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Sentenze con tag: patto fiduciario

Tribunale di Perugia, 24 Giugno 2026
Effetti del patto fiduciario nei rapporti interni ed esterni
In caso di intestazione fiduciaria il socio reale sia nei rapporti esterni sia rispetto alla società è il soggetto fiduciario,...

In caso di intestazione fiduciaria il socio reale sia nei rapporti esterni sia rispetto alla società è il soggetto fiduciario, il quale è l’intestatario effettivo della quota (il c.d. pactum fiduciae assume efficacia soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario). L’intestatario fiduciario delle quote di partecipazione societaria è legittimato, salva la responsabilità verso il fiduciante per inadempimento all’obbligo di trasferimento ovvero per violazione delle norme sul mandato, ad operare nell’ambito della società ed a disporre della quota, esercitando tutti i diritti connessi alla qualità di socio.

La retrocessione della quota al fiduciante presuppone la perdurante disponibilità della quota in capo al fiduciario (altrimenti, la tutela spettante è una tutela risarcitoria, in quanto il patto fiduciario non è opponibile ai terzi).

A seguito dell’operazione ex art. 2505 cod. civ., le quote della società incorporata sono annullate, sicché la società incorporante non possiede più le quote della società incorporata, avendone direttamente appreso il patrimonio.

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15/06/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefania Monaldi
Registro : RG – 2747 –  2024
Tribunale di Venezia, 8 Gennaio 2025
Patto fiduciario e tutela cautelare dei diritti: ipotesi di ammissibilità
Risulta ammissibile un patto fiduciario che preveda l’esclusiva titolarità, in capo al solo fiduciante, del potere di gestire la società...

Risulta ammissibile un patto fiduciario che preveda l’esclusiva titolarità, in capo al solo fiduciante, del potere di gestire la società e di disporre delle partecipazioni societarie oggetto di intestazione fiduciaria. In tal caso, il fiduciario, in forza della fiducia in lui riposta dal fiduciante, è un mero esecutore della volontà del fiduciante, potendo dunque quest’ultimo decidere di alienare le quote a terzi sia personalmente, avvalendosi della procura irrevocabile a lui conferita nel suo interesse, sia per il tramite del fiduciario, qualora in capo a quest’ultimo sussista un obbligo, cristallizzato all’interno del patto fiduciario, a trasferire le quote al fiduciante stesso o al soggetto da lui indicato.

La richiesta di cancellazione dell’iscrizione già disposta al Giudice del registro è inammissibile per difetto di residualità, essendo previsto un rimedio tipico, dato dalla Cancellazione d’ufficio ex art. 2191 cc, i cui effetti costitutivi, che determinano la rimozione dell’iscrizione con carattere definitivo, non possono essere anticipati in via d’urgenza.

La concessione di provvedimenti cautelari ex art. 700 cpc, quali prodromici ad un’azione di carattere costitutivi, è configurabile solo nella misura in cui si tratti di provvedimenti che siano funzionali a salvaguardare il diritto costituendo e quindi a non vanificare gli effetti della futura pronuncia di merito, ma non qualora gli stessi mirino ad ottenere, in via anticipatoria, il risultato tipico della sentenza, risultato che, incidendo in maniera definitiva sul rapporto giuridico in essere, può derivare solo da provvedimento che definisca il giudizio a cognizione piena.

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17/05/2026
Data sentenza: 08/01/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lisa Torresan
Registro : RG – 9379 –  2025
Tribunale di Bologna, 24 Giugno 2026, n. 1948/2025
Simulazione e patto fiduciario nella cessione di partecipazioni
Ai fini della prova di un accordo simulatorio o di un patto fiduciario relativo a un contratto di cessione di...

Ai fini della prova di un accordo simulatorio o di un patto fiduciario relativo a un contratto di cessione di partecipazioni sociali, la controdichiarazione prodotta in giudizio è processualmente inutilizzabile e inidonea a fondare la domanda qualora non rechi la sottoscrizione della parte convenuta, quale cessionario apparente, contro cui l'accordo è invocato.

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09/05/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 1948/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Antonio Costanzo
Registro : RG – 7403 –  2021
Tribunale di Bologna, 24 Giugno 2026, n. 310/2024
Il patto fiduciario riguardante la partecipazione in una società immobiliare non richiede la forma scritta
Il patto fiduciario avente ad oggetto una quota di una società immobiliare non richiede la forma scritta. Ciò in quanto...

