L’attribuzione all’usufruttuario, in via esclusiva, di tutti i diritti amministrativi inerenti alla quota di s.r.l. non preclude al nudo proprietario l’esercizio del diritto di controllo previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. Il rinvio dell’art. 2471-bis c.c. all’art. 2352 c.c. presuppone infatti una verifica di compatibilità con le peculiarità della s.r.l., e il diritto di vigilanza del socio, estraneo alla disciplina della s.p.a., è prerogativa consustanziale allo status di socio, posta a tutela anche dell’interesse sociale a una corretta gestione, inderogabile in peius e non comprimibile neppure dalla costituzione di un diritto reale sulla quota a favore di terzi; essa è inoltre strumentale all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e del diritto di recesso, che spettano al socio anche quando la quota sia gravata da usufrutto.
Il diritto del socio di s.r.l. di ottenere notizie e di consultare la documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. è espressione di un generale potere di controllo sull’attività gestoria, posto a tutela sia dell’interesse individuale del socio sia dell’interesse sociale a una corretta amministrazione; esso non è soggetto ad alcun limite temporale né alla prescrizione quinquennale, può essere esercitato in ogni momento per tutta la durata del rapporto sociale e riguarda tutti i documenti relativi alla gestione dalla costituzione della società, con facoltà di estrarne copia a proprie spese.
Il diritto di consultazione incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extrasociali o per arrecare pregiudizio all’attività sociale, e l’intento meramente emulativo del socio deve risultare in maniera chiara. La società non può subordinare l’accesso all’indicazione dei motivi o di specifici fatti di mala gestio, e il carattere asseritamente esplorativo della richiesta non è di per sé sintomo di abuso; la conoscenza di talune vicende sociali da parte del socio, l’esistenza di dissidi familiari o la divergenza sulle scelte gestorie non escludono l’interesse informativo, che può anzi trovare giustificazione proprio nella verifica della rispondenza di tali scelte ai fini sociali.
L’ingiustificato e perdurante ostacolo all’accesso del socio alla documentazione sociale integra di per sé il periculum in mora necessario per il provvedimento d’urgenza, perché l’esigenza di controllo sulla concreta evoluzione delle vicende sociali sarebbe frustrata dall’attesa dei tempi del giudizio ordinario; il lungo tempo trascorso dalla prima richiesta di accesso, ripetutamente respinta, non esclude il periculum e dimostra anzi la gravità della lesione del diritto.
È inammissibile il ricorso cautelare ante causam ai sensi dell’art. 700 c.p.c. privo di qualsiasi indicazione della successiva azione di merito, necessaria anche per verificare la competenza del giudice ai sensi dell’art. 669-ter c.p.c. Il requisito non va tuttavia inteso in termini strettamente formalistici, perché è sufficiente che il contenuto del futuro giudizio di cognizione sia chiaramente desumibile dal tenore complessivo del ricorso, come avviene quando con la misura atipica il ricorrente chiede di anticipare gli stessi effetti conseguibili con l’azione di merito; le successive note difensive possono precisare, senza modificarle, le domande di merito già desumibili dal ricorso.
Non si può riconoscere un diritto di recesso del socio nudo proprietario in contrasto con la volontà (da esprimersi necessariamente in comune) dei cousufruttuari. (altro…)