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Sentenze con tag: marchio

Tribunale di Bologna, 24 Giugno 2026, n. 3850/2025
La notorietà meramente locale dei segni distintivi e il possibile regime di duopolio
Il “rideposito” di un marchio, sebbene possa essere considerato indice della volontà di utilizzare, prima o poi, il marchio medesimo,...

Il "rideposito" di un marchio, sebbene possa essere considerato indice della volontà di utilizzare, prima o poi, il marchio medesimo, non vale di per sè a superare la sanzione di decadenza del voluta dal legislatore ex art. 24, co. 1, c.p.i.

In tema di segni distintivi di un'impresa, in ossequio al principio di unitarietà degli stessi, chi acquista il diritto su un segno utilizzato in una determinata funzione tipica (nella specie, di insegna) acquista il diritto sul medesimo anche in riferimento alla utilizzazione in funzioni ulteriori e diverse (nella specie, come ditta e in tabelloni pubblicitari), ferma restando l'estensione della tutela all'ambito territoriale raggiunto in riferimento all'uso fattone.

In caso di acquisita notorietà meramente locale di un segno distintivo, il "preutente" di fatto, oltre ad avere il diritto di fare uso di tale segno distintivo in ambito locale, non ha anche il diritto di vietare ad altri di fare uso di segni distintivi ad esso uguali o comunque interferenti, essendo configurabile una sorta di regime di "duopolio", atto a consentire, nell'ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato.

 

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07/06/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 3850/2025
Carica: Presidente
Giudice: Vittorio Serra
Relatore: Roberta Dioguardi
Registro : RG – 2546 –  2023
Tribunale di Brescia, 24 Giugno 2026
Preuso di marchio di marchio di fatto e tutela dello stesso
In tema di proprietà industriale, il preuso di un marchio di fatto comporta il diritto all’uso esclusivo del segno da...

In tema di proprietà industriale, il preuso di un marchio di fatto comporta il diritto all'uso esclusivo del segno da parte del preutente. Anche nel caso di marchio non registrato e nei limiti del preuso il preutente può impedire l’uso di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi affini se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e i prodotti possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.

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07/06/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alessia Busato
Registro : RG – 3709 –  2024
Tribunale di Genova, 24 Giugno 2026, n. 2696/2024
Utilizzo del marchio altrui come parola chiave in motori di ricerca a fini pubblicitari
Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità – a partire da...

Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità - a partire da una parola chiave identica a detto marchio che tale concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet - a prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando il predetto uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio.

La funzione distintiva del marchio non risulta violata in mancanza di visibili riferimenti al marchio altrui, in particolare se l'annuncio viene presentato con la segnalazione “ann.” o “annuncio” (pubblicitario) e ciò al fine di distinguerlo dai risultati “naturali” della ricerca sul web effettuata dall’utente.

E' inoltre da escludere che la presenza nell’URL (Uniform Resource Locator, e cioè la sequenza di caratteri che identifica l'indirizzo web di un determinato contenuto) del marchio sia idonea a indurre l’utente a ritenere erroneamente che il sito pubblicizzato sia riferibile al titolare del marchio. E', infatti, da osservare che la stringa URL (prevalentemente costituita da decine di caratteri privi di significato descrittivo) non è normalmente oggetto di alcuna attenzione da parte dell’utenza, che si concentra primariamente sui risultati della propria ricerca (cioè sull’elenco di “siti” selezionati dal motore di ricerca sulla base delle parole digitate dall'utente stesso nell’apposita barra).

In relazione alla funzione pubblicitaria del marchio, è da escludere che l’utilizzo – ai fini precisati – di una parola-chiave corrispondente al marchio altrui possa violare detta funzione, determinando al più un aumento dei costi pubblicitari in capo al titolare del marchio in conseguenza della condotta del concorrente.

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07/05/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 2696/2024
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Daniele Bianchi
Registro : RG – 11253 –  2019
Tribunale di Campobasso, 4 Novembre 2024
Contraffazione di marchio e rischio di confusione
In tema di marchio, l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve...

In tema di marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve essere compiuto non in via analitica, attraverso l'esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro.