Il patto fiduciario avente ad oggetto una quota di una società immobiliare non richiede la forma scritta. Ciò in quanto la quota di partecipazione al capitale sociale di s.r.l., dunque un bene mobile, non muta la sua natura ontologica di bene mobile per il fatto, puramente casuale, che la società operi nel settore immobiliare e possieda immobili e fabbricati. Conseguentemente, l’atto di trasferimento della quota non è soggetto al vincolo di forma ad substantiam ex art. 1350 c.c.; d’altronde, neanche per il patto fiduciario con oggetto immobiliare è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo a un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio.

Ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta da contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l’applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento e la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta alle preclusioni stabilite dagli art. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, quale non è certamente l’obbligo di retrocessione del bene oggetto della intestazione fiduciaria.

Con la morte del fiduciante, il patto fiduciario viene meno, rendendo attuale l’obbligazione, che si trasmette agli eredi.

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24/04/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 310/2024
Carica: Presidente
Giudice: Marco D’Orazi
Relatore: Silvia Romagnoli
Registro : RG – 14650 –  2018
Tribunale di Brescia, 6 Marzo 2024, n. 2297/2024
Prova dell’inadempimento, obbligo di concludere il contratto preliminare di cessione quote e tipicità delle forme di tutela costitutiva per l’annullamento delle delibere assembelari
In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,...

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. Dunque, chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione.

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ed in ipotesi di compravendita immobiliare, la disposizione di cui all'art. 2932, secondo comma, cod. civ. - che subordina l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso alla realizzazione del presupposto dell'offerta della controprestazione - non richiede che l'offerta sia reale o per intimazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 cod. civ., potendo essere sufficiente un'offerta nelle forme d'uso, ai sensi dell'art. 1214 cod. civ. e, in definitiva, un'offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere; ne consegue che integra il presupposto di legge anche l'offerta della prestazione formulata con l'atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore. Tale criterio è applicabile anche al preliminare di cessione quote, dal momento che ciò che rileva ai sensi del secondo comma dell’art. 2932 c.c. è che il contratto abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, sia essa immobile o mobile.

Gli effetti sostanziali che la domanda di declaratoria di inefficacia della delibera assembleare coincidono con gli effetti tipici dell’annullamento di tale delibera, conseguibili soltanto con l’esperimento degli appositi mezzi tipici di tutela predisposti dall’ordinamento. Infatti, a norma dell’art. 2908 c.c. la tutela costitutiva è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (principio di tipicità delle forme di tutela costitutiva) e, nel caso di delibere assembleari viziate, trova esclusiva attuazione nelle forme tipiche di impugnazione delle delibere per ragioni di nullità o annullamento.

Nel fenomeno fiduciario, come noto, l'intestazione del bene comporta che gli effetti reali del patto si producano realmente nei confronti del fiduciario, ancorché in via provvisoria e strumentale al ritrasferimento in favore del fiduciante, in forza degli obblighi assunti con il pactum fiduciae. Il rapporto fiduciario è caratterizzato dal trasferimento effettivo della proprietà, sia pure temporaneo o condizionato, mediante un atto dispositivo, avente efficacia davanti ai terzi, e da un'obbligazione, avente effetto nei soli rapporti interni tra le parti, la quale può atteggiarsi in maniera diversa e concretarsi nell'impegno del fiduciario di ritrasferire la cosa al fiduciante.

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15/03/2026
Data sentenza: 06/03/2024
Numero: 2297/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Davide Scaffidi
Registro : RG – 11306 –  2019
Tribunale di Bari, 24 Giugno 2026
Patto fiduciario: prova e promessa di pagamento
In sede di reclamo avverso i provvedimenti cautelari, devono ritenersi irrilevanti, anche qualora siano fondati, i motivi afferenti la nullità...

In sede di reclamo avverso i provvedimenti cautelari, devono ritenersi irrilevanti, anche qualora siano fondati, i motivi afferenti la nullità del provvedimento emesso in primo grado per difetto del contraddittorio, nonché per violazione del termine assegnato dal Giudice di prime cure per la notifica del provvedimento medesimo, dal momento che la proposizione del reclamo stesso, ripristina il contraddittorio, vieppiù ove siano formulate dal reclamante difese anche in punto di merito.

