, al fine di reintegrare il patrimonio sociale: a) l’azione sociale di responsabilità (disciplinata dagli artt. 2392 e 2393 c.c. riguardo alle s.p.a. e dall’art. 2476 co. 1 ss. c.c. riguardo alle s.r.l.), di natura contrattuale e funzionale al risarcimento dei danni cagionati alla società a seguito dell’inadempimento commesso con dolo o con colpa dagli amministratori – o ancora, dal direttore generale, dai liquidatori e dai membri degli organi di controllo – ai doveri giuridici loro imposti dalla legge o dallo statuto; b) l’azione dei creditori sociali (regolamentata dall’art. 2394 c.c. riguardo alle s.p.a. e dall’art. 2476 co. 6 c.c. riguardo alle s.r.l.), di natura extracontrattuale e volta a ristorare i danni da essi subiti dall’inosservanza, con dolo o con colpa, da parte degli amministratori (o degli altri soggetti indicati all’art. 146 l.f.) agli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e dalla sua conseguente insufficienza al completo soddisfacimento dei loro crediti. Le due azioni, ancorché diverse, vengono ad assumere, nell’ipotesi di fallimento, carattere unitario ed inscindibile, nel senso che i diversi presupposti e scopi si fondono tra loro al fine di consentire l’acquisizione all’attivo della procedura di quel che è stato sottratto dal patrimonio sociale per fatti loro imputabili” e, benché entrambe siano esercitate dal curatore in forma “cumulativa” ed “inscindibile”, le medesime presentino una autonomia giuridica conservando la loro originaria natura e disciplina, con la conseguenza che rimangono distinte tra loro sia sotto l’aspetto sostanziale che sotto il profilo processuale. Una distinzione si osserva proprio rispetto al dies a quo del termine quinquennale previsto per la prescrizione delle due azioni: se l’azione sociale deve essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione della carica degli amministratori (artt. 2941 n. 7 e 2949 c.c.); in relazione all’azione che avrebbero potuto proporre i creditori, il termine decorrerà dal verificarsi della insufficienza patrimoniale e, comunque, al momento in cui i medesimi, utilizzando l’ordinaria diligenza, avrebbero potuto averne conoscenza (art. 2394 co. 2 c.c., espressione del principio generale di cui all’art. 2395 c.c.).

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Secondo i principi generali in tema di responsabilità nella gestione societaria, gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall’impresa senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale e possono essere chiamati a rispondere solo dell’aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite che siano derivate dalla loro condotta illegittima, in quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale. Integra infatti la responsabilità degli amministratori, la prosecuzione, dopo che si sia verificata una causa di scioglimento, dell’attività economica della società con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale che abbia determinato effetti pregiudizievoli per la società stessa, i creditori od i terzi. Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare – in quanto tale e nella sua interezza – sia di regola la naturale conseguenza dell’essersi protratta la gestione dell’impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che giustificano la continuità aziendale: per l’ovvia considerazione che anche in questo caso non sarebbe logicamente corretto né imputare all’amministratore quella quota delle perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi in tutta la sua portata, né, soprattutto, far gravare su di lui, a titolo di responsabilità, anche le ulteriori passività che quasi sempre inevitabilmente un’impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, giacché questa ovviamente non comporta l’immediata e automatica cessazione di ogni genere di costo legato all’esistenza stessa della società in liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate proprio dalla cessazione dell’attività d’impresa. Dunque, il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell’amministratore per violazione degli obblighi sopra indicati deve allegare e provare che successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa.

L’art. 2486 c.c., ai fini della quantificazione del danno, nel prevedere il criterio equitativo della differenza tra i c.d. netti patrimoniali presuppone logicamente l’avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità dell’amministratore, ossia, intervenuta una causa di scioglimento della società, la condotta consistita nel non avere gestito la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (comma 1 dello stesso articolo), ed il verificarsi del danno per effetto di tale condotta. Ne deriva che chi agisce per far valere tale responsabilità dell’amministratore è tenuto ad allegare ed a dimostrare quale sia stata la condotta o siano state le condotte che esulano dall’attività conservativa a cui lo stesso è tenuto. Inoltre, pur in presenza di una causa di scioglimento della società, l’attività conservativa imposta all’amministratore dall’art. 2486 co. 1 c.c. può anche consistere in una prosecuzione dell’attività tenuto conto degli impegni già assunti per una più razionale successiva attività liquidatoria, al fine di evitare l’incremento del passivo per effetto di inadempimenti o l’omesso incameramento di possibili ricavi. Del resto, è noto che anche una società in liquidazione può continuare ad operare (anche svolgendo la sua attività caratteristica) nella misura in cui la prosecuzione dell’attività sia funzionale alla liquidazione (art. 2490 c.c.) ovvero per condurre affari urgenti e operazioni necessarie per portare a termine gli impegni assunti precedentemente (art. 2274 c.c.).

