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Sentenze con tag: nullità della società

Corte d'appello di Napoli, 23 Ottobre 2026, n. 3686/2024
Tassatività delle cause di nullità della società di capitali e inconfigurabilità della simulazione dell’atto costitutivo
Le cause di nullità di una società di capitali sono soltanto quelle tassativamente indicate nell’art. 2332 c.c., tra le quali...

Le cause di nullità di una società di capitali sono soltanto quelle tassativamente indicate nell’art. 2332 c.c., tra le quali è estranea la circostanza che il socio abbia conferito nella società un’azienda appartenente a una precedente società di fatto costituita con un terzo.

La simulazione dell’atto costitutivo di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese è inconfigurabile, in ragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e l’organizzazione dell’ente, della tassatività delle cause di nullità previste dall’art. 2332 c.c. e della natura del contratto sociale, che regola gli interessi dei soci e al tempo stesso opera come norma programmatica dell’agire sociale destinata a interferire con gli interessi dei terzi. Dopo l’iscrizione, la reale volontà dei contraenti è irrilevante e l’atto costitutivo resta consacrato secondo la volontà che risulta iscritta e portata a conoscenza dei terzi.

Il creditore del socio che abbia conferito un’azienda nella società difetta di interesse a far valere la simulazione dell’atto con cui la società conferitaria abbia successivamente ceduto l’azienda a un terzo, perché da tale simulazione discenderebbe soltanto la permanenza dell’azienda nel patrimonio della società cedente, sulla quale egli non vanta alcun diritto.

Il creditore del socio conferente è privo di legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 2901 c.c. per la revoca dell’atto di cessione dell’azienda compiuto dalla società conferitaria, validamente esistente, della quale egli non è creditore; la sua posizione di creditore potrebbe rilevare soltanto rispetto all’atto di conferimento dell’azienda nella società.

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21/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 3686/2024
Carica: Presidente
Giudice: Fulvio Dacomo
Relatore: Francesco Gesuè Rizzi Ulmo
Registro : RG – 389 –  2017
Tribunale di Palermo, 17 Febbraio 2022
Effetti processuali della nullità della società dichiarata in un separato giudizio
L’accoglimento in altro giudizio della domanda di accertamento della nullità di una società non preclude in ogni caso lo scrutinio...

L’accoglimento in altro giudizio della domanda di accertamento della nullità di una società non preclude in ogni caso lo scrutinio delle domanda di pagamento del rimborso degli oneri relativi alla manutenzione straordinaria e all’ICI di unità immobiliari concesse in godimento ai soci titolari di azioni speciali. Ciò in quanto tali spese non sono connesse alla prosecuzione dell’attività sociale, ma riguardano piuttosto le obbligazioni dei soci verso la società e, considerata la ratio del secondo comma dell’art. 2332 c.c. (che pure parla di “conferimenti”), deve giungersi non già alla declaratoria di inammissibilità della domanda, bensì al suo esame nel merito.

Né al fine di escludere la fondatezza della pretesa di pagamento, può essere utilmente invocata la circostanza per cui la società non verserebbe all’erario l’ICI che chiede ai soci. L’eventuale inadempimento da parte della società agli obblighi tributari su di essa gravanti se consente al fisco di agire per il recupero di quanto allo stesso spettante, non fa certamente venir meno il debito dei soci nei confronti della società, fondato su valide delibere societarie.

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29/10/2023
Data sentenza: 17/02/2022
Registro : RG – 8697 –  2019
Tribunale di Palermo, 6 Luglio 2021
Nullità della società per azioni per illiceità dell’oggetto sociale
A norma dell’art. 2332 c.c., il rilievo della nullità del contratto costitutivo di una s.p.a., una volta che la stessa...

A norma dell’art. 2332 c.c., il rilievo della nullità del contratto costitutivo di una s.p.a., una volta che la stessa sia stata iscritta nel registro delle imprese e che così formalmente costituita abbia avviato la propria attività, si converte, ove sia stato oggetto di accertamento principale, in una causa di scioglimento dell’ente con effetti ex nunc, in ragione della necessità di garantire la stabilità dei traffici giuridici e, dunque, le ragioni dei terzi che abbiano interagito con la suddetta persona giuridica. Non discendendo dal rilievo del vizio genetico effetti retroattivi e ripristinatori, restano, inoltre, esigibili dalla società gli obblighi di conferimento dovuti dai soci sino a quando non siano stati soddisfatti i creditori sociali (art. 2332, co. 3, c.c.).

