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Sentenze con tag: obblighi del liquidatore

Corte d'appello di Roma, 9 Ottobre 2026
Criteri di liquidazione deliberati dall’assemblea dei soci ed istanza di liquidazione giudiziale in proprio proposta dal liquidatore
Approvato dall’assemblea dei soci lo scioglimento di una società di capitali ai sensi dell’art. 2484, primo comma, n. 4, c.c.,...

Approvato dall’assemblea dei soci lo scioglimento di una società di capitali ai sensi dell’art. 2484, primo comma, n. 4, c.c., quando, ai fini della nomina del liquidatore e della conseguente determinazione delle modalità di liquidazione, la maggioranza dei soci abbia deliberato che l’organo liquidatore sia tenuto ad attuare prestabilite linee guida, l’istanza di liquidazione giudiziale da quest’ultimo proposta prima dell’espletamento delle attività indicate nelle linee guida approvate costituisce inadempimento degli obblighi che gli sono stati imposti, anche se nelle linee guida approvate dall’assemblea dei soci fosse stato previsto il ricorso ad una procedura prevista dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. È infatti conforme alla logica ritenere che tale specifica linea guida fosse da intendersi quale ricorso ad una procedura alternativa alla liquidazione giudiziale, al fine di lasciare in capo ai soci le decisioni ultime sull’attività sociale. Deve pertanto ritenersi che il liquidatore fosse tenuto innanzitutto a mettere in sicurezza ed a recuperare anche in via giudiziale gli attivi ed i crediti, a realizzare detti attivi alle migliori condizioni di mercato nonché a valutare le eventuali manifestazioni di interesse di terzi aventi ad oggetto l’acquisto dell’azienda. Il mancato compimento di tali attività e la proposizione, in luogo di queste, dell’istanza di liquidazione giudiziale in proprio non costituiscono adempimento delle linee guida della liquidazione approvate dai soci bensì aperta violazione di quanto era stato deliberato dall’assemblea. Una tale violazione assume i connotati di gravità e giustifica la denunzia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c., atteso che la liquidazione giudiziale pone fine all’attività sociale e non persegue l’obiettivo di realizzare l’interesse dei soci, nell’ipotesi di cessione delle componimenti patrimoniali attive da parte degli organi della procedura.

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31/05/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary
Registro : RVG – 51015 –  2025
Tribunale di Palermo, 15 Giugno 2021
La responsabilità del socio di s.r.l. ex art. 2476, co. 8, c.c. Gli obblighi e la responsabilità del liquidatore
Affinché possa ravvisarsi la responsabilità del socio in relazione agli atti compiuti dagli amministratori ex art. 2476, co. 7 [ora...

Affinché possa ravvisarsi la responsabilità del socio in relazione agli atti compiuti dagli amministratori ex art. 2476, co. 7 [ora 8], c.c., è necessario che, sotto il profilo oggettivo, questi abbia concorso nell’atto di gestione posto in essere dall’amministratore (decidendolo o, comunque, autorizzandolo, anche al di fuori delle sedi “istituzionali”) e che, sotto il profilo soggettivo, la condotta sia sorretta da intenzionalità; questa va interpretata quale consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto e con accettazione, quindi, del rischio che da tale condotta possano derivare danni alla società, ai soci e ai terzi. In altre parole, ai fini della sussistenza della responsabilità in capo al socio è sufficiente che egli abbia deciso ed autorizzato e quindi abbia concorso al compimento dell’atto, nonostante avesse la consapevolezza della sua contrarietà a norme o a principi generali dell’ordinamento giuridico, con l’accettazione che da tale condotta possano derivare danni.

Il ritardo nella presentazione all’assemblea del bilancio di esercizio non è di per sé automaticamente produttivo di danno. I bilanci, infatti, registrano gli accadimenti economici che interessano l’attività di impresa, non li determinano, sì che dalla loro irregolare redazione o da ritardi nella relativa presentazione non può discendere ex se un danno in capo alla società idoneo a dar luogo a responsabilità risarcitoria, potendo ascriversi rilievo solo a quegli atti di mala gestio che abbiano cagionato (ex art. 1223 c.c.) un pregiudizio.

L’art. 2489, co. 1, c.c. conferisce al liquidatore una sfera di discrezionalità legata al compimento di tutti quegli atti che, anche se non strettamente collegati alla liquidazione del patrimonio sociale, sono a ciò (anche solo indirettamente) finalizzati, in quanto mezzi idonei ad assicurarne un maggiore o migliore risultato, per ottenere così il maggior attivo possibile e procedere al pagamento dei debiti sociali e alla ripartizione del residuo tra i soci. L’ampio potere discrezionale attribuito ai liquidatori va tuttavia esercitato nel rispetto dell’obbligo prescritto dall’art. 2489, co. 2, c.c. di agire con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. Il rinvio generale operato da tale disposizione alle norme sulla responsabilità degli amministratori consente l’esercizio nei confronti del liquidatore delle azioni di responsabilità per danni previste dagli artt. 2392 ss. c.c.

In tema di responsabilità dell’amministratore di una società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata, l’insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (c.d. business judgment rule) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere.

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15/06/2023
Data sentenza: 15/06/2021
Registro : RG – 10160 –  2013
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