Leggi tutto
20/05/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 3753/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Michele De Palma
Registro : RG – 842 –  2024
Tribunale di Palermo, 8 Marzo 2023
Responsabilità degli amministratori per prosecuzione dell’attività a seguito della perdita della continuità aziendale
La perdita del requisito di continuità aziendale, equivalente alla impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, deve indurre l’organo amministrativo a porre...

La perdita del requisito di continuità aziendale, equivalente alla impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, deve indurre l’organo amministrativo a porre la società in liquidazione e ad accedere alle procedure concorsuali ritenute adeguate, fra le quali non può annoverarsi il piano attestato di risanamento, in quanto privo del riscontro dato dal ceto creditorio, presente, sotto forma di consenso, nell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 ter l. fall. e, di voto, nel concordato preventivo ex artt. 161 e ss. l. fall., oltre che scevro dal controllo giudiziario sollecitabile mediante le opposizioni dei creditori all’accordo di ristrutturazione e mediante il sindacato sull’ammissibilità, prima, e la decisione sulle opposizioni all’omologazione, in seguito, nel concordato preventivo.

Il pregiudizio risarcibile dagli amministratori in caso di prosecuzione dell’attività a seguito di perdita della continuità aziendale consiste nella differenza tra il valore del patrimonio netto alla data in cui l’attività avrebbe dovuto fermarsi e quello alla data della messa in liquidazione della società.

Stante l’unitarietà dell’azione proposta dal curatore fallimentare, nella quale confluiscono tanto l’azione contrattuale a tutela della società, quanto quella aquiliana a tutela dei creditori sociali, il curatore ben può giovarsi del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949, co. 2, c.c., che decorre dal giorno della conoscenza da parte dei creditori sociali della verificazione dell’evento dannoso, rappresentato dalla situazione di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società. Invero, è solo in ragione dell’incapienza del patrimonio sociale che i terzi creditori possono rivalersi nei confronti degli amministratori che ne siano causa, e naturalmente alcun termine può decorrere se non dal momento in cui il titolare del diritto risarcitorio possa percepire la sussistenza dei presupposti per il suo esercizio. Tale decorrenza si presume coincidente con il fallimento dell’impresa, che presuppone l’insolvenza, ferma restando la possibilità per il convenuto di dar prova della anteriorità dell’insorgere dello stato di incapienza patrimoniale e della sua conoscibilità da parte dei creditori.

Il rapporto tra fallimento e misure di prevenzione, quando quest’ultime incidano sul patrimonio, risulta disciplinato dagli artt. 63 e 64 del d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia). In particolare, l’art. 64, co. 9, richiamando l’art. 63, co. 8, dello stesso d.lgs. 159/2011, prevede espressamente che l’amministratore giudiziario prosegue le azioni revocatorie già esperite dal curatore e promuove le azioni revocatorie esperibili, mentre nulla prevede in ordine alle azioni di responsabilità ex art. 146 l. fall. riguardo alle quali, nel silenzio della norma, solo il curatore rimane munito di legittimazione attiva.

Leggi tutto
20/09/2023
Data sentenza: 08/03/2023
Registro : RG – 18018 –  2014
Tribunale di Palermo, 25 Ottobre 2022
Criterio di liquidazione del danno da indebita prosecuzione dell’attività di impresa
Nel caso di indebita prosecuzione dell’attività di impresa, il criterio di liquidazione del danno dell’intero deficit patrimoniale, che conduce a...

Nel caso di indebita prosecuzione dell’attività di impresa, il criterio di liquidazione del danno dell’intero deficit patrimoniale, che conduce a quantificare il danno nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, rimane utilizzabile, solo quale estremo rimedio, qualora manchi del tutto la contabilità dell’impresa fallita e tale mancanza, ascrivibile all’organo gestorio, abbia precluso ogni accertamento da parte del curatore fallimentare.