L’accoglimento della domanda di accertamento della nullità dell’ente non preclude lo scrutinio della domanda di pagamento, avanzata dalla società dichiarata nulla, di un debito a carico di un socio. Infatti, ove tale debito non sia connesso alla prosecuzione dell’attività sociale, considerata la ratio del secondo comma dell’art. 2332 c.c. (che pure parla di “conferimenti”), deve giungersi non già alla declaratoria di inammissibilità della domanda, bensì al suo esame nel merito. La pretesa creditoria non postula, infatti, la prosecuzione dell’attività da parte della società, ma è conseguenza degli obblighi assunti dai soci nei suoi confronti che restano fermi ex art. 2332, co. 2, c.c., per tali dovendosi intendere tutte le obbligazioni, principali o accessorie, che trovino titolo diretto o indiretto nel contratto di società.

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29/04/2023
Data sentenza: 06/07/2021
Registro : RG – 11570 –  2019
Tribunale di Palermo, 3 Luglio 2019
Validità della delibera assembleare assunta prima dell’iscrizione nel registro delle imprese della modifica statutaria
Le modifiche statutarie che acquistano efficacia solo dopo l’iscrizione nel registro delle imprese non impediscono che vengano assunte a cura...

Le modifiche statutarie che acquistano efficacia solo dopo l’iscrizione nel registro delle imprese non impediscono che vengano assunte a cura degli organi sociali muniti della relativa competenza, delibere fondate sulla modificazione statutaria approvata ma non ancora iscritta; l’efficacia di tali delibere è subordinata (solamente) all’iscrizione nel registro delle Imprese della modificazione Statutaria che ne costituisce il presupposto.

(Nel caso di specie, la convenuta, proprietaria di azioni speciali, eccepiva la nullità della delibera assembleare di emissione delle suddette azioni poiché, alla data della delibera, la trasformazione della società emittente in forma di S.p.A. non risultava ancora iscritta nel registro delle imprese.)

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12/10/2021
Data sentenza: 03/07/2019
Registro : RG – 17107 –  2015
Tribunale di Roma, 23 Ottobre 2026, n. 1722/2020
Nullità del conferimento di beni che esauriscono il patrimonio della s.r.l. senza decisione dei soci
Il conferimento, da parte di una s.r.l., dell’azienda o di beni che ne esauriscono il patrimonio in una società di...

Il conferimento, da parte di una s.r.l., dell’azienda o di beni che ne esauriscono il patrimonio in una società di nuova costituzione comporta una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale della conferente ai sensi dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. e, se compiuto dall’amministratore in assenza di una decisione dei soci, è nullo; il conferimento in natura produce infatti lo stesso effetto traslativo della cessione del bene a terzi, sicché vi si applicano i principi dettati per la cessione dell’azienda che esaurisce il patrimonio sociale.

La costituzione di una società interamente partecipata dalla società costituente non comporta, di per sé, una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci di quest’ultima, perché è operazione «neutra» che può realizzare finalità conformi all’oggetto sociale, prima tra tutte la limitazione del rischio d’impresa; la modificazione sostanziale dell’oggetto sociale deriva invece dal conferimento dell’intero patrimonio della costituente nella nuova società.

La cessione dell’azienda, trasformando l’attività dell’impresa cedente da produttiva a finanziaria, rientra tra gli atti che modificano l’oggetto sociale stabilito nell’atto costitutivo e modificano in maniera rilevante i diritti dei soci, riservati alla competenza funzionale dei soci dall’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. Tale riserva pone un limite legale inderogabile ai poteri di rappresentanza degli amministratori, sicché il difetto del potere rappresentativo è opponibile ai terzi indipendentemente da qualsiasi indagine sul loro atteggiamento soggettivo.

L’atto di disposizione dell’azienda che esaurisce il patrimonio della s.r.l., compiuto dagli amministratori senza una decisione dei soci, eccede i poteri che per legge spettano agli amministratori e viola il riparto legale delle competenze tra assemblea e amministratori; la sanzione è la nullità del contratto, e non la sua annullabilità, perché alla mancanza di un’espressa previsione di nullità nell’art. 2479 c.c. sopperisce l’art. 1418, comma 1, c.c.

Nella categoria degli atti ultra vires si distinguono gli atti che, pur estranei all’oggetto sociale, non lo modificano, soggetti al regime di opponibilità dell’art. 2475-bis, comma 2, c.c., e gli atti estranei all’oggetto sociale in quanto lo modificano, sempre opponibili ai terzi perché compiuti in violazione di una limitazione legale. I primi costituiscono una deviazione meramente occasionale dall’oggetto sociale, mentre i secondi ne realizzano una modificazione di fatto, mutando permanentemente il settore di attività e il grado di rischio dell’investimento; soltanto per questi ultimi la legge stabilisce la competenza decisoria dei soci e l’opponibilità incondizionata ai terzi della sua violazione.

