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Sentenze con tag: liquidazione della quota del socio di cooperativa

Corte d'appello di Palermo, 6 Ottobre 2026, n. 1269/2024
Restituzione al socio escluso da cooperativa edilizia delle somme versate per l’alloggio
Nelle cooperative edilizie il rapporto sociale e il rapporto di scambio, pur collegati, hanno causa autonoma, sicché il socio escluso...

Nelle cooperative edilizie il rapporto sociale e il rapporto di scambio, pur collegati, hanno causa autonoma, sicché il socio escluso ha diritto, oltre al rimborso della quota nei limiti previsti dallo statuto, alla restituzione ai sensi dell’art. 2033 c.c. delle somme versate in funzione dell’assegnazione dell’alloggio, anche in presenza di un disavanzo di bilancio [spese per atti notarili e variazioni planimetriche e rate di mutuo, comprese quelle pagate da terzi con quietanza riferita all’alloggio del socio]. Non sono invece ripetibili i versamenti dei quali il socio non provi il titolo.

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04/10/2026
Data sentenza: 06/10/2026
Numero: 1269/2024
Carica: Presidente
Giudice: Antonino Liberto Porracciolo
Relatore: Cristina Midulla
Registro : RG – 2740 –  2016
Tribunale di Torino, 10 Ottobre 2024, n. 5076/2024
Rimborso delle azioni del socio escluso e sopravvenuta liquidazione giudiziale della cooperativa
L’apertura della liquidazione giudiziale della società cooperativa nel corso del giudizio promosso dal socio escluso per ottenere il rimborso delle...

L’apertura della liquidazione giudiziale della società cooperativa nel corso del giudizio promosso dal socio escluso per ottenere il rimborso delle azioni rende inammissibile la domanda di accertamento e di condanna proposta in sede ordinaria, perché ai sensi dell’art. 151 d.lgs. n. 14/2019 ogni credito deve essere accertato in sede endoconcorsuale secondo le regole previste per la formazione dello stato passivo; il socio deve pertanto far valere il proprio credito mediante domanda di insinuazione al passivo e non riassumendo il giudizio nei confronti della procedura [socio sovventore che chiedeva il rimborso delle azioni sottoscritte e versate, divenuto esigibile ai sensi dello statuto e dell’art. 2535 c.c. prima dell’apertura della procedura].

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02/10/2026
Data sentenza: 10/10/2024
Numero: 5076/2024
Carica: Presidente
Giudice: Maria Luciana Dughetti
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 5494 –  2022
Tribunale di Firenze, 21 Aprile 2023
Rapporto sociale e rapporto di scambio tra socio e cooperativa
Il socio di una cooperativa riveste un doppio ruolo: da un lato ha la qualifica di socio con il correlato...

Il socio di una cooperativa riveste un doppio ruolo: da un lato ha la qualifica di socio con il correlato obbligo di effettuare i conferimenti e di partecipare alla vita della società, dall’altro ha anche la qualifica di parte contrattuale – autonoma ed indipendente dalla cooperativa– nel momento in cui decide di acquisire i beni e i servizi che produce la cooperativa, sulla base di un rapporto di scambio tra socio e cooperativa. Proprio questa doppia posizione del socio della cooperativa (di socio e di autonoma parte contrattuale per gli acquisti dei beni prodotti dalla medesima cooperativa) diventa rilevante nel momento in cui occorre procedere alla liquidazione della quota del socio, liquidazione che si comporrà di due elementi: la liquidazione della quota sociale e la restituzione degli apporti effettuati dal socio come acconto pagamenti per i beni e servizi prodotti dalla cooperativa.

In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma; da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell’immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d’acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio.

Nelle cooperative edilizie aventi ad oggetto la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento e in proprietà ai soci, in caso di recesso avvenuto prima dell’assegnazione dell’alloggio prenotato, il socio ha diritto alla restituzione dell’intera somma anticipata in conto di costruzione, in virtù della posizione di creditore verso la cooperativa che il socio ha acquisito.

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20/12/2023
Data sentenza: 21/04/2023
Registro : RG – 7169 –  2021
Tribunale di Catania, 23 Ottobre 2020
Conseguenze della morte del socio di cooperativa edilizia
In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura...

In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma; da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio.

In caso di morte del socio di cooperativa edilizia trovano applicazione gli artt. 2534 e 2525 c.c. che fanno riferimento alla restituzione della sola quota sociale e non già anche delle quote versate in relazione al rapporto sinallagmatico la cui prova deve essere fornita dal successore.

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29/09/2022
Data sentenza: 23/10/2020
Registro : RG – 14282 –  2017
Tribunale di Catania, 26 Novembre 2019
Evidenza
Recesso del socio di cooperativa edilizia e liquidazione della quota versata
Se la somma versata dal socio di cooperativa edilizia al momento dell’ammissione alla compagine sociale non contiene alcun riferimento all’assegnazione...

Se la somma versata dal socio di cooperativa edilizia al momento dell’ammissione alla compagine sociale non contiene alcun riferimento all’assegnazione dell’immobile da costruire, il versamento deve essere imputato al pagamento della quota sociale, essendo questo ricollegabile non tanto al rapporto sinallagmatico finalizzato all’assegnazione dell’immobile, quanto piuttosto al rapporto di carattere associativo che discende dall’adesione al contratto sociale. Ne consegue che, in caso di recesso, l’obbligo di restituzione della cifra versata non è automatico e per la liquidazione occorre fare riferimento al bilancio dell’esercizio in cui il recesso si è verificato.

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08/02/2021
Data sentenza: 26/11/2019
Registro : RG – 2250 –  2014
Tribunale di Genova, 3 Marzo 2016
Recesso del socio di cooperativa e chiamata in causa di terzi
Nel giudizio tra socio di cooperativa e quest’ultima, nel quale siano stati chiamati terzi e su cui sia intervenuta rinuncia...

Nel giudizio tra socio di cooperativa e quest'ultima, nel quale siano stati chiamati terzi e su cui sia intervenuta rinuncia agli atti perfezionata tra l'attore e la cooperativa convenuta, non sono ammessi accertamenti di merito neppure incidentali, ma, ai soli fini della titolarità del diritto al rimborso delle spese sostenute dai terzi, è unicamente necessario verificare i rapporti processuali in termini di “causalità”, e cioè considerare la chiamata in causa dei terzi come “conseguenza” dell’iniziativa giudiziaria dell’attore, a nulla rilevando che quest’ultimo non abbia preso posizione nei confronti dei terzi chiamati.

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24/10/2016
Data sentenza: 03/03/2016
Registro : RG – 8152 –  2013
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