La contraffazione si verifica anche in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente. I caratteri distintivi del marchio registrato devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la somiglianza tra i prodotti od i servizi contraddistinti da due marchi sia sufficiente a provocare un rischio di confusione e per determinare se sussista identità o somiglianza dei prodotti o dei servizi in questione, è necessario tenere conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti, vale a dire la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego, nonché la loro concorrenzialità o complementarietà.

La valutazione del rischio di confusione deve tener conto anche della natura identica o strettamente affine dei prodotti interessati oltre al grado di somiglianza dei segni in esame sul piano visivo. La possibilità di confusione va valutata solo sotto il profilo della potenzialità non essendo necessario un accertamento concreto di fatti confusori.

Un possibile sviamento della clientela, un danno di immagine derivante dalla confusione tra i prodotti, della stessa natura, di difficile risarcibilità anche sotto il profilo quantitativo, nonché un offuscamento dell’immagine commerciale e il rischio di svilimento del marchio sono tutti elementi sufficienti ai fini della sussistenza del periculum in mora.

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25/04/2026
Data sentenza: 04/11/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Laura Scarlatelli
Registro : RG – 2108 –  2023
Tribunale di Campobasso, 24 Giugno 2026, n. 1027/2025
Il calcolo del danno da lucro cessante derivante dalla contraffazione di marchio
Il danno da lucro cessante derivante dalla contraffazione di marchio può essere determinato, ex art. 125 c.p.i., sulla base del...

Il danno da lucro cessante derivante dalla contraffazione di marchio può essere determinato, ex art. 125 c.p.i., sulla base del c.d. "canone dell'equo consenso", che si attesta quale parametro agevolatore degli oneri probatori del titolare del marchio contraffatto. Tale canone può essere ricostruito sulla base dei listini in uso da parte del titolare del marchio che, quantomeno, costituiscono un indizio od un elemento presuntivo dei prezzi praticati e, quindi, del lucro cessante patito.

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25/04/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 1027/2025
Carica: Presidente
Giudice: Barbara Previati
Relatore: Rossella Casillo
Registro : RG – 844 –  2024
Tribunale di Bari, 24 Giugno 2026
Principio di esaurimento e distribuzione selettiva
In tema di esaurimento del marchio, il consenso del titolare alla prima immissione in commercio nel territorio UE/SEE costituisce presupposto...

In tema di esaurimento del marchio, il consenso del titolare alla prima immissione in commercio nel territorio UE/SEE costituisce presupposto indefettibile per l’operatività del principio, che invece non opera nel caso delle c.d. importazioni parallele di prodotti provenienti da paesi extra-UE. L’onere di provare l’operatività dell’esaurimento grava, in linea di principio, sull’importatore parallelo che lo invochi.

La sussistenza di una rete di distribuzione selettiva, funzionale alla tutela dell’immagine di lusso o prestigio del marchio, integra “motivo legittimo” ostativo all’esaurimento ai sensi dell’art. 5, co. 2, c.p.i., quando la vendita fuori rete sia idonea a pregiudicare, anche solo potenzialmente, l’immagine del prodotto [tale lesione, nel caso di specie, si è verificata in ragione di elementi quali la compresenza sul sito web del resistente di prodotti di lusso e prodotti comuni, dall’assenza di un controllo qualitativo sull’ambiente di vendita e dal fatto che i prodotti fossero stati manomessi e privati degli ingredienti obbligatori].

L’alterazione di un prodotto attraverso attività quali la manomissione, riconfezionamento o privazione delle indicazioni obbligatorie costituisce un motivo legittimo di opposizione della rivendita ai sensi dell’art. 5, co. 2, c.p.i.. Lo stesso dicasi anche laddove vengano commercializzati sul mercato dell'UE destinati a mercati extra-UE contenenti sostanze vietate all'interno dell'UE.

La messa in commercio, senza il consenso del titolare del marchio, di tester o campioni gratuiti costituisce una violazione dei diritti di marchio.

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30/03/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Valentina D'Aprile
Registro : RG – 1348 –  2025
Tribunale di Venezia, 4 Dicembre 2025
Azione di contraffazione di marchio: legittimazione del licenziatario e esame della forza del segno distintivo
La lettura sistematica dell’art. 122 bis c.p.i. prevede che la legittimazione ad esercitare l’azione per contraffazione di un marchio d’impresa...