La disciplina generale degli artt. 1398 e 1399 c.c. è derogata dall’art. 2475-bis c.c., che sancisce la rappresentanza generale degli amministratori di s.r.l., scindendo il potere di rappresentanza da quello gestorio a tutela dei terzi e della certezza dei traffici; restano estranee all’ambito di operatività della norma le ipotesi in cui l’amministratore superi i limiti legali del potere di rappresentanza, che sono sempre opponibili ai terzi.

La dichiarazione di nullità del conferimento per violazione dei limiti legali del potere rappresentativo degli amministratori della conferente non è impedita dalla disciplina della nullità della società: ferma restando l’intervenuta costituzione della società, il bene conferito si considera mai entrato nel patrimonio della conferitaria e ancora di proprietà del socio conferente, e spetta all’organo amministrativo della conferitaria valutare le ricadute della nullità sulla reale consistenza del capitale sociale e sull’eventuale scioglimento della società.

Una volta intervenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la società si distacca dalla sua fonte negoziale e assume la personalità giuridica che la rende autonoma dai suoi soci, e la sua nullità può essere pronunciata soltanto nei casi tassativi previsti dall’art. 2332 c.c. La nullità del conferimento non rientra in alcuno di tali casi, perché il conferimento dichiarato nullo risulta comunque «indicato» nell’atto costitutivo, sicché resta esclusa l’applicazione dell’art. 2332, n. 3, c.c.; essa si riflette esclusivamente sulla consistenza del patrimonio e del capitale sociale della conferitaria.

Finché la revoca dell’amministratore e la nomina del successore non sono iscritte nel registro delle imprese, e la relativa pratica risulta soltanto protocollata, l’amministratore revocato figura ancora come tale, e il difetto della sua qualità non può essere dedotto a fondamento dell’invalidità degli atti da lui compiuti.

La domanda di risarcimento del danno va rigettata quando la parte non abbia neppure dedotto in che cosa consista il danno lamentato.

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01/06/2020
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 1722/2020
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Guido Romano
Registro : RG – 43207 –  2017
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026
Esclusione del rimedio ex art. 2191 c.c. con riferimento a iscrizioni aventi effetto non solo costitutivo, ma anche sanante o conservativo
La cancellazione dal Registro delle Imprese ex art. 2191 c.c. non può essere disposta con riferimento all’iscrizione di atto costitutivo...

La cancellazione dal Registro delle Imprese ex art. 2191 c.c. non può essere disposta con riferimento all'iscrizione di atto costitutivo di società di capitali, tenuto conto della disciplina in materia, ricavabile dal complessivo tenore degli artt. 2330, 2331, 2332 c.c., la quale disegna un sistema imperniato: a) sull'efficacia costitutiva dell'iscrizione nel registro, in particolar modo quanto all'acquisto della personalità giuridica in capo all'ente; b) sulla contemporanea efficacia sanante dell'iscrizione rispetto ad ogni fattispecie di invalidità della società, ad eccezione delle sole ipotesi di nullità previste dal primo comma dell'art. 2332 c.c. (nullità il cui accertamento non ha comunque efficacia ex tunc, ma, più limitatamente, avvia la società allo scioglimento tramite la nomina del liquidatore).

Il rimedio ex art. 2191 c.c., pur essendo previsto in via generale per la cancellazione di iscrizioni nel Registro Imprese avvenute in assenza delle condizioni di legge, recede necessariamente di fronte alle specifiche previsioni di c.d. pubblicità sanante, nelle quali è comunque impedita o limitata ogni riqualificazione ex post della fattispecie negoziale sottostante all'iscrizione, risultando pertanto impedito anche il c.d. controllo qualificatorio sotteso al rimedio ex art. 2191 c.c., controllo il cui esercizio verrebbe a scontrarsi con le esigenze di certezza e di tutela dei terzi sottese appunto alla disciplina in tema di pubblicità sanante.

Ai fini dell'applicazione del rimedio ex art. 2191 c.c. non può essere invocata l'inesistenza dell'atto iscritto, posto che tale categoria, di per sé non considerata dal legislatore e di incerti confini nell'elaborazione giurisprudenziale, si risolve in una negazione delle esigenze di certezza dei rapporti e di tutela dei terzi sottese alla disciplina normativa, ricavabile dal complessivo tenore degli artt. 2330, 2331, 2332 c.c..

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31/01/2017
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Elena Riva Crugnola
Registro : RG – 11683 –  2016
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