Nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe sulla società – che, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore – l’onere di provare i fatti posti a fondamento dell’atto impugnato.
La tempestiva opposizione presentata dal socio escluso ai sensi dell’art. 2287, co. 2 c.c. non determina la sospensione dell’efficacia della delibera di esclusione, essendo al riguardo necessario uno specifico provvedimento del tribunale.
Il recesso del socio, come può perfezionarsi per fatti concludenti, così può perdere efficacia, essendo del resto ammissibile nelle società di persone la revoca del recesso, data la prevalenza del rapporto volontaristico-collaborativo tra i soci, che consente di manifestare una diversa volontà comune, tale da intendere rinnovata la partecipazione del socio receduto [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’attrice non avesse perso la qualità di socio, essendosi gli altri soci e la società sempre comportati come se il recesso non fosse mai intervenuto, dal momento che non si era proceduto alla stima e alla liquidazione della quota, erano stati riconosciuti e liquidati gli utili di esercizio e la stessa attrice era stata convocata alle assemblee nonché inserita nelle dichiarazioni dei redditi della società].
Nelle società di persone, anche ai fini dell’adozione della delibera di trasformazione in società di capitali, non è necessario ricorrere al metodo assembleare né che la minoranza sia informata, consultata e convocata per assumere la deliberazione, essendo invece sufficiente che una decisione sia comunque assunta, in modo informale, tramite il raggiungimento di una maggioranza, dovuto all’espressione di più consensi, ancorché manifestati in tempi e in luoghi diversi.
L’art. 2500, comma 2 c.c. non esige che la delibera di trasformazione di una società di persone venga adottata in assemblea – come è invece richiesto per le modifiche statutarie delle società di capitali – dal momento che la disposizione richiama il contenuto, la forma e la pubblicità, non anche le modalità di assunzione della decisione di trasformazione.
La forma dell’atto pubblico implica al più l’adunanza dei soci, non l’osservanza del metodo assembleare [peraltro, nel caso di specie, avente ad oggetto l’impugnazione della delibera di trasformazione, il Tribunale ha rilevato che, anche a voler ritenere necessario il metodo collegiale, la delibera avrebbe dovuto considerarsi ugualmente valida, poiché i soci che avevano deciso la trasformazione rappresentavano la maggioranza sufficiente ad adottare la delibera, ai sensi dell’art. 2500-ter c.c.].
Una volta eseguiti gli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 2500 c.c., l’eventuale invalidità dell’atto di trasformazione non può più essere pronunciata e il provvedimento che statuisca positivamente sull’invalidità della delibera non può produrre alcun effetto caducatorio dell’atto di trasformazione.
La clausola statutaria di una s.c. a r.l. in base a cui l’esclusione del socio ex art. 2533 cod. civ. deve esser deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio stesso di rimuoverne (ove possibile) la causa, integra una previsione a tutela del socio volta a consentirgli di assumere comportamenti tesi a evitare la decisione di esclusione e a fare affidamento sul fatto che, fino alla predetta intimazione, l’esclusione non possa essere deliberata e comunicata. Costituisce, pertanto, vizio procedurale tale da causare l'annullamento dell'esclusione l'assenza tanto della previa intimazione al socio quanto della formale delibera. (altro…)
In caso di contestazione della corrispondenza di contenuto tra la copia di un atto o una scrittura privata prodotta in giudizio dal mittente e il documento effettivamente ricevuto dal destinatario, in ossequio al canone costituzionale di uguaglianza sostanziale tra i cittadini, l’onere di provare la diversità del documento effettivamente inviato o ricevuto da quello che la controparte afferma di aver, rispettivamente, ricevuto o inviato grava sul mittente e non sul destinatario, allorché dal mancato assolvimento dell’onere della prova derivi, a carico di quest’ultimo, una decadenza sostanziale o processuale da, o estinzione di, una propria pregressa situazione di vantaggio o del correlativo potere di azionarla o difenderla in giudizio (nel caso di specie, l’attrice, socia di s.a.s., si opponeva alla delibera di esclusione con azione notificata in data successiva al 30° giorno dalla ricezione da parte della società di un plico contenente, secondo le allegazioni dei convenuti, la comunicazione dell’avvenuta esclusione, sostenendo di non essere incorsa nella decadenza prevista dall’art. 2287 c.c. perché il plico ricevuto non avrebbe in realtà contenuto detta comunicazione). (altro…)
