Ai fini della tutela autorale un’opera di ingegno non deve essere valutata soltanto nel senso edilizio-architettonico bensì anche quale opera identificabile e riconoscibile sul piano dell’espressione formale come opera unitaria d’autore per effetto di precise scelte di composizione d’insieme degli elementi (ad es. il colore delle pareti, particolari effetti di illuminazione, la ripetizione costante di elementi decorativi, l’impiego di determinati materiali, le dimensioni e le proporzioni). Infatti, l’esclusiva riguarda il complesso, l’opera unitaria di organizzazione dello spazio, l’utilizzo congiunto degli elementi di arredo secondo il medesimo disegno organizzativo, un’opera idonea ad essere oggetto di autonoma valutazione in quanto frutto di una organizzazione di elementi che, per quanto semplici, risultino nel complesso originali.
In materia di tutela dei segni distintivi, per valutare il rischio di confusione tra marchi occorre guardare alla capacità di indebita sovrapposizione di tali segni nella percezione del consumatore, considerando sia la notorietà del marchio sul mercato sia il grado di somiglianza tra il marchio e il contrassegno e tra i prodotti o servizi contraddistinti. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.
Nel caso di marchi denominativi, la mera inversione di due termini non è idonea ad integrare un’apprezzabile ed effettiva differenziazione del segno successivo rispetto a quello anteriore, cui è stata riconosciuta una capacità distintiva significativamente rafforzata nel medesimo ambito territoriale di uso effettivo di entrambi i segni. Inoltre, l’effetto confusorio non può essere escluso dalla constatazione che il segno sia utilizzato unitamente ad una parte grafica autonoma, non rilevando tale profilo ad escludere l’indebita interferenza tra detti segni, che deve essere valutata in via esclusiva sul profilo strettamente denominativo che caratterizza in via primaria la loro capacità distintiva.
L’eccezione di convalidazione ai sensi dell’art. 28 c.p.i. non può applicarsi al conflitto tra un marchio registrato ed un successivo marchio di fatto.
In tema di diritto d'autore, il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sé e per sé un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100 della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo. In tale prospettiva tale tutela costituisce forma speciale di illecito concorrenziale – rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 2598 c.c. – che afferisce a bene diverso dalla registrazione del marchio e che, quanto alla sua tutelabilità, assegna elemento essenziale all’effettivo uso della testata stessa al di là della creatività di essa ed al suo formale registrazione amministrativa.
Un progetto architettonico è protetto dal diritto d’autore, se riveli una chiara chiave stilistica ovvero l’impronta personale dell’autore. Si è in presenza di un’opera dell’ingegno, quando l’opera sia dotata di carattere creativo e cioè quando reca l'impronta della personalità dell'autore, ne riflette il modo personale di rappresentare ed esprimere fatti, idee e sentimenti, e presenta delle caratteristiche individuali che rivelano l'apporto di un determinato artefice.
Il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno; pertanto, prima ancora di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra, il giudice del merito deve verificare se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità.
Se il contratto trova la sua causa nell’attribuzione ad una parte della facoltà di utilizzare liberamente una collezione di beni ideata verso il pagamento di un corrispettivo e l’apposizione di una determinata dicitura sugli articoli della collezione, non ha importanza accertare se tale collezione nel suo insieme o i suoi singoli articoli abbiano carattere creativo e originale e possano definirsi quindi opera dell’ingegno: ciò che conta è che risulti che “per la facoltà di utilizzare liberamente la Collezione” le parti abbiano concordato il pagamento di un corrispettivo.
L’eventuale veto, posto dal terzo titolare del marchio concesso in licenza ad una delle parti del contratto, all’apposizione di una determinata scritta sugli articoli della collezione oggetto del contratto, non solleverebbe la parte obbligata dalla propria responsabilità per inadempimento nei confronti dell’altra parte.
Per poter godere della tutela autorale, l'opera deve concretizzarsi in un oggetto originale, cioè in una creazione intellettuale propria del suo autore, sì da rifletterne la personalità e manifestare le scelte libere, creative e personali del medesimo; per contro, quando la realizzazione di un oggetto è determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o da altri vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, il requisito della creatività necessaria per poter costituire un'opera viene meno. Per non pervenire ad un'interpretazione di fatto abrogante del n. 10 dell'art. 2 l.d.a., occorre in altri termini dimostrare comunque che i particolari dell'opera sono espressione di un tratto della personalità dell'autore e ne riflettono originalità e creatività, per esempio, per avere l'autore realizzato un modello talmente innovativo da segnare una rottura netta con i canoni dei modelli già presenti sul mercato o, ancora, da mutarne la concezione estetica.