Leggi tutto
29/08/2023
Data sentenza: 25/10/2022
Registro : RG – 3122 –  2015
Tribunale di Milano, 22 Dicembre 2022
Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per la violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale
È riconosciuta in capo al curatore, anche di s.r.l. fallite, la piena legittimazione all’esercizio tanto dell’azione sociale di responsabilità, quanto...

È riconosciuta in capo al curatore, anche di s.r.l. fallite, la piena legittimazione all’esercizio tanto dell’azione sociale di responsabilità, quanto dell’azione dei creditori sociali, potendo lo stesso esercitare, anche cumulativamente, entrambe le azioni, atteso il carattere unitario ed inscindibile dell’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, co. 2, l. fall. cumula in sé le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., tant’è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell’azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori.

La disposizione di cui all’art. 146 l. fall. prevede la legittimazione del curatore a esercitare le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori della società fallita, dovendosene dedurre che il curatore può esercitare qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società.

Con riguardo alla responsabilità dell’amministratore per la violazione degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, la quale sia stata compromessa da prelievi di cassa o pagamenti in favore di terzi in assenza di causa, deve ritenersi dimostrata per presunzioni la distrazione del denaro sociale da parte dell’amministratore ove questi non provi la riferibilità alla società delle spese o la destinazione dei pagamenti all’estinzione di debiti sociali.

Leggi tutto
13/04/2023
Data sentenza: 22/12/2022
Registro : RG – 7015 –  2020
Tribunale di Venezia, 17 Maggio 2021
Azione di responsabilità e legittimazione del curatore fallimentare
Il curatore è legittimato ad esercitare l’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. (in materia di s.p.a.) ed ex...

Il curatore è legittimato ad esercitare l'azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. (in materia di s.p.a.) ed ex art. 2476, comma 6, c.c. (in materia di s.r.l.). A seguito della chiusura del fallimento, detta legittimazione ad agire spetta al singolo creditore, non competendo più, quale azione di massa, al fallimento stesso.

Leggi tutto
07/02/2023
Data sentenza: 17/05/2021
Registro : RG – 8103 –  2019
Tribunale di Torino, 24 Maggio 2021
Legittimazione attiva all’azione sociale ed individuale di responsabilità degli amministratori
In caso di fallimento, il curatore è l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione di responsabilità ex art. 146 l.f., con...

In caso di fallimento, il curatore è l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione di responsabilità ex art. 146 l.f., con conseguente difetto sopravvenuto di legittimazione ad agire del socio a decorrere dalla data del fallimento. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui tale evento sia venuto a conoscenza legale della parte interessata alla riassunzione. Ai fini del decorso del termine per la riassunzione è necessario che il curatore fallimentare conosca lo specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare.

L’azione ex art. 2395 c.c. non richiede che tra amministratore e terzo esista un contratto (o un precedente “contatto sociale”) che generi obbligazioni contrattuali che possano riuscire inadempiute. Il criterio del “danno diretto” non serve a delimitare l’ambito applicativo delle conseguenze risarcibili ex art. 1223 c.c. (ossia il quantum), ma le condizioni dell’azione ex art. 2395 c.c. (an debeatur), per distinguerla dalle azioni pertinenti ai pregiudizi che sono assoggettate al diverso regime ex artt. 2393 e 2394 c.c. Poiché il danno si verifica direttamente nel patrimonio del socio o del terzo, e non come conseguenza riflessa del danno al patrimonio sociale, il danneggiato esercita l’azione ex art. 2395 c.c. jure proprio e non in qualità di sostituto processuale della società, che pertanto non è litisconsorte necessario. In assenza di un danno al patrimonio sociale, la dichiarazione di fallimento non attribuisce al curatore facoltà di esercitare quest’azione o di proseguire l’azione già esercitata, diversamente da quelle ex artt. 2393 e 2394 c.c., e correlativamente non toglie al danneggiato la legittimazione ad agire.

