Il diritto del socio non amministratore di s.r.l., previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., di ricevere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi alla gestione ha natura di diritto soggettivo e può essere esercitato in qualsiasi momento dell’esercizio sociale, indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta. Tale diritto è tutelabile anche in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. qualora l’atteggiamento ostruzionistico dell’organo amministrativo impedisca l’esercizio del controllo sulla gestione sociale, restando tuttavia fermo che l’esercizio di tale potere di controllo incontra il limite del principio di buona fede e non può essere utilizzato con finalità abusive o meramente ostruzionistiche.
In pendenza di giudizio arbitrale in tema di responsabilità di amministratori di srl, l'ulteriore domanda cautelare di revoca degli amministratori - qualora l'arbitro dichiari la sua incompetenza e tale provvedimento non sia reclamato - è di competenza del tribunale, sezione specializzata in materia di impresa.
La revoca cautelare degli amministratori trova la sua ragion d'essere in presenza di condotte gravi e pregiudizievoli per la società, tali da far ritenere che quest'ultima possa subire danni non rimediabili in attesa della sentenza di merito relativa all'accertamento sulla responsabilità degli amministratori.
Ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare di revoca il danno non può configurarsi come manifestamente inidoneo a provocare un pregiudizio apprezzabile per la società; inoltre, ad un singolo atto di mala gestio, la cui gravità non sia apprezzabile in sede cautelare, consegue il rigetto del ricorso.
Nel giudizio di contraffazione di un marchio, lievissime differenziazioni introdotte dal presunto contraffattore che non introducano, anche rispetto all’ insieme, elementi di differenziazione sufficienti ad escludere l’interferenza con i segni anteriori, determinano un evidente rischio di confusione, anche sotto il profilo dell’ associazione tra (altro…)
La concessione della pubblicazione del dispositivo, sia preventiva che riparatoria, in sede cautelare, è rimessa alla discrezione del giudice, il quale dovrà considerare (altro…)