Il valore artistico di cui all'art. 2 l.d.a., la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, può essere desunto da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche e artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista. Un simile valore può essere riconosciuto ove risulti dimostrato l'inserimento del prodotto in una corrente artistica, oppure la presenza in musei d'arte contemporanea, l'accreditamento e il perdurare del successo del prodotto presso la collettività e gli ambienti culturali, quali indici che storicizzano il giudizio e lo ancorano a criteri di obiettività, ovvero il diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell'appartenenza dell'opera del disegno industriale ad ambito di espressività proprio di tendenze e influenze di movimenti artistici.
La condotta tipica di concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui, ai sensi dell’art. 2598 n. 2) c.c. ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi – quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù – da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.
Occorre distinguere fra il diritto di proprietà sul corpus mechanicum nel quale l'opera dell’ingegno è incorporata ed il diritto di utilizzazione economica (diritto di riproduzione, diritto di diffusione televisiva, ecc.), che spetta all'autore o ai suoi aventi causa; il contratto di trasferimento dei diritti di utilizzazione di un'opera dell'ingegno ha ad oggetto i diritti su questa e non anche il corpus mechanicum e cioè il supporto materiale nel quale l'opera è contenuta, che può costituire oggetto di un ordinario diritto di proprietà del tutto indipendente dai diritti di utilizzazione economica. Infatti la cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica regolati dalla legge sul diritto di autore (art. 109 della legge).
La protezione del diritto d'autore riguardante programmi per elaboratori (il software, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell’originalità, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un’elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, fermo restando che la creatività e l’originalità sussistono anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.
In tema di diritto di autore relativo a programmi televisivi, ai fini della configurabilità di un'opera dell'ingegno, pur potendosi prescindere da una assoluta novità e originalità di essa e nell'ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è necessario, con riferimento al "format", cioè all'idea base di programma quale modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni ed in assenza di una definizione normativa, avere riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l'opera, ai fini della prescritta tutela, deve presentare, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma. In particolare, ai fini di considerare un format “nuovo” è necessario che i profili innovativi siano tali da delineare lo stesso in modo diverso rispetto alle edizioni precedenti. Qualora, invece, gli elementi costituenti il nocciolo centrale del programma, quale, ad esempio, il nucleo centrale del titolo, la sigla, la struttura narrativa di base, l’apparato scenico quest’ultimo itinerante sul territorio e personaggi rimangano invariati, non potrà essere riconosciuta una portata innovativa tale da consentire di ascrivere l’ideazione di una diversa trasmissione televisiva
Ai sensi degli artt. 1 e 2 n. 7 LA, le fotografie, per poter essere qualificate come opere dell’ingegno, devono avere carattere creativo. Ciò significa, che devono costituire manifestazione della personalità dell’autore e questa deve trasparire da vari concorrenti elementi, come la scelta e la disposizione degli oggetti da riprodurre, la selezione delle fonti delle luci, il dosaggio dei toni, ecc. La fotografia deve lasciare trasparire l’apporto personale dell’autore, il quale non si limita a riprodurre e documentare situazioni reali, ma, tramite il suo apporto creativo e la valorizzazione degli effetti e, per esempio, la scelta del soggetto e della sua espressione, riesce a creare suggestioni, purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto meramente tecnico.
La creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l’ottenimento della protezione. Il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività.
L’apposizione di una macchia di colore su una fotografia di una nota attrice integra un sufficiente atto creativo, idoneo a essere tutelato ai sensi della normativa in materia.
La violazione del diritto d’autore costituisce “un danno ingiusto” ex art. 2043 cc, per il cui risarcimento occorre la sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla norma, tra cui vi è il compimento di un “fatto doloso o colposo”.
Può sussistere il litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. tra più domande di violazione di diritti patrimoniali d’autore proposte dal medesimo autore di una pluralità di opere anteriori contro più coautori della medesima opera ritenuta plagiaria.
La normativa sul diritto d'autore non tutela le idee in quanto tali. Oggetto di protezione è esclusivamente il modo in cui l'idea viene espressa, esteriorizzata attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli artt. 1 e 2 L.A., assumendo la forma di un'opera, immediatamente percepibile ai sensi. Ciò detto, può riconoscersi tutela (altro…)