Leggi tutto
24/01/2023
Data sentenza: 24/05/2021
Registro : RG – 15164 –  2019
Tribunale di Milano, 5 Aprile 2022
Legittimazione attiva del curatore fallimentare per l’esercizio dell’azione dei creditori sociali
Dopo il fallimento della società debitrice l’azione di cui all’art. 2394 c.c. è esperibile in via esclusiva dal curatore del...

Dopo il fallimento della società debitrice l'azione di cui all’art. 2394 c.c. è esperibile in via esclusiva dal curatore del fallimento della stessa, con la legittimazione del quale non può concorrere quella dei creditori sociali per l’azione di loro spettanza, essendo quest’ultima assorbita, in costanza della procedura fallimentare, dall’azione di massa e non potendo, quindi, finché dura il fallimento, ad essa sopravvivere, ancorché il curatore rimanga inerte. Rimane in capo al singolo creditore della società fallita la diversa azione individuale del terzo di cui all’art. 2395 c.c., che presuppone un “danno diretto” al patrimonio del terzo-creditore, derivante dall’azione dolosa o colposa degli amministratori della fallita.

Leggi tutto
28/12/2022
Data sentenza: 05/04/2022
Registro : RG – 18404 –  2018
Tribunale di Catania, 23 Novembre 2020
Dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., prosecuzione dell’attività gestoria in presenza di una causa di scioglimento e azione revocatoria verso atto dispositivo a danno dei creditori
L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal...

L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell’art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non dell’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato di insolvenza di cui all’art. 5 l.fall., derivante, in primis, dall’indisponibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione dell’onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza.

La prosecuzione dell'attività gestoria, pur in presenza di una causa di scioglimento della società, non può essere di per sé considerata causa dell'aggravamento del dissesto finanziario di una s.r.l., poi fallita, poiché alcune condotte degli amministratori, potrebbero valutarsi, con un giudizio da farsi necessariamente "ex ante", ai fini della prova della responsabilità verso la società ed i creditori sociali, del tutto neutre, se non addirittura in alcuni casi positive nell'evitare alla società perdite ancor più gravi.

Riguardo invece al tema della revocatoria, quando occorre giudicare in ordine alla anteriorità del credito o della ragione di credito rispetto all’atto dispositivo impugnato, ai fini dell’art. 2901, comma 2, c.c. occorre fare riferimento non già al momento in cui il credito venga accertato in giudizio, bensì a quello in cui si è verificata la situazione di fatto alla quale il credito stesso si ricollega. Ed invero l’azione revocatoria non persegue specificatamente scopi restitutori, quanto piuttosto mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori compresi quelli meramente eventuali. Quanto all’elemento soggettivo, c.d. scientia damni, allorché l’atto dispositivo sia successivo all’insorgere del credito, l’unica condizione richiesta è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore e trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole anche il terzo acquirente. Tale requisito, può essere provato anche a mezzo di presunzioni, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra debitore e terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.

Leggi tutto
01/09/2022
Data sentenza: 23/11/2020
Registro : RG – 19638 –  2016
Tribunale di Roma, 24 Giugno 2026, n. 3398/2017
Azione di responsabilità ex art. 146 l.f.: applicabilità alle s.r.l., responsabilità verso i creditori sociali, giudice competente e clausola arbitrale
L’art. 146 l.f., anche nella nuova formulazione, continua a legittimare l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori da...

L'art. 146 l.f., anche nella nuova formulazione, continua a legittimare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori da parte del curatore fallimentare anche per le S.r.l. fallite. Infatti, il riferimento all'art. 2476, comma settimo, c.c., contenuto nella lett. b) del secondo comma, dell'art. 146 l.f., non consente di ritenere escluso il potere del curatore di esercitare l'azione di cui sopra con riguardo alle S.r.l. fallite; il richiamo al predetto articolo del codice civile si è, invero, reso necessario in ragione del carattere assolutamente innovativo della responsabilità dei soci di S.r.l. che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci e i terzi.

La previsione di cui all'art. 2394 c.c., riferita espressamente alle S.p.a., si applica analogicamente - ex art. 12 disp. prel. c.c - anche alle S.r.l., nonostante l'art. 2476 c.c. non contempli espressamente l'azione disciplinata dal suddetto articolo; l'opposta interpretazione, infatti, sarebbe illogica, irragionevole e presenterebbe dei probabili profili di incostituzionalità. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del sesto comma dell’art. 2476 c.c., inserito dall’art. 378, comma 1, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]

Nel caso di intervenuto fallimento di S.r.l., alla luce dell'ampia portata dell'art. 146, secondo comma, lett. a), l.f., contenente generico riferimento alle "azioni di responsabilità", consente di ritenere che il curatore possa esercitare qualsiasi azione prevista nei confronti degli amministratori e, pertanto, anche l'azione dei creditori sociali.

