Il mancato ricorso del socio receduto da s.r.l. alla procedura di determinazione del valore della quota prevista dall’art. 2473, comma 3, c.c. per il caso di disaccordo tra i soci non impedisce di accertarne il valore in sede contenziosa, ma rende problematica la quantificazione del credito in sede cautelare, perché manca un parametro oggettivo cui ancorare la decisione. Non possono trarsi elementi sufficienti dalla perizia di parte, che ha valore di mera allegazione difensiva, sicché il valore della quota può essere prudenzialmente quantificato, ai fini del sequestro conservativo, in proporzione al patrimonio netto della società alla data del recesso [socio titolare del 50% del capitale; quota non liquidata a oltre un anno dalla scadenza del termine di centottanta giorni; perizia di parte che stimava la quota in misura assai superiore].
Il periculum in mora per il sequestro conservativo a tutela del credito del socio receduto è ravvisabile nella circostanza che questi sia ormai escluso dalla gestione e privo anche dei poteri di controllo riconosciuti al socio non amministratore, il che rende probabile che la società ponga in essere comportamenti volti a sottrarre il patrimonio sociale alla garanzia del suo credito; il pericolo non è escluso dal deposito del bilancio intervenuto dopo la proposizione del ricorso, quando sia avvenuto con significativo ritardo rispetto alle scadenze di legge [bilancio da cui risultavano utili mai distribuiti al socio receduto; società contumace].
In pendenza di giudizio arbitrale in tema di responsabilità di amministratori di srl, l'ulteriore domanda cautelare di revoca degli amministratori - qualora l'arbitro dichiari la sua incompetenza e tale provvedimento non sia reclamato - è di competenza del tribunale, sezione specializzata in materia di impresa.
La revoca cautelare degli amministratori trova la sua ragion d'essere in presenza di condotte gravi e pregiudizievoli per la società, tali da far ritenere che quest'ultima possa subire danni non rimediabili in attesa della sentenza di merito relativa all'accertamento sulla responsabilità degli amministratori.
Ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare di revoca il danno non può configurarsi come manifestamente inidoneo a provocare un pregiudizio apprezzabile per la società; inoltre, ad un singolo atto di mala gestio, la cui gravità non sia apprezzabile in sede cautelare, consegue il rigetto del ricorso.
La valutazione della partecipazione al costo storico risulta corretta tutte le volte in cui l’eventuale differenza tra il detto valore e quello determinato attraverso la porzione del patrimonio netto sia a) compiutamente motivata in nota integrativa e b) la perdita non abbia carattere durevole, con la necessità a tal fine della predisposizione di piani o programmi tesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario aventi caratteristiche di concretezza, ragionevolezza in ordine alla possibilità di realizzazione e brevità di attuazione.
In materia di valutazione di quote o azioni societarie il sovrapprezzo imposto in sede di aumento di capitale trova giustificazione nella differenza tra consistenza patrimoniale e capitale della società; il relativo bilanciamento riguarda fatti compiuti e non anche il risultato finale di tutta l'operazione, di modo che non può tenersi conto, nel determinare il valore delle azioni, dei conferimenti poiché l'incremento del patrimonio che ne deriva potrà avere riflessi su eventuali future emissioni, ma non ha effetti su quelle deliberate anteriormente.
Al fine di ascrivere all'amministratore una prosecuzione dell’attività sociale in violazione dell’art. 2486 co.1 c.c. per la perdita del capitale sociale, occorre fornire una specifica contestazione delle poste iscritte all'attivo patrimoniale volta almeno a provare la retrodatazione della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 co.1 n.4 c.c. È invece irrilevante ed erroneo fornire come ‘prova’ di tale affermazione un confronto tra il patrimonio netto contabile e l’ammontare dei debiti, atteso che nel computare il primo si tiene necessariamente conto dei secondi.
Nel contesto di un’operazione di cessione di quote di srl, non assume rilevanza il patrimonio dal quale provengono i pagamenti pattuiti per il trasferimento della partecipazione sociale, ben essendo possibile, per principio generale, l'adempimento ad opera di un terzo (altro…)
La delibera con cui l'assemblea dispone il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale senza tenere conto degli utili di periodo risultanti da una situazione economica-patrimoniale straordinaria è invalida perché le disponibilità della società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità (altro…)