Il provvedimento con il quale il tribunale, in caso di omissione da parte degli organi societari competenti, ai sensi dell'art. 2487, co. 2, c.c., nomina i liquidatori, è emesso a conclusione del procedimento camerale di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c. e ha carattere sommario, essendo finalizzato alla nomina del liquidatore in surroga all'organo societario in condizione di stallo, dopo un'analisi sommaria e condotta incidenter tantum sul presupposto che la società sia sciolta.
A seguito dell’accertamento dello stato di scioglimento della società, la persistente incapacità dell’organo gestorio di convocare l’assemblea dei soci, determinata da un profondo e insanabile dissidio tra gli stessi che pone il consiglio di amministrazione in una posizione di stallo totale, integra una situazione di paralisi degli organi sociali anche in funzione liquidatoria e tale stallo legittima l’intervento del tribunale ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c. per la nomina di un collegio di liquidatori.
La disciplina della c.d. golden power di cui al D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012 n. 56, non è applicabile quando non sia allegato e provato che l’attività della società rientri tra quelle di rilevanza strategica per la difesa e la sicurezza nazionale, né che gli atti oggetto del giudizio siano idonei a determinare una minaccia di grave pregiudizio a tali interessi; inoltre, l’accertamento giudiziale dello stato di scioglimento ex art. 2485 c.c., pronunciato dal tribunale su ricorso di un socio e amministratore, non è sovrapponibile all’ipotesi di scioglimento deliberato dall’assemblea o dichiarato dagli amministratori prevista dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 21/2012.
I diritti sottesi allo scioglimento ed alla liquidazione di una società di capitali, essendo posti a presidio di interessi generali, hanno natura indisponibile; ne deriva che l’atto di nomina del liquidatore, essendo un atto organizzativo che ugualmente attiene ad interessi superindividuali della società, non è suscettibile di arbitrato.
]Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria competenza in ordine al procedimento di volontaria giurisdizione instaurato dai soci con ricorso proposto ex art. 2487, II co., c.c., ritenendo non evocabile la competenza arbitrale nel procedimento de quo anche in considerazione della genericità della formulazione della clausola compromissoria inserita nello statuto, riferita soltanto agli eventuali diritti controversi tra i soci e la società e non anche agli eventuali procedimenti instaurati].
L'autorità giudiziaria è chiamata ad intervenire nell’accertamento della causa di scioglimento della società in caso di inerzia dell’amministratore, ex artt. 2485 e 2487 c.c.. Tuttavia, è inammissibile il ricorso a tal fine proposto dall'amministratore stesso, anche in regime di prorogatio, in quanto quest'ultimo è soggetto legittimato - ed anzi obbligato - dalla norma all’accertamento dello stato di scioglimento della società e non può chiedere al Tribunale di sostituirsi a sé stesso. L’amministratore è tenuto ad attivarsi celermente, accertando lo stato di scioglimento dell’ente amministrato, convocando poi l’assemblea dei soci per la nomina di liquidatore e, solo in caso di esito infruttuoso di tale assemblea, potrà ricorrere poi al Tribunale per la nomina del liquidatore.
La completa inerzia nello svolgimento dei compiti inerenti alla carica di liquidatore, presupposto della revoca giudiziale per giusta causa, si desume già dalle visure camerali, allorché neppure sia iscritta la nomina (essendo tale iscrizione da richiedersi “a cura” dello stesso liquidatore ex art. 2487-bis c.c.) e ove non risulti depositato alcun bilancio dell’ente (la cui redazione è affidata ai liquidatori dall’art. 2490 c.c.).
Al creditore di società in accomandita semplice è preclusa ogni iniziativa in tema di nomina dei liquidatori.