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, previste dagli artt.  2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile dal curatore ai sensi dell'art. 146 l.f., assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime, attesa la ratio ad essa sottostante, identificabile nella destinazione - impressa all'azione - di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, essendo differenti la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.

In tema di esercizio delle azioni risarcitorie, da parte della curatela, è esclusa la vis actractiva del Tribunale Fallimentare ex art. 24 l.f.. Infatti, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma secondo, l.f., pur cumulando in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c, a favore rispettivamente della società e dei creditori sociali, non implica una modifica dei relativi presupposti, sicché dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell'apertura della procedura concorsuale, a suo carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l.f., restando, viceversa, soggetta a quella del tribunale imprese, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse.

La clausola arbitrale, contenuta nello statuto sociale, non rileva con riguardo all'esercizio dell'azione dei creditori sociali, per l'evidente rilievo che i creditori sono terzi rispetto alla società. Si tratta, invero, di un'azione di natura extracontrattuale, per la quale non può avere rilevanza il vincolo pattizio esistente fra società ed organi sociali, come risultante dalla presenza della clausola arbitrale nello statuto sociale.

 

Leggi tutto
10/01/2022
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 3398/2017
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Mannino
Relatore: Francesco Remo Scerrato
Registro : RG – 15479 –  2015
Tribunale di Catania, 11 Maggio 2017
Azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare e violazione dei doveri di corretta amministrazione
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al D.Lgs. n. 6...

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all’esercizio della predetta azione ai sensi dell’art. 146 legge fallimentare, in quanto per tale disposizione, riformulata dall’art. 130 D.Lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società.

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma – quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali – implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti.

Consiste in violazione dei doveri di corretta amministrazione ex art. 2475 c.c. la decisione di sostenere costi per servizi affidando a terzi l’espletamento del cuore dell’attività sociale ad altro soggetto pur avendo a disposizione sia i mezzi che il personale per svolgere l’attività. Invero, non appare conforme a prudenza, ragionevolezza e diligenza sostenere il costo di un servizio avendo la possibilità di porre in essere la medesima prestazione per cui si sostiene il costo con risorse proprie della società.

Leggi tutto
10/01/2022
Data sentenza: 11/05/2017
Registro : RG – 15906 –  2014
Tribunale di Bologna, 13 Luglio 2017
Evidenza
Azione risarcitoria esercitata dal curatore contro la banca per concorso in mala gestio con gli amministratori
L’azione di responsabilità contro l’istituto di credito per aver contribuito, attraverso l’erogazione di un finanziamento, all’aggravamento del dissesto della società,...

L’azione di responsabilità contro l’istituto di credito per aver contribuito, attraverso l’erogazione di un finanziamento, all’aggravamento del dissesto della società, in concorso con gli amministratori, non è riconducibile tra le cause in materia di contratti bancari, bensì nell’ambito degli illeciti di natura e rilevanza societaria. L’esperimento del procedimento di mediazione non è, quindi, condizione di procedibilità dell’azione nei confronti della banca.
(altro…)

Leggi tutto
04/01/2022
Data sentenza: 13/07/2017
Registro : RG – 17788 –  2017
Tribunale di Milano, 27 Ottobre 2017
Azione di responsabilità per mala gestio degli amministratori e del liquidatore della società fallita. Approvazione dei compensi degli amministratori e delibera di approvazione del bilancio
L’azione di natura extracontrattuale, quale quella di cui all’ art. 2394 c.c., a cui è legittimato, in caso di fallimento,...

L’azione di natura extracontrattuale, quale quella di cui all’ art. 2394 c.c., a cui è legittimato, in caso di fallimento, il curatore fallimentare, impone una serie di oneri di allegazione prima ancora che di prova e, nello specifico, di provvedere (altro…)

Leggi tutto
23/03/2019
Data sentenza: 27/10/2017
Registro : RG – 7189 –  2015
logo