L’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro. Inoltre, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e quindi forte, le variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità, occorrendo, ai fini del giudizio del rischio di confusione, sempre verificare se vi sia stata appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti. In presenza di un marchio "forte" (cioè frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi "deboli", perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante.
Invero, un marchio ha carattere distintivo quando permette di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese, dovendo lo stesso essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento. La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva da essi prodotta, tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei beni o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva di tale rischio. A questo proposito, il consumatore medio normalmente percepisce un marchio nel suo insieme e non si impegna a esaminarne i vari dettagli.
I segni possono costituire oggetto di marchio, in quanto rispondano oggettivamente e preminentemente alla funzione distintiva del prodotto e della sua provenienza, senza esser vincolati dalla destinazione merceologica o dalla forma necessaria del prodotto stesso. Per forma imposta dalla natura stessa del prodotto deve intendersi quella naturale ovvero quella standardizzata del prodotto, noto in tale configurazione, in tal modo restando esclusa la proteggibilità come marchio dalla legge, attesa la mancanza di capacità individualizzante del segno, che si oppone in via di principio ad una monopolizzazione, che penalizzerebbe la concorrenza senza giustificazione; essa si riscontra quando si tratta di una forma che non è ispirata ad un criterio di fantasia o di differenziazione del prodotto, ma costituisce una forma, utile e conveniente, che esprime esclusivamente il valore, cioè le caratteristiche essenziali del prodotto, racchiudendone in sé tutta e solo la dimensione funzionale.
La natura cautelare e la cognizione sommaria tipiche del procedimento cautelare adottato non consentono alcun accertamento pieno in ordine alla validità o alla nullità del marchio registrato, dovendo quindi verificarsi unicamente – sulla base delle allegazioni e delle produzioni documentali – se sussista il fumus boni iuris della tutela invocata ai sensi dell’art. 20 c.p.i. o se tale tutela sia impedita dalla ricorrenza di elementi tali da ritenere a livello prognostico esistente un profilo di legittimità del preuso e/o di nullità del marchio.
La tutela del preuso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) c.p.i. deve essere valutata tenendo conto che il preuso con notorietà puramente locale non esclude la novità del marchio, che resta suscettibile di registrazione, ma ne consente l’utilizzo, mentre l’assenza di notorietà del preuso non è idonea a legittimare la continuazione dell’utilizzazione del marchio tenuto conto del disposto dell’art. 20 c.p.i.
La tolleranza nel consentire l’utilizzo del marchio negli ultimi anni non elide il profilo del periculum in mora, alla luce dell’assenza di prova della piena consapevolezza dell’uso del marchio.
La fattispecie costitutiva del diritto di chi si assuma titolare del marchio di fatto è integrata, in primo luogo, dall'uso del segno, e cioè da uno sfruttamento che induca il consumatore ad associare il segno stesso al prodotto o al servizio, in modo da percepirlo nella sua valenza distintiva e, in secondo luogo, dalla notorietà, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico di riferimento: conoscenza che, per avere portata invalidante rispetto al successivo marchio registrato, non deve essere “puramente locale”, giusta l'art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i.
Qualora il marchio risulti avere una diffusione locale, il preuso dello stesso opererà in “senso debole”. Di fronte ad un marchio registrato, difatti, sarà concessa al preutente la facoltà di proseguire nell’utilizzazione del marchio medesimo nello stesso ambito territoriale in cui era diffuso al momento della registrazione del marchio analogo. Al contrario, la tutela accordata all’utilizzatore di fatto di un marchio di notorietà non puramente locale risulterà più intensa ed estesa, tanto da giungere ad intaccare persino la validità – sotto il profilo della novità – del marchio registrato successivamente. In tale ultimo caso, viene negato il requisito della novità, elemento essenziale ai fini della registrazione del marchio “successivo”.
L’onere di fornire prova del pre-uso e della notorietà non puramente locale grava su colui il quale si asserisce titolare del marchio di fatto.
Per quanto concerne la prova del pre-uso, sono richiesti elementi probatori in grado di attestare che, all’epoca del preteso pre-uso, i prodotti-servizi del preutente fossero effettivamente commercializzati o che fossero stati oggetto di investimenti pubblicitari; il relativo onere non è soddisfatto, ad esempio, con la mera produzione di cataloghi.
Quanto alla prova della notorietà non locale del marchio di fatto, anche definita notorietà qualificata, occorre che la stessa sia in grado di dimostrare una diffusione sistematica, non ristretta a confinate zone territoriali, e tale da renderlo concretamente conosciuto ad una larga parte dei consumatori interessati.
