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Sentenze con tag: patrimonio netto

Corte d'appello di Napoli, 25 Ottobre 2026, n. 290/2026
Recesso del socio di s.r.l., prova della ricezione e criterio patrimoniale di liquidazione della quota
Nella liquidazione della quota del socio receduto da una s.r.l. che non svolge più attività d’impresa e si limita alla...

Nella liquidazione della quota del socio receduto da una s.r.l. che non svolge più attività d’impresa e si limita alla gestione e conservazione del proprio patrimonio immobiliare, è corretto il ricorso al criterio patrimoniale, in base al quale il valore della società si determina sommando al patrimonio netto contabile le rettifiche di valore delle rimanenze immobiliari, senza aggiungervi nuovamente crediti e rimanenze, perché il patrimonio netto costituisce già la differenza tra attività e passività e il loro ulteriore computo dà luogo a un’indebita duplicazione [socia titolare dell’1,92% di una s.r.l. immobiliare a base familiare, receduta a seguito di modifiche statutarie; quota rideterminata in appello in 20.720,77 euro, in luogo di 35.957,66 euro, per correggere la duplicazione del patrimonio netto operata dalla consulenza tecnica].

Ai fini della liquidazione della quota del socio receduto da una s.r.l. dedita alla gestione del proprio patrimonio immobiliare, il patrimonio netto risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio chiuso prima del recesso può essere assunto come rappresentativo della situazione della società al momento del recesso, e grava sulla società che le eccepisce l’onere di provare le variazioni patrimoniali intervenute tra la chiusura dell’esercizio e la dichiarazione di recesso.

Il recesso del socio di s.r.l. non è soggetto a forme legali, né ad substantiam né ad probationem, e la prova della sua ricezione da parte della società, attesa la natura recettizia della dichiarazione, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che può desumerla dalla valutazione complessiva dei successivi rapporti tra le parti, come la corrispondenza in cui la società, senza negare di aver ricevuto la comunicazione, si dichiari disponibile a una composizione bonaria.

Nella s.r.l. l’esercizio del diritto di recesso del socio non è soggetto a termini di decadenza, salvo il preavviso, e non è applicabile in via analogica la disciplina dettata per la s.p.a. dall’art. 2437-bis c.c.

Nel giudizio di liquidazione della quota del socio receduto, le contestazioni sul minor valore degli immobili sociali fondate su circostanze di fatto, quali la mancanza di autorizzazioni edilizie o il cattivo stato di conservazione, dedotte per la prima volta in appello sono tardive perché relative a fatti nuovi e, in difetto di prova, restano ininfluenti sulla valutazione della quota.

Nella notificazione a mezzo PEC, la doglianza fondata sull’asserita non corrispondenza tra il file affidato al gestore e quello consegnato al destinatario è inidonea a inficiare la notifica se non indica le parti non coincidenti, e la mancata sottoscrizione dei file in formato .p7m non esclude la verificabilità della firma, che è parimenti garantita dal formato .eml e dai protocolli equivalenti utilizzati dal gestore del mittente.

Nella notificazione a mezzo PEC ai sensi dell’art. 3-bis l. 53/1994 la notifica si perfeziona per il destinatario con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, mentre la ricevuta di accettazione rileva solo per il notificante, sicché il mancato deposito di quest’ultima non incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio, a fronte di una ricevuta di consegna non contestata che prova, fino a prova contraria, l’arrivo del messaggio nella casella del destinatario.

Il consulente tecnico d’ufficio può acquisire i documenti necessari per rispondere ai quesiti, purché non siano diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti provare, salvo che si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio.

L’avviso alla parte contumace dell’inizio delle operazioni peritali è necessario solo quando l’attività del consulente tecnico d’ufficio amplia gli elementi di giudizio o la collaborazione del contumace è indispensabile per l’espletamento dell’incarico, il che non avviene quando i dati necessari sono di natura documentale, già presenti in atti o consultabili in banche dati pubbliche.

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24/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 290/2026
Carica: Presidente
Giudice: Caterina Molfino
Relatore: Giuseppa D’Inverno
Registro : RG – 3943 –  2022
Tribunale di Torino, 25 Ottobre 2026
Sequestro conservativo per il credito di liquidazione della quota del socio receduto da s.r.l.
Il mancato ricorso del socio receduto da s.r.l. alla procedura di determinazione del valore della quota prevista dall’art. 2473, comma...

Il mancato ricorso del socio receduto da s.r.l. alla procedura di determinazione del valore della quota prevista dall’art. 2473, comma 3, c.c. per il caso di disaccordo tra i soci non impedisce di accertarne il valore in sede contenziosa, ma rende problematica la quantificazione del credito in sede cautelare, perché manca un parametro oggettivo cui ancorare la decisione. Non possono trarsi elementi sufficienti dalla perizia di parte, che ha valore di mera allegazione difensiva, sicché il valore della quota può essere prudenzialmente quantificato, ai fini del sequestro conservativo, in proporzione al patrimonio netto della società alla data del recesso [socio titolare del 50% del capitale; quota non liquidata a oltre un anno dalla scadenza del termine di centottanta giorni; perizia di parte che stimava la quota in misura assai superiore].