La lettura sistematica dell'art. 122 bis c.p.i. prevede che la legittimazione ad esercitare l'azione per contraffazione di un marchio d'impresa da parte del licenziatario sussiste, quanto all'azione cautelare, solo laddove il titolare non agisca. Difatti la suddetta disciplina stabilisce che i licenziatari possono avviare un'azione in solitaria solo in coordinamento con il titolare. Tale interpretazione permette di evitare comportamenti abusivi quali l'avvio di più azioni di contraffazione contro lo stesso contraffattore da parte di titolare e licenziatario, magari presentate dinanzi a giudici diversi e risparmia ai licenziatari oneri giudiziali per le privative da essi utilizzate. Cosicché l'azione cautelare, o anche di merito, del titolare volta ad ottenere la cessazione delle condotte con l'uso dei vari strumenti a ciò destinati (inibitoria, sequestro, ritiro dal commercio...) va a beneficio di tutti i licenziatari ai quali può comunque riconoscersi titolo ad un intervento adesivo dipendente nel giudizio avviato dal titolare.

La categoria dei marchi deboli non coincide esattamente con quella dei marchi semplicemente descrittivi dei prodotti o indicativi della loro natura, ma si estende alle parole del linguaggio comune o divenute comuni nel linguaggio commerciale, alle espressioni o anche ai nomi e ai personaggi che hanno assunto un significato designativo comune e non individualizzante, così che, a causa dell'attenuata idoneità individualizzante del marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte devono ritenersi sufficienti ad escludere la confondibilità. Peraltro, la qualificazione del marchio come debole postula una rigorosa indagine diretta ad accertare se il significato designativo comune della parola usata come marchio sia percepibile come tale presso una diffusa ed indefinita categoria di destinatari del prodotto, ovvero se tale diffusione sia così limitata da conservare alla parola un prevalente, se non esclusivo, significato di fantasia ed una più accentuata idoneità individualizzante dei prodotti con essa contrassegnati [Nel caso di specie il Tribunale ha qualificato come debole il marchio denominativo "Forever Young" utilizzato nel settore radiofonico, stante la rilevantissima quantità di brani e albun musicali utilizzanti tale titolo]

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29/03/2026
Data sentenza: 04/12/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 3232 –  2025
Tribunale di Milano, 2 Ottobre 2025
Distribuzione selettiva e principio dell’esaurimento. Il caso Kasanova
Le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti...

Le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato. L’esaurimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio, tuttavia, non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Può, tra l’altro, ravvisarsi un 'motivo legittimo' preclusivo all'esaurimento delle facoltà esclusive connesse al marchio quando ricorrano le seguenti circostanze: 1) il prodotto contraddistinto dal marchio è un articolo di lusso o comunque di prestigio; 2) il titolare del marchio ha adottato un sistema di distribuzione selettiva per la commercializzazione del prodotto; 3) il soggetto che commercializza il prodotto, al di fuori della rete distributiva autorizzata, arreca un pregiudizio alla reputazione del marchio.

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15/03/2026
Data sentenza: 02/10/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Edmondo Tota
Relatore: Edmondo Tota
Registro : RG – 40403 –  2024
Tribunale di Milano, 1 Febbraio 2025, n. 25/2025
Conflitto tra marchi usati per servizi di ristorazione. Il caso Farine e Farinelle
L’esistenza di una precedente decisione di rigetto emessa dall’EUIPO all’esito di un procedimento di opposizione intercorso tra le medesime parti...

L’esistenza di una precedente decisione di rigetto emessa dall’EUIPO all’esito di un procedimento di opposizione intercorso tra le medesime parti e relativa al medesimo oggetto e titolo non comporta l’applicabilità dell’art. 128.2 del Reg. 1001/2017, in quanto la stessa non preclude la proposizione di un’azione di nullità o di decadenza del marchio e, di conseguenza, non è dotata di quel carattere di definitività richiesto dalla disposizione sopra richiamata.

Affinché un marchio sia ritenuto privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. b), c.p.i. e, di conseguenza, nullo ex art. 25, co. 1, lett. b), c.p.i. occorre che vi sia una relazione sufficientemente diretta tra il segno ed i beni o servizi tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei beni o servizi di cui trattasi o delle loro caratteristiche [nel caso di specie il termine “FARINELLA” è stato ritenuto un termine di fantasia e non il diminutivo di “farina” oltre che, ad ogni modo, un termine non descrittivo dei servizi di ristorazione di cui alla classe 43].