L’essere oggetto di articoli di stampa e di ricerche costituisce un serio indice di notorietà del marchio. Anche indagini demoscopiche che evidenziano una conoscenza media del marchio tra i consumatori italiani prossima al 50% è una prova più che sufficiente per ritenere il marchio notorio o rinomato. Tali concetti corrispondono ad una precisa categoria normativa (art. 20 comma 1 c.p.i.) la quale ha ricevuto una interpretazione giurisprudenziale non particolarmente restrittiva, essendo state ammesse anche la notorietà locale, di settore (se non altamente specialistica) o non accompagnate da un collegamento a caratteristiche straordinarie del prodotto. In ogni caso, la tutela extra-merceologica che discende dal riconoscimento della notorietà del marchio non è tuttavia un concetto di applicazione generale ed automatica. Perché il marchio rinomato antecedente inibisca l’uso di segni simili in ogni settore commerciale, anche diverso da quello di impego concreto da parte del titolare devono ricorrere alcune condizioni: 1) l’uso del marchio successivo di marchio simile ad altro notorio in diverso settore crea un vantaggio indebito al titolare di quello preventivamente registrato; 2) se a tale vantaggio corrisponde un danno per il titolare del marchio antecedente; 3) se non vi è giustificato motivo per la nuova utilizzazione.
Alla tutela del marchio di fatto offerto dalla legislazione complementare ex artt. 1 e 2, comma 4 del D. Lgs. n. 30 del 2005, si affianca la disciplina generale codicistica dettata dagli artt. 2569, comma 2, 2571, 2598 comma 1, n. 1 e n. 3, 2599, 2600 c.c., secondo cui il preuso non solo consente l'utilizzato esclusivo del marchio di fatto da parte del titolare, nonostante la successiva registrazione dello stesso da parte di altri, ma anche la nullità del marchio posteriormente registrato da altri e la conseguente inibitoria dell'attività di concorrenza sleale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che al marchio non registrato deve comunque riconoscersi diritto di cittadinanza nel sistema delle privative industriali, considerato che la mera situazione di fatto può attribuire al suo titolare un diritto esclusivo di proprietà industriale. In questa prospettiva, infatti, i segni distintivi diversi dal marchio registrato ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D. Lgs. n. 30 del 2005 consentono al titolare di esercitare un diritto esclusivo di utilizzazione, nonché di invalidare, al ricorrere di date condizioni, il marchio registrato successivamente da terzi, nel caso sia uguale o simile, in relazione al grado di notorietà. Pertanto, il cd preuso (marchio di fatto) richiede la sussistenza del connotato della notorietà diffusa. Infatti, "il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all'art. 48 del R. D. n. 929 del 1942) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione (ex multis Cass. Civ., sez. I 20 maggio 2016, n. 10519; Cass. civ. sez. I 2 novembre 2015, n, 22350)"
La registrazione del segno ha in sé la potenzialità del suo utilizzo a prescindere dalle motivazioni personali o riserve mentali di chi ha ottenuto la registrazione; pertanto la mancata utilizzazione dello stesso è del tutto irrilevante ai fini di causa (nel caso di specie il Tribunale non ha accolto la difesa del convenuto che, tra le altre cose, aveva affermato di non avere intenzione di fare uso del marchio asseritamente contraffacente).
Deve ritenersi la notorietà non puramente locale del marchio di fatto allorché esso, sia pure con dati di vendita più o meno significativi, al momento della domanda di registrazione del marchio in contestazione fosse distribuito in una pluralità di Regioni.
La legittimazione attiva per la tutela del marchio registrato ex art. 20 c.p.i. spetta esclusivamente al titolare del marchio, apparendo irrilevante sul piano del diritto - se non in alcun modo provata - l'autodefinizione in termini di "ex titolare di fatto del marchio" o anche di "autore morale dell'immagine riportata nel marchio".
La circostanza che l'insegna, e più in generale l'immagine in essa riprodotta, raffiguri un avo di un soggetto non esclude la possibilità che quella immagine possa essere inserita nei segni distintivi aziendali e quindi possa essere legittimamente utilizzata da altri soggetti, acquirenti dei predetti segni.
E' principio noto e consolidato, in coerenza con la funzione intrinseca del segno, che l'apprezzamento sulla confondibilità fra i segni distintivi similari dev'essere compiuto dal giudice non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via generale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti, grafici, visivi e fonetici dei marchi interessati, e tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, e quindi della notorietà del marchio e del grado di somiglianza tra i prodotti, nonché della normale avvedutezza dei consumatori cui i prodotti o servizi sono destinati.
L'uso del patronimico consentito nella ditta, in quanto giustificato per il principio di verità, deve avvenire nell'osservanza dei principi di correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, e non in contrasto con la disciplina delle privative.
Deve riternrsi piena la legittimità dei marchi collettivi ancorché non registrati, non essendo ricavabile alcun limite contrario da da nessuna disposizione di legge o da (altro…)