Qualora all’atto del recesso di un socio da una società semplice si conviene “l’accollo” delle passività, tale accordo non costituisce un trasferimento di passività dalla società al socio receduto ma una mera regolamentazione dei rapporti tra soci all’atto del recesso. Le passività della società, pur se maturate in epoca precedente il recesso, rimangono in capo alla società semplice, sicché quest’ultima è tenuta ad adempiere al pagamento di un debito con conseguente estinzione. La responsabilità degli ex soci illimitatamente responsabili nei confronti dei terzi è una responsabilità sussidiaria, mentre gli accordi conclusi tra gli ex soci in sede di recesso hanno meramente valenza interna.
In tema di contratto di acquisizione di partecipazioni sociali, è legittima la pretesa di indennizzo da parte dell’acquirente nei confronti dei venditori, qualora nel contratto di acquisizione le parti abbiano convenuto un obbligo di manleva, ai sensi del quale i venditori si sono impegnati ad indennizzare l’acquirente in relazione a sopravvenienze passive della società oggetto di acquisizione maturate successivamente alla data di trasferimento delle partecipazioni, ma per condotte riferibili ad un periodo antecedente.
A tal proposito, al verificarsi di tale evento, è conforme ai principi di buona fede e correttezza contrattuale la richiesta avanzata dall’acquirente ai venditori di indicare eventuali ragioni idonee a contestare la pretesa del terzo e, quindi, ad evitare la possibile formazione di una sopravvenienza passiva (e la conseguente attivazione di tale garanzia).
L'obbligo di comportarsi secondo buona fede nel corso delle trattative e durante l'esecuzione del contratto, sancito dagli articoli 1337 e 1375 c.c., implica il dovere di comunicare le circostanze rilevanti al fine della stipulazione dell'atto: (altro…)