Il giudizio di confondibilità rilevante per il giudizio di novità formulato dall’EUIPO è del tutto indipendente dal giudizio di confondibilità in concreto formulato dal giudice nazionale con riferimento alla contraffazione tra i medesimi segni.
Affinché possa essere invocato l'ampliamento del carattere distintivo del singolo segno (altro…)
Nel giudizio di contraffazione di un marchio, lievissime differenziazioni introdotte dal presunto contraffattore che non introducano, anche rispetto all’ insieme, elementi di differenziazione sufficienti ad escludere l’interferenza con i segni anteriori, determinano un evidente rischio di confusione, anche sotto il profilo dell’ associazione tra (altro…)