Può essere configurata la fattispecie di scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale quando sia provata l'indisponibilità di un locale dove esercitare l’attività d’impresa e degli strumenti a tal fine necessari e la chiusura dei finanziamenti da parte del ceto
bancario.
Nelle società personali, atteso che il diaframma tra l'ente collettivo -non personificato e sprovvisto di autonomia patrimoniale perfetta- e le persone dei suoi soci è più elastico e permeabile rispetto agli enti personificati, il necessario contraddittorio nei confronti della società, anche ove legittimata passiva in via esclusiva, può ritenersi regolarmente instaurato nel caso in cui siano convenuti in giudizio tutti i suoi soci: sempre che sia inequivocabile che l'attore abbia inteso così agire nei confronti della società. Tale principio si applica anche là dove la società sarebbe la beneficiaria degli effetti dell'azione di responsabilità che un socio ha creduto di poter esercitare in sua vece.
Nelle società personali non è ammessa l'azione sociale di responsabilità individuale del socio, atteso che l'art. 2260 cpv. c.c. attribuisce l'azione di responsabilità contro l'amministratore alla società “mandante”: e nessuna norma speciale deroga, per le accomandite, a tale principio. Nè può trovare applicazione analogica le norma di cui all'art. 2467, co. 3 c.c. dettata per le società a responsabilità limitata, la quale costituisce disposizione speciale.
Il Tribunale può essere investito dell'accertamento dell'intervenuto scioglimento di una società personale per la sussistenza di una delle cause previste dalla legge al fine di ottenere una decisione suscettibile di costituire giudicato. Viceversa, è privo dell'efficacia di giudicato il provvedimento di nomina dei liquidatori emesso dal presidente del Tribunale ex art. 2275 co. 1° c.c. e, pertanto, gli effetti di questo potranno sempre essere rimossi mediante un un giudizio ordinario volto all'accertamento della insussistenza della causa di scioglimento. Resta, invece, estraneo alla giurisdizione del Tribunale la nomina del liquidatore.
Qualora l'unico socio accomandatario venga giudizialmente privato della facoltà di amministrare e i soci non si accordino per la sua sostituzione, non può applicarsi analogicamente l'art. 2323 co. 2° c.c. (a norma del quale, ove vengano meno tutti gli accomandatari per il periodo indicato nel comma precedente, gli accomandanti nominano, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, un amministratore provvisorio), ma si determina una causa di scioglimento della società per impossibilità di conseguimento del suo oggetto sociale (art. 2272, n. 2), tenendo conto che il potere di amministrazione è riservato esclusivamente al socio accomandatario.
La revoca del liquidatore per giusta causa ex art. 2487 c.c. deve essere richiesta tramite l’attivazione di un procedimento contenzioso, affinché si possa realizzare il contraddittorio pieno sulla sussistenza della stessa causa di revoca.
La legittimazione ad agire in giudizio uti socius deriva dalla mera titolarità della partecipazione al capitale sociale, anche a titolo ereditario, a prescindere dall'intervenuta iscrizione di tale evento nel libro soci o nel registro delle imprese, posto che tale adempimento rileva ai soli fini dell'opponibilità endosocietaria della qualità di socio e del conseguente esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di convocare l'assemblea dei soci ex art. 2479 c.c.
Nel giudizio volto ad ottenere la revoca del liquidatore per giusta causa ex art. 2487 c.c., il socio può domandare l'accertamento della responsabilità del medesimo ai sensi dell'art. 2489 c.c., onde poter svolgere successiva azione di condanna al risarcimento dei danni quale sostituto processuale della società, in applicazione analogica del meccanismo delineato dall'art. 2476 co. 3 c.c..
Il provvedimento di nomina del liquidatore ad opera del Tribunale ai sensi dell'art. 2487 co. 2 c.c. ha carattere eccezionale, in quanto sostitutivo della volontà dei soci, e pertanto può essere adottato nel solo caso in cui questi non possano o non vogliano procedere autonomamente alla suddetta nomina.
Ai fini della dichiarazione giudiziale di scioglimento della società ex art. 2484, co. 1, n. 3, il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza o meno di una causa di scioglimento della società sulla base degli elementi oggettivi indicati dalla legge. In particolare, egli non può escludere (altro…)