Nel giudizio instaurato dall'opposizione all'esclusione di un socio da una società di persone ex art.2287 c.c. il Tribunale non è limitato a un mero controllo di legittimità bensì può esercitare un controllo di merito e può verificare (altro…)
Ogni qualvolta sia adottato nei confronti di un socio un provvedimento di carattere ablativo o sanzionatorio (sia esso la revoca dall'amministrazione ovvero la sanctio maxima dell’esclusione dalla società), la relativa decisione deve contenere in sé le ragioni poste a suo fondamento, nel contenuto - sia pur sintetico - necessario e sufficiente a farle comprendere al suo destinatario e a consentirgli di articolare le proprie difese permettendogliene l'impugnazione nel termine volta a volta applicabile per legge o per statuto, a pena di nullità o, secondo alcuni (ma con conseguenza analoga), di improduttività di effetti della decisione stessa.
In materia di diritto delle prove civili, in caso di contestazione del contenuto di un plico raccomandato, la prova risulta essere diabolica, sia per il mittente che lo ha formato, sia per il destinatario che lo ha ricevuto. Si può dubitare quindi dell’orientamento che sembra trasparire da alcuni precedenti di legittimità, secondo cui sussisterebbe una “presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto”, fondata “sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale” nonché sull’art. 1335 c.c., dal momento che la raccomandazione postale rende certa la data di spedizione e quella di inoltro al domicilio del destinatario, ma nulla attesta in ordine al contenuto cartaceo del piego, noto solo al mittente ed esorbitante dalla sfera di verifica - prima ancora che del destinatario - dello stesso agente postale incaricato della spedizione (nel caso di specie, veniva eccepita la tardività dell’impugnazione della delibera di esclusione da parte del socio escluso, il quale contestava però che il plico raccomandato recapitatogli avesse contenuto non la delibera di esclusione, bensì un documento diverso, successivamente sostituito dai mittenti).
Quale che sia il vizio inficiante l’esclusione, lo stesso va fatto indefettibilmente valere dal socio escluso con il rimedio della opposizione, da proporre nel termine di decadenza di cui all'art. 2287 c.c. (altro…)
In materia di esclusione del socio, nella società in accomandita semplice trova applicazione l'art. 2286 c.c., che prevede quale presupposto la commissione di gravi inadempienze da parte del socio. La delibera di esclusione deve contenere (altro…)
Nel giudizio promosso dal socio in opposizione alla delibera di esclusione dalla società, quest'ultima assume veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto ed è, per l'effetto, tenuta a provare il fatto specifico in base al quale (altro…)
La decisione del socio di non apportare nuova finanza alla società non può costituire violazione del contratto sociale, né causa di esclusione ex art. 2286 cc, stante la libertà del socio di conferire o meno ulteriori contributi rispetto al capitale inizialmente conferito.
Deve ritenersi nulla per violazione espressa dell'art. 34, comma 2°, d.lgs. n 5/2003, il quale impone che tutti gli arbitri siano nominati da un soggetto "estraneo alla società", la clausola che rimette la scelta degli arbitri alle parti confliggenti.
A fronte della nullità della clausola statutaria compromissoria (altro…)
In una società in accomandita semplice, l’esclusione del socio accomandatario ad opera dei soci accomandanti può avvenire anche secondo la procedura prevista agli artt. 2286 e 2287 c.c. (in virtù del richiamo operato dall’art. 2315 c.c.), non essendo tale atto espressione di un potere di amministrazione e non essendo causa di immediato scioglimento della società. (altro…)