Qualora il socio ricorrente ex art. 2476, secondo comma, c.c. che non partecipa all’amministrazione sia anche concorrente della società, e lo svolgimento di attività concorrenziale sia sostanzialmente pacifico e attuale, la limitazione del diritto di accesso alla documentazione sociale deve essere configurata in termini più stringenti, circoscrivendo l’accesso a quei soli documenti rispetto ai quali il reclamante dimostri uno specifico proprio interesse alla consultazione e nelle modalità più idonee ad evitare ulteriori momenti di conflitto, dovendosi realizzare un contemperamento tra il diritto del socio ad essere informato e le esigenze della società meritevoli di tutela (anche in termini di riservatezza), alla stregua del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di società. Ne consegue che i soci non possono esercitare i propri diritti di controllo con modalità tali da recare intralcio alla gestione societaria ovvero da svantaggiare la società nei rapporti con imprese concorrenti, essendo illegittimi i comportamenti del socio rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi e potendo l’amministratore negare l’accesso o adottare misure di protezione dei dati sensibili.
Anche dopo la riforma del diritto societario attuata con d.lgs. n. 6 del 2003, la delibera assembleare di una società di capitali, assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa, è inesistente, non sussistendo un atto imputabile, neppure in via astratta, alla società.
I doveri di cui all’ultimo comma dell’art. 2487-bis c.c. incombono ex lege sugli amministratori uscenti e non sul liquidatore entrante.
Laddove la società contesti l'esistenza di una delibera non annotata nei libri sociali, chi se ne avvale verso la società è onerato di provarne con ogni mezzo l'esistenza, il documento rappresentante il verbale non annotato risultando in sostanza un documento rispetto al quale la società va considerata terza per la mancanza di annotazione.
La circostanza che il cd. sequestro giudiziario della prova ex art. 670, n. 2), c.p.c., si atteggi come mezzo di tutela cautelare mediato delle situazioni sostanziali comporta che l’apprezzamento del fumus boni juris per l’utile accesso a tale rimedio debba essere condotto non avendo riguardo alla fondatezza della pretesa azionata o azionanda nel giudizio nel quale i documenti (altro…)
A seguito dell'abolizione dell'obbligatorietà del libro soci, deve ritenersi esclusa la possibilità di continuare a subordinare all’iscrizione nel libro soci, volontariamente istituito e tenuto dall’amministratore, l’efficacia, di fronte alla società, dell’atto di trasferimento di partecipazioni sociali (altro…)
Il diritto di consultazione di cui all'art. 2476, co. 2, c.c. impone alla s.r.l. di consentire al socio l'esame della documentazione sociale, comprensiva di libri sociali, contabilità e ogni altra documentazione relativa all'amministrazione, esame che può essere condotto (altro…)
Il diritto del socio di consultare le scritture e la documentazione contabile ed amministrativa della società ha natura potestativa, dunque è massimamente ampio, e trova limite pressoché esclusivo nell'abuso che il socio intenda farne. (altro…)