Il periculum in mora per il sequestro conservativo a tutela del credito del socio receduto è ravvisabile nella circostanza che questi sia ormai escluso dalla gestione e privo anche dei poteri di controllo riconosciuti al socio non amministratore, il che rende probabile che la società ponga in essere comportamenti volti a sottrarre il patrimonio sociale alla garanzia del suo credito; il pericolo non è escluso dal deposito del bilancio intervenuto dopo la proposizione del ricorso, quando sia avvenuto con significativo ritardo rispetto alle scadenze di legge [bilancio da cui risultavano utili mai distribuiti al socio receduto; società contumace].

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02/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Demontis
Registro : RG – 22707 –  2024
Tribunale di Firenze, 25 Ottobre 2026
Ammissibilità della domanda cautelare di revoca dell’amministratore
In pendenza di giudizio arbitrale in tema di responsabilità di amministratori di srl, l’ulteriore domanda cautelare di revoca degli amministratori...

In pendenza di giudizio arbitrale in tema di responsabilità di amministratori di srl, l'ulteriore domanda cautelare di revoca degli amministratori - qualora l'arbitro dichiari la sua incompetenza e tale provvedimento non sia reclamato - è di competenza del tribunale, sezione specializzata in materia di impresa.

La revoca cautelare degli amministratori trova la sua ragion d'essere in presenza di condotte gravi e pregiudizievoli per la società, tali da far ritenere che quest'ultima possa subire danni non rimediabili in attesa della sentenza di merito relativa all'accertamento sulla responsabilità degli amministratori.

Ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare di revoca il danno non può configurarsi come manifestamente inidoneo a provocare un pregiudizio apprezzabile per la società; inoltre, ad un singolo atto di mala gestio, la cui gravità non sia apprezzabile in sede cautelare, consegue il rigetto del ricorso.

 

 

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02/10/2025
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Niccolò Calvani
Registro : RG – 2335 –  2025
Tribunale di Catania, 2 Luglio 2018
Requisiti per una corretta valutazione della partecipazione al costo storico
La valutazione della partecipazione al costo storico risulta corretta tutte le volte in cui l’eventuale differenza tra il detto valore...

La valutazione della partecipazione al costo storico risulta corretta tutte le volte in cui l’eventuale differenza tra il detto valore e quello determinato attraverso la porzione del patrimonio netto sia a) compiutamente motivata in nota integrativa e b) la perdita non abbia carattere durevole, con la necessità a tal fine della predisposizione di piani o programmi tesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario aventi caratteristiche di concretezza, ragionevolezza in ordine alla possibilità di realizzazione e brevità di attuazione.

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04/09/2022
Data sentenza: 02/07/2018
Registro : RG – 8903 –  2015
Tribunale di Milano, 10 Novembre 2020
Funzione e modalità di determinazione del sovrapprezzo nell’aumento di capitale di srl
In materia di valutazione di quote o azioni societarie il sovrapprezzo imposto in sede di aumento di capitale trova giustificazione...

In materia di valutazione di quote o azioni societarie il sovrapprezzo imposto in sede di aumento di capitale trova giustificazione nella differenza tra consistenza patrimoniale e capitale della società; il relativo bilanciamento riguarda fatti compiuti e non anche il risultato finale di tutta l'operazione, di modo che non può tenersi conto, nel determinare il valore delle azioni, dei conferimenti poiché l'incremento del patrimonio che ne deriva potrà avere riflessi su eventuali future emissioni, ma non ha effetti su quelle deliberate anteriormente.

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16/04/2022
Data sentenza: 10/11/2020
Registro : RG – 43237 –  2018
Tribunale di Milano, 22 Novembre 2019
Sul fondamento della contestazione della prosecuzione dell’attività sociale in violazione dell’art. 2486 co.1 c.c.
Al fine di ascrivere all’amministratore una prosecuzione dell’attività sociale in violazione dell’art. 2486 co.1 c.c. per la perdita del capitale...

Al fine di ascrivere all'amministratore una prosecuzione dell’attività sociale in violazione dell’art. 2486 co.1 c.c. per la perdita del capitale sociale, occorre fornire una specifica contestazione delle poste iscritte all'attivo patrimoniale volta almeno a provare la retrodatazione della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 co.1 n.4 c.c. È invece irrilevante ed erroneo fornire come ‘prova’ di tale affermazione un confronto tra il patrimonio netto contabile e l’ammontare dei debiti, atteso che nel computare il primo si tiene necessariamente conto dei secondi.

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17/11/2020
Data sentenza: 22/11/2019
Registro : RG – 35874 –  2018
Tribunale di Milano, 4 Luglio 2016
Trasferimento tra soci di quote di srl e computo a prezzo di cessione delle riserve medio tempore distribuite
Nel contesto di un’operazione di cessione di quote di srl, non assume rilevanza il patrimonio dal quale provengono i pagamenti...

Nel contesto di un’operazione di cessione di quote di srl, non assume rilevanza il patrimonio dal quale provengono i pagamenti pattuiti per il trasferimento della partecipazione sociale, ben essendo possibile, per principio generale, l'adempimento ad opera di un terzo (altro…)

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14/11/2016
Data sentenza: 04/07/2016
Registro : RG – 74786 –  2014
Tribunale di Milano, 5 Aprile 2016
Riduzione del capitale, utili di periodo e interesse alla stabilità della delibera di ricostituzione del capitale sociale
La delibera con cui l’assemblea dispone il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale senza tenere conto degli utili di...

La delibera con cui l'assemblea dispone il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale senza tenere conto degli utili di periodo risultanti da una situazione economica-patrimoniale straordinaria è invalida perché le disponibilità della società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità (altro…)

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12/06/2016
Data sentenza: 05/04/2016
Registro : RG – 2674 –  2016
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