In ordine al perimetro entro il quale si colloca il controllo notarile delle deliberazioni modificative dello statuto, al notaio è demandata la verifica dell’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, le quali non possono che riguardare le regole del procedimento assembleare e del suo promovimento, nonché quelle specifiche della deliberazione assunta. In altri termini, il notaio deve verificare che la deliberazione sia imputabile all’assemblea della società; che sia stata votata dalla maggioranza determinata dagli artt. 2368 e ss. c.c. e che il suo oggetto sia lecito e possibile. Si parla di controllo di legalità formale e sostanziale che sostituisce, coincidendo per contenuto ed ampiezza, il giudizio di omologazione già svolto dal Tribunale fino all’entrata in vigore della legge n. 340 del 24.11.2000. Se è certo che il controllo non possa estendersi al merito della deliberazione, si ritiene che il controllo notarile debba comunque attestarsi come controllo di conformità della delibera rispetto alle caratteristiche essenziali delineate dalla legge. In particolare, il giudizio di conformità è volto a verificare che il contenuto della delibera sia tale da non incidere negativamente sulla conformità della struttura organizzativa della società consacrata nello statuto vigente, al tipo legale inderogabilmente voluto dal legislatore, indipendentemente dalla considerazione che si tratti di ipotesi testuale di nullità oppure annullabilità. Il controllo sostanziale di legalità deve, dunque, essere limitato ad un esame di carattere documentale, rigorosamente alieno da ogni giudicato di merito e finalizzato a verificare la conformità dell’atto al modello legale di riferimento. Si tratta di una verifica di conformità al modello legale di riferimento che prescinde dalla tradizionale distinzione tra vizi negoziali, in termini di nullità o di annullabilità, da cui l’atto può essere affetto. Rientra nel perimetro di controllo preventivo che il notaio è chiamato ad esercitare, oltre ai profili contenutistici della delibera, anche la conformità alla legge del suo procedimento formativo, avendo il notaio, nella sua funzione di filtro preventivo, il dovere di rifiutarsi di iscrivere nel registro delle imprese deliberazioni assunte in assenza delle condizioni procedurali di legge, ogniqualvolta il vizio emerga in modo palese dagli eventi assembleari che il notaio ha verbalizzato, senza che sia a tal fine necessaria alcuna indagine extra-assembleare.
Il controllo preventivo sugli atti societari -dunque- si estende al procedimento e non si limita al contenuto dell’atto; nella medesima chiave, non può fermarsi a rilevare i soli vizi che determinano la nullità della deliberazione; e, quindi, se la si vuole guardare da un differente punto d’osservazione, deve accertare anche l’eventuale violazione di norme poste a tutela del solo interesse dei soci.
È legittima l’introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2473 bis c.c. Pertanto, qualora la clausola rispetti i requisiti di sufficiente specificità e sia sorretta da giusta causa, la stessa può essere introdotta “durante societate” anche a maggioranza.
Non compete al Tribunale la valutazione sulla opportunità o meno delle modifiche statutarie, sicché risulta irrilevante ogni critica relativa alla erroneità o inopportunità delle scelte assembleari a riguardo.
La circostanza che nell’ordine del giorno sia indicata la modifica (altro…)
In materia di recesso nelle s.p.a., ove gli amministratori non ottemperino all’obbligo di determinare il valore di liquidazione delle azioni, si verifica una situazione di conflitto obiettivo tra l’interesse del socio ad esercitare il diritto di recesso e il comportamento inerte serbato dagli amministratori che, sostanzialmente, equivale alla contestazione del diritto di recesso del socio stesso (altro…)
La mancata indicazione nel verbale di assemblea di società cooperativa della qualifica di cooperatore o finanziatore dei soci intervenuti all'adunanza integra un vizio di annullabilità e non di nullità. Il suddetto adempimento non è necessario quando vi sia un’unica categoria di soci. (altro…)
La deliberazione di modifica statutaria non è viziata da eccesso di potere o violazione del canone di buona fede contrattuale quando risulta sorretta da argomentazioni ragionevoli, essendo fisiologico alla dinamica sociale, e pertanto irrilevante, il contrasto di opinioni e valutazioni (altro…)
La riduzione del capitale per perdite e la sua contestuale reintegrazione costituiscono, entrambe, modificazioni dell'atto costitutivo e, pertanto, soggiacciono ai quorum legali o a quelli, più elevati, di fonte statutaria previsti per esse.
La disposizione di cui all'art. 2482 bis c.c. prevede unicamente l’obbligo di deposito della relazione, ma non anche quello di dare comunicazione ai soci dell’avvenuto adempimento.
Il Tribunale può legittimamente decidere in sede cautelare sulla sospensione di una delibera assembleare e in seguito, in fase di merito, dichiarare la propria incompetenza a favore di un collegio arbitrale in relazione all'impugnazione di una delibera assembleare per motivi di annullabilità. (altro…)