L’art. 2489, co. 1, c.c., nel testo introdotto dalla riforma del diritto societario, attribuisce ai liquidatori il potere di compiere tutti gli «atti utili» per la liquidazione della società, in luogo degli «atti necessari» previsti dal previgente art. 2452 c.c., ed elimina il divieto di intraprendere nuove operazioni. Ai liquidatori è così conferita una sfera di discrezionalità estesa a tutti gli atti che, anche se non strettamente collegati alla liquidazione del patrimonio sociale, sono a ciò finalizzati, anche solo indirettamente, quali mezzi idonei ad assicurarne un maggiore o migliore risultato, per ottenere il maggior attivo possibile e procedere al pagamento dei debiti sociali e alla ripartizione del residuo tra i soci. Tale ampio potere discrezionale va tuttavia esercitato nel rispetto dell’obbligo, prescritto dall’art. 2489, co. 2, c.c., di agire con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico.
L’art. 2489, co. 2, c.c. contiene una previsione generale sulla responsabilità dei liquidatori delle società di capitali in relazione ai comportamenti che contrastano con le finalità estintive proprie della liquidazione o che impediscono, per difetto della diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico, il raggiungimento dei risultati finali dell’attività economica della società. Il rinvio generale operato da tale disposizione alle norme sulla responsabilità degli amministratori consente l’esercizio nei confronti del liquidatore delle azioni di responsabilità per danni previste dagli artt. 2392 ss. c.c.
L’insindacabilità del merito delle scelte di gestione (c.d. business judgment rule) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri della diligenza, sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione. È pertanto sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, e fonte di responsabilità, la condotta del liquidatore che [remuneri i servizi contabili e amministrativi resi alla società in misura manifestamente eccessiva rispetto al loro valore] in difetto del minimo di cautele, verifiche e informazioni richiesto dalla diligenza qualificata per apprezzare preventivamente i costi sottesi alle singole scelte.
Il liquidatore resta vincolato all’obbligo di presentare i progetti di bilancio all’assemblea entro il termine di cui all’art. 2478-bis c.c. anche quando [il socio pubblico abbia chiesto di esaminarli preventivamente]. Il colpevole ritardo nella presentazione dei bilanci rileva tuttavia ai fini risarcitori soltanto se ne sia derivato un danno alla società, perché i bilanci registrano gli accadimenti economici che interessano l’attività di impresa e non li determinano: dalla loro irregolare redazione o dal ritardo nella loro presentazione non discende ex se un danno idoneo a fondare la responsabilità, potendo assumere rilievo solo gli atti di mala gestio che abbiano cagionato un pregiudizio ai sensi dell’art. 1223 c.c.
Affinché possa ravvisarsi la responsabilità del socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, co. 7 (ora co. 8), c.c. in relazione agli atti compiuti dagli amministratori o dai liquidatori, è necessario che, sotto il profilo oggettivo, il socio abbia concorso nell’atto di gestione, decidendolo o comunque autorizzandolo, anche al di fuori delle sedi istituzionali, e che, sotto il profilo soggettivo, la condotta sia sorretta da intenzionalità, intesa quale consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto con accettazione del rischio che ne derivino danni alla società, ai soci o ai terzi. In difetto di prova che il socio abbia autorizzato o anche solo conosciuto l’atto dannoso, la responsabilità è esclusa già sotto il profilo oggettivo, senza necessità di indagare l’elemento soggettivo.
La ripartizione delle funzioni tra la sezione specializzata in materia di impresa e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale attiene alla distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio e non dà luogo a una questione di competenza; è pertanto infondata l’eccezione di incompetenza sollevata in sede di opposizione contro il decreto ingiuntivo [per il compenso del liquidatore] emesso dal tribunale presso il quale è istituita la sezione specializzata.
La confisca di prevenzione avente ad oggetto le sole quote di una s.r.l. lascia i beni della società aggredibili con le azioni esecutive. Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni confiscati, previsto dall’art. 1, co. 194, l. 228/2012, non fa comunque venir meno l’interesse del creditore ad agire in sede monitoria o di cognizione per l’accertamento del proprio credito, dovendosi tenere distinti i profili attinenti all’accertamento giudiziale del credito da quelli riguardanti l’esecuzione forzata.
La delibera assembleare che determina il compenso del liquidatore, se non impugnata, è vincolante per la società e fonda la pretesa del liquidatore al pagamento degli acconti sul compenso; la contestazione dell’esatto adempimento delle sue prestazioni deve essere allegata in modo specifico, in mancanza non sorgendo in capo al liquidatore l’onere di provare l’adempimento.