Nella determinazione della sussistenza del rischio di confusione, i marchi devono essere messi a confronto mediante una valutazione globale delle loro somiglianze visive, fonetiche e concettuali con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto e si basa invece su una percezione mnemonica dei marchi. Tale valutazione deve essere compiuta non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi [nel caso di specie, “Farine Coffee & Bakery” e/o “Farine Bakery Cafe” sono stati ritenuti interferenti con i marchi “FARINELLA BAKERY & COFFEE” e “FARINELLA”]

Quando un marchio è composto sia da elementi verbali sia da elementi figurativi, di norma i primi sono considerati maggiormente distintivi rispetto ai secondi in quanto il pubblico sarà più facilmente portato a ricordare i prodotti citandone il nome piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi.

Se i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto sono acquistati di frequente e non sono particolarmente costosi, allora il grado di attenzione che il consumatore ripone sui segni è inferiore [nel caso di specie, questo principio è stato applicato a servizi di caffetteria, ristoranti self-service, snack bar e pizzerie].

L’asserita esistenza di altri marchi che possono avere elementi in comune con il marchio azionato non è di per sé idonea a dimostrare una riduzione del carattere distintivo di quest’ultimo.

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25/02/2026
Data sentenza: 01/02/2025
Numero: 25/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Elisa Fazzini
Registro : RG – 48193 –  2021
Tribunale di Milano, 24 Giugno 2026
Marchio patronimico, rischio di confusione e rinomanza: il caso Ferrari
Il titolare del marchio registrato ha il diritto di fare uso esclusivo dello stesso e, quindi, di vietare ai terzi,...

Il titolare del marchio registrato ha il diritto di fare uso esclusivo dello stesso e, quindi, di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito — le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate — non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all’insieme degli elementi salienti — grafici, fonetici e visivi —nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio “forte” (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi “deboli”, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante.

L'uso del marchio può ritenersi non conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, in particolare quando: avvenga in modo tale da far pensare che esiste un legame commerciale tra i terzi e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; causi discredito o denigrazione di tale marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare..

Un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non può essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il principio della correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, in quanto, nell'ambito dell'attività economica e commerciale, il diritto al nome subisce una compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione ad opera di altri.

Il marchio costituito dall’uso di un patronimico non può essere considerato debole anzi risultando impossibile negarne il carattere forte di esso tanto più in relazione al grado diffusione del nome. Conseguentemente, si ritiene che l’inserimento del medesimo patronimico in altro marchio o in altra ragione sociale non possa considerarsi né legittimo né lecito.

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (art. 2564 co. 1 c.c.). Tale previsione si applica anche all’insegna (art. 2568 c.c.).

Anche se la disciplina del marchio e dell’insegna sono differenti e se per l’insegna è consentita, come per la ditta, l’utilizzazione di segni altrui con integrazioni o modifiche idonee a differenziarla, in forza del combinato disposto dell’articolo 2564, comma 1, c.c. e dell’articolo 2568 c.c., tale facoltà è comunque subordinata all’adozione di misure idonee, come integrazioni o modifiche, volte ad evitare l’effetto confusorio.

Non costituisce un’adeguata misura di differenziazione il mero utilizzo di un font diverso nella scritta “Ferrari” posta sull’insegna della Resistente rispetto a quello utilizzato nel marchio dalla Ricorrente, dato che un negozio viene comunemente identificato attraverso la porzione denominativa dominante dell’insegna, piuttosto che tramite elementi grafici.

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22/02/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Mariachiara Lionella Vanini
Registro : RG – 40507 –  2024
Corte d'appello di Milano, 24 Giugno 2026, n. 1928/2021
Contraffazione di marchio e concorrenza sleale: presupposti
La forma che dà un valore sostanziale al prodotto ricorre quando la forma incide in modo determinante sull’apprezzamento del prodotto...

