Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: limiti

Tribunale di Napoli, 18 Luglio 2026
Estensione e limiti del diritto d’informazione del socio
In tema di individuazione dell’estensione e dei limiti del diritto d’informazione del socio che non esercita attività di gestione e...

In tema di individuazione dell’estensione e dei limiti del diritto d’informazione del socio che non esercita attività di gestione e amministrazione della società, genericamente descritto dall’art. 2476, co. II, c.c., come diritto ad avere “notizie sullo svolgimento degli affari sociali”, ferme restando le differenze tra il diritto citato ed il diritto di ispezione e di consultazione dei libri sociali e dei documenti degli amministratori per il fatto di realizzare, il primo, una forma di controllo indiretto sull’attività di gestione ed il secondo, una forma di controllo diretto, l’effettiva estensione del diritto d’informazione del socio, in presenza del generico tenore letterale della norma, va accertata in base alle circostanze del singolo caso concreto, effettuando un giudizio di bilanciamento tra l’interesse del singolo socio ad esercitare l’attività di controllo diffuso sull’attività gestionale – anche alla luce della riforma introdotta con il nuovo Codice della Crisi – e l’interesse generale della società.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il diritto del socio ad ottenere informazioni riguardanti le forniture dei prodotti avvenute tramite operazioni cd. “intercompany”, consentendogli di ottenere tutti i dati a disposizione della società al fine di poter analizzare le politiche di prezzo delle forniture infragruppo nonché la loro sostenibilità.]

Leggi tutto
16/01/2026
Data sentenza: 18/07/2026
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Paolo Andrea Vassallo
Registro : RG – 848 –  2024
Tribunale di Napoli, 18 Luglio 2026
Segni distintivi controversi e tutela del marchio debole
In tema di marchi controversi, nel caso in cui non si verta nell’ipotesi di identità tra segni distintivi, bensì di...

In tema di marchi controversi, nel caso in cui non si verta nell’ipotesi di identità tra segni distintivi, bensì di segni distintivi simili, la tutela del diritto di privativa incontra, ai sensi degli artt. 20 e ss. del C.P.I., il limite dell’assenza di confusione in concreto per il pubblico, nonché il rischio di associazione dei marchi o segni. Tale rischio di confusione e di associazione deve poi essere ulteriormente valutato con riferimento ai marchi c.d. deboli, ossia per quei marchi caratterizzati dal lieve potere distintivo in ragione dell’evidente assonanza tra il marchio e l’oggetto dell’attività di impresa.

Il criterio interpretativo su cui fondare la distinzione tra marchio “debole” e marchio “forte” va sempre ricondotto a principi di giustizia sostanziale e non può prescindere dall’adeguata valutazione delle sfumature fattuali che possono, in concreto, condurre a concludere nel senso della sussistenza di confondibilità tra due marchi. In altri termini, la “debolezza” del marchio non può condurre ad una denegata tutela giudiziale a fronte di modifiche che, seppur lievi ed apparentemente insignificanti, finiscono per porsi come potenziali strumenti di “aggiramento” della normativa in materia di C.P.I.

L’apposizione materiale di un elemento distintivo in grado di differenziare un marchio cd. “debole” da un marchio denominativo simile costituisce un criterio escludente la confondibilità tra segni distintivi controversi.

 

Leggi tutto
12/01/2026
Data sentenza: 18/07/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Mario Fucito
Registro : RG – 14059 –  2024
Tribunale di Venezia, 22 Novembre 2024, n. 4250/2024
Libera trasferibilità delle partecipazioni nelle società a responsabilità limitata e limiti statutari
La disciplina del trasferimento delle partecipazioni nelle società a responsabilità limitata è quella dettata dall’art. 2469 c.c., che al primo...

La disciplina del trasferimento delle partecipazioni nelle società a responsabilità limitata è quella dettata dall’art. 2469 c.c., che al primo comma enuncia il principio di libera trasferibilità della partecipazione, sia per atto tra vivi, che per successione mortis causa e al secondo comma prevede la possibilità di derogare al regime di libera trasferibilità della quota sociale della s.r.l., stabilendo, in particolare, che qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità per atto tra vivi o mortis causa delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza previsione di limiti o ponendo limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473 c.c.

Dal dettato normativo si evince che l’atto costitutivo può, non solo, limitare, ma anche escludere del tutto il trasferimento delle quote, ovvero subordinarlo ad una clausola di gradimento, quale espressione, come osservato in dottrina, dell’importanza che nella s.r.l. assume la persona del socio, nell’ottica di tutelare l’esigenza dei soci superstiti a mantenere una determinata composizione della compagine sociale, precludendo l’ingresso a soggetti che non posseggano specifici requisiti o non godano della loro fiducia.

Leggi tutto
23/02/2025
Data sentenza: 22/11/2024
Numero: 4250/2024
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 4560 –  2022
Tribunale di Milano, 28 Novembre 2014
Evidenza
Limiti della responsabilità sussidiaria della società beneficiaria per i debiti della società scissa
La limitazione ex art. 2506 quater, co. 3, c.c. della responsabilità solidale sussidiaria della società beneficiaria della scissione per i debiti...

La limitazione ex art. 2506 quater, co. 3, c.c. della responsabilità solidale sussidiaria della società beneficiaria della scissione per i debiti non soddisfatti della società scissa al "valore effettivo" del patrimonio alla prima assegnato, va riferita non al valore contabile del patrimonio trasferito, ma al valore rettificato di tale patrimonio, attribuendo alle attività i relativi valori correnti e non quelli storici.

Leggi tutto
20/03/2015
Data sentenza: 28/11/2014
Registro : RG – 64885 –  2014
logo