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Sentenze con tag: nullità per difetto di novità

Tribunale di Bari, 23 Ottobre 2026
Il carattere della novità del modello comunitario
A norma dell’art. 5 par. 1 lett a) Reg. n. 6/02/2021 la novità va verificata rispetto ad un disegno o...

A norma dell'art. 5 par. 1 lett a) Reg. n. 6/02/2021 la novità va verificata rispetto ad un disegno o modello divulgato al pubblico e il disegno o modello viene definito dall'art. 3 par 1 lett. a) come l'aspetto di un prodotto. Pertanto la valutazione del requisito della novità va inteso in senso relativo, avendo cioè riguardo al settore merceologico a cui il modello appartiene, verificando - solo in questo settore - se sussiste la novità.

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20/05/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Michele De Palma
Registro : RG – 3474 –  2024
Tribunale di Genova, 7 Novembre 2017
Evidenza
La tutela del marchio rinomato (Pasha de Cartier)
Nel giudizio di comparazione dei segni devono essere ritenuti identici non solo i segni che tali siano in quanto esatta...

Nel giudizio di comparazione dei segni devono essere ritenuti identici non solo i segni che tali siano in quanto esatta riproduzione l’uno dell’altro, ma anche tutti i segni che pur presentando differenze, appaiano identici agli occhi del pubblico. Ricorre identità di marchi, infatti, quando uno dei due marchi riproduce l'altro apportandovi complessivamente differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate ad un consumatore medio; pertanto, (altro…)

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29/11/2018
Data sentenza: 07/11/2017
Registro : RG – 6833 –  2015
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026, n. 11910/2017
Perimetro di legittimità della facoltà di limitazione delle rivendicazioni brevettuali in corso di causa e presupposti della concorrenza sleale per imitazione servile
Ai sensi dell’art. 79 comma terzo e dell’art. 76 comma terzo c.p.i., le istanze di limitazione e di conversione di...

Ai sensi dell’art. 79 comma terzo e dell’art. 76 comma terzo c.p.i., le istanze di limitazione e di conversione di un brevetto possono essere presentate in ogni stato e grado del giudizio. Pertanto, il titolare di un brevetto può riformulare le rivendicazioni in corso di causa, senza limitazione ad una fase processuale, ad un grado di giudizio e al numero delle modifiche apportate, fatto salvo il limite generale della buona fede e, correlativamente, dell’abuso del diritto, ed impregiudicata l’osservanza di modalità di esercizio del diritto compatibili con il rispetto del principio costituzionale del giusto processo, di ragionevole durata del processo e del dovere di lealtà gravante sulle parti. Si tratta di un potere riconosciuto alla parte e collegato al diritto sostanziale della stessa quale dedotto in giudizio, da esercitarsi personalmente o mediante procuratore speciale, poichè esulante dallo ius postulandi. L’esercizio del potere di disposizione del diritto sostanziale sulla privativa industriale, comporta la rinuncia ad avvalersi del brevetto come rilasciato e, di per sé, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 e 79 CPI, la nullità (parziale) del brevetto.

Sebbene la riformulazione del brevetto possa non limitarsi a un mero accorpamento di rivendicazioni e possa consistere in aggiunte e specificazioni che attingano al contenuto del brevetto, esse non devono estendere l’ambito della privativa e della domanda originaria, giacché in tali ipotesi il brevetto è nullo ex art. 76, comma 1, lett. c) CPI. L’introduzione di limitazioni, che estrapolino dal testo della descrizione e financo dai disegni, va valutata con particolare cautela, tenuto conto che riformulazioni “ex post” nel corso dei giudizi per l’accertamento della validità possono pregiudicare la sicurezza giuridica dei traffici per il venire meno della certezza del titolo e dell’affidamento riposto dai terzi sulla validità (o, meglio, sulla non validità) di un titolo per come depositato. Inoltre, l’estrazione di singoli suggerimenti di dettaglio, magari da figure del brevetto, che forniscono informazioni complesse e coordinate in una specifica forma di esecuzione, determina il rischio di fornire informazioni non evincibili in modo oggettivo dal testo brevettuale. Per tale ragione, le inclusioni di caratteristiche nelle rivendicazioni devono rispettare le reali informazioni contenute nella descrizione originale, senza che si attinga dalla descrizione, secondo necessità e comodità, con una visione a posteriori. Pertanto nelle rivendicazioni può essere inserita solo "materia" evidente nella domanda come depositata.