La forma che dà un valore sostanziale al prodotto ricorre quando la forma incide in modo determinante sull’apprezzamento del prodotto ed è determinante nella scelta di acquisto. Il divieto di registrazione si riferisce alle forme che conferiscono al prodotto un particolare valore di mercato o ne aumentano la forza attrattiva, cioè conferiscono un appeal che contribuisce a determinare le decisioni di acquisto del pubblico. Il carattere decorativo di un segno non esclude di per sé il carattere distintivo del marchio, con cui può coesistere.

In un giudizio di contraffazione, una volta riconosciuta la validità del marchio, è necessario preliminarmente qualificare il marchio come forte o debole, in quanto da tale qualificazione dipende il margine di tollerabilità delle variazioni attuate dal concorrente rispetto al marchio registrato. Il discrimine tra marchio forte e marchio debole risiede nella distanza concettuale del marchio dalla tipologia di prodotto contrassegnata. In caso di marchio forte, la confondibilità si determina anche in presenza di consistenti varianti nel marchio successivamente registrato, ove vi sia appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti.

La percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non può rappresentare un ostacolo alla protezione conferita dall'art. 5 n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/Cee allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il detto segno presenta una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.

In un giudizio sull’illecito di imitazione confusoria, l'accertamento del rischio di confusione tra prodotti deve tenere conto solo delle caratteristiche visibili esteriormente e non quelle intrinseche, come la qualità dei materiali o il metodo di fabbricazione.

L’accertamento dell’appropriazione di pregi, nella sua declinazione dell’agganciamento parassitario, presuppone non tanto l’appropriazione di un pregio in particolare, quanto, più in generale, lo sfruttamento della fama e notorietà di cui gode il segno oggetto del marchio registrato. Tale fattispecie prescinde quindi da profili confusori ed è rivolta ad impedire l’indebito vantaggio economico che il terzo otterrebbe dallo sfruttamento dell’attrattività di un segno altrui, consentendogli di risparmiare i costi connessi agli investimenti che il titolare del marchio registrato ha sopportato per affermarsi nel mercato.

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15/02/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 1928/2021
Carica: Presidente
Giudice: Carla Romana Raineri
Relatore: Rossella Milone
Registro : RG – 964 –  2020
Tribunale di Milano, 24 Giugno 2026
La decadenza per non uso di un marchio
Sussiste un uso effettivo del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine...

Sussiste un uso effettivo del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Nel verificare l’uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio.

L’uso effettivo di un marchio va ravvisato solamente quando lo stesso sia utilizzato realmente sul mercato per i prodotti e/o servizi per i quali è stato contrassegnato. Non è dunque necessario valutare il successo commerciale di una impresa sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, ma rileva esclusivamente l'effettiva circolazione nel mercato del marchio contestato. Deve trattarsi dunque di un impiego concreto e reale, non simbolico e/o sporadico del marchio, assolvendo in tale guisa allo scopo di rendere edotto il consumatore sull'origine del prodotto.

L'uso del marchio idoneo ad impedire la decadenza deve essere tale da avere conseguenze economiche sul mercato. Il proprietario del marchio deve dunque dimostrare: A) un'effettiva distribuzione del prodotto presso il pubblico; B) una presenza certa sul mercato capace di incidere sulla sfera dei concorrenti. Dunque il criterio per valutare l'uso concreto è quello di vagliare l'incidenza delle attività compiute dal titolare in una duplice direzione: rispetto al pubblico interessato all'acquisto e rispetto ai concorrenti: solo in presenza di queste condizioni il monopolio su un determinato segno è ritenuto giustificato dall'ordinamento, in deroga allo statuto di libera utilizzabilità.

Le attività relative ad un segno eventualmente condotte in via di fatto dopo la dichiarazione di fallimento si qualificano come impieghi del marchio invito domino e non possono pertanto in principio assumere rilievo al fine della prova dell’uso effettivo del marchio da parte del titolare o con il suo consenso.

Le diffide e le contestazioni rivolte da un terzo al titolare del marchio sicuramente non pongono alcun impedimento oggettivo all’uso del marchio da parte del titolare e non configurano pertanto un motivo legittimo di non uso, dato che solo ostacoli indipendenti dalla volontà del titolare del segno e tali da renderne l’uso impossibile possono essere qualificati quali motivi legittimi del mancato uso, idonei ad impedire la decadenza.

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12/02/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Edmondo Tota
Registro : RG – 38542 –  2024
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