Integra gli estremi dell'illecito di concorrenza sleale sotto il profilo della cosiddetta "imitazione servile", sanzionato dall'art. 2598 c.c., n. 1, il comportamento dell'imprenditore che imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo, indipendentemente dall'essere il prodotto stesso oggetto di brevetto, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente. Non è quindi sufficietne allegare la riproduzione pedissequa da parte del concorrente e il suo carattere confusorio, ma è necessario allegare e provare che il segno sia dotato di capacità distintiva: la tutela concorrenziale concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo tuttavia compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che nella percezione del pubblico non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. Non può attribuirsi carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto. Pertanto, in mancanza di tutela brevettuale, la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente, costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa caratteristiche del tutto inessenziali alla relativa funzione.

Poiché, in tema di concorrenza sleale, l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano i fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa, l'onere della allegazione e della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe su chi agisce chiedendo l’accertamento della illiceità della condotta del concorrente, mentre incombe sul convenuto l'onere di allegare e provare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto.

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19/01/2018
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 11910/2017
Carica: Presidente
Giudice: Alessandra Dal Moro
Relatore: Silvia Giani
Registro : RG – 42799 –  2013
Tribunale di Torino, 6 Luglio 2017
Esperto del ramo, anteriorità risalente nel tempo e vanto di certificazioni inesistenti
Al fine del giudizio sull’altezza inventiva secondo il metodo del “problem solution approach”, l’esperto del ramo può essere correttamente individuato...

Al fine del giudizio sull’altezza inventiva secondo il metodo del “problem solution approach”, l’esperto del ramo può essere correttamente individuato come il tecnico a conoscenza di tutti i tipi di prodotto noti nell’arte considerato che l’esperto del ramo è (altro…)

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13/10/2017
Data sentenza: 06/07/2017
Registro : RG – 3631 –  2017
Tribunale di Milano, 19 Giugno 2015
Limitazione del brevetto
La facoltà attribuita al titolare del brevetto dall’art. 79, comma 3, c.p.i. non è espressione del generale principio secondo cui...

La facoltà attribuita al titolare del brevetto dall’art. 79, comma 3, c.p.i. non è espressione del generale principio secondo cui è sempre ammessa la rinuncia delle domande già formulata, in quanto non semplifica l’attività istruttoria, bensì introduce nuovi temi di indagine, modificando (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 19/06/2015
Registro : RG – 59505 –  2009
Tribunale di Bologna, 9 Novembre 2015
Mancanza di novità per predivulgazione di modello di utilità
Fermo restando che la caratteristica giuridica del modello di utilità è rappresentata dalla sua particolare novità intrinseca, diretta a determinare...

Fermo restando che la caratteristica giuridica del modello di utilità è rappresentata dalla sua particolare novità intrinseca, diretta a determinare un incremento di utilità, ovvero di comodità, di un oggetto preesistente, ai fini della verifica circa la sussistenza del diritto di privativa, integrano (altro…)

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09/02/2017
Data sentenza: 09/11/2015
Registro : RG – 16636 –  2010
Tribunale di Milano, 23 Febbraio 2016
Nullità del marchio per registrazione in mala fede
La norma sulla registrazione in mala fede si applica in tutte le ipotesi in cui, per una qualsiasi ragione, un...

La norma sulla registrazione in mala fede si applica in tutte le ipotesi in cui, per una qualsiasi ragione, un soggetto possa vantare su un segno delle legittime aspettative che tuttavia non si siano ancora “consolidate” in un diritto opponibile a terzi ed in cui un altro soggetto, essendo a conoscenza di tali aspettative, (altro…)

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06/02/2017
Data sentenza: 23/02/2016
Registro : RG – 62180 –  2014
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