La dichiarazione con cui il fiduciario ammette che le quote allo stesso intestate siano in realtà di titolarità del fiduciante, di cui costituisce un mero prestanome, e con cui il primo si impegna a ritrasferire le quote così detenute a semplice richiesta del secondo– in favore di costui o di terzi da questi indicati -, risulta avere efficacia di promessa di pagamento ex art. 1988 c.civ. con la funzione di dispensare “colui a favore del quale è fatta dell’onere di provare il rapporto fondamentale”, la cui esistenza, pertanto, è presunta fino a prova contraria, non essendo necessaria la forma scritta ad susbstantiam per la validità del patto fiduciario. Una volta resa una dichiarazione scritta di tale tenore, il dichiarante è onerato a dare eventualmente prova contraria dell’esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del patto, così come dei suoi limiti e contenuto, se difformi da quanto promesso o riconosciuto.

Quando il reclamo è respinto integralmente, il reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato. Infatti, l’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 155, riferendosi in termini ampi alle “impugnazioni” deve trovare applicazione anche ai reclami cautelari, i quali, proprio ai fini della disciplina del Contributo Unificato, sono considerati strumenti di impugnazione.

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08/02/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Laura Fazio
Registro : RG – 1897 –  2024
Tribunale di Roma, 1 Ottobre 2024, n. 475/2024
Forma ed effetti del patto fiduciario avente ad oggetto il trasferimento di una quota di società di persone e ipotesi di fiducia dinamica e statica
L’acquisto della quota di una società di persone da parte di un fiduciario si configura come combinazione di due fattispecie...

L’acquisto della quota di una società di persone da parte di un fiduciario si configura come combinazione di due fattispecie negoziali collegate, l’una costituita da un negozio reale traslativo, a carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia verso i terzi, e l’altra (il vero e proprio pactum fiduciae), avente carattere interno ed effetti meramente obbligatori, diretta a modificare il risultato finale del negozio esterno mediante l’obbligo assunto dal fiduciario di ritrasferire al fiduciante il bene o il diritto che ha formato oggetto dell’acquisto. In un simile contesto negoziale, non trova applicazione l’art. 1706 c.c., il quale, in tema di mandato, attribuisce effetti reali immediati nel patrimonio del mandante all’acquisto operato per suo conto dal mandatario, in quanto tale meccanismo negoziale è estraneo alla funzione stessa del negozio fiduciario voluto dalle parti. Infatti, il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante, o di altro soggetto da costui designato, è equiparabile al contratto preliminare, per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, cui consegue che il patto fiduciario non è soggetto alla forma scritta ad substantiam o ad probationem allorquando abbia ad oggetto il trasferimento di quote sociali. Di per sé il pactum fiduciae non ha l’effetto reale di trasferimento della quota sociale, ma determina una modificazione della situazione facente capo, rispettivamente, al fiduciante e al fiduciario, con insorgenza dell’obbligo di trasferimento del bene al momento della estinzione del patto fiduciario.

Oltre all’ipotesi più tipica, di c.d. fiducia dinamica (il fiduciante trasferisce la titolarità, il fiduciario si impegna a ritrasferirla all’esito), è configurabile anche l’ipotesi della c.d. fiducia statica, che si verifica nel caso in cui il fiduciario sia già titolare del diritto e, dunque, vi sia la preesistenza di una situazione giuridica attiva facente capo ad un soggetto che venga poi assunto come fiduciario e sia disposto ad attuare un certo disegno del fiduciante mediante l’utilizzazione non già di una situazione giuridica all’uopo creata (come nel negozio fiduciario di tipo traslativo), ma di quella preesistente, che viene così dirottata dal suo naturale esito, a ciò potendosi determinare proprio perché a lui fa capo la situazione giuridica di cui si tratta.

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17/08/2025
Data sentenza: 01/10/2024
Numero: 475/2024
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Enrica Ciocca
Registro : RG – 3351 –  2017
Tribunale di Venezia, 14 Giugno 2024, n. 2076/2024
Intestazione fiduciaria di quote sociali e onere della prova
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto che determina un’interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà,...

L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto che determina un'interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà, pur effettivo e reale, è strumentale al perseguimento degli interessi del fiduciante, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante.

Il patto fiduciario, al pari dei negozi traslativi delle azioni o quote che lo realizzano, è sempre a forma libera, non rilevando affatto se la società abbia, nel suo patrimonio, beni immobili.

La prova dell’intestazione fiduciaria di partecipazioni può essere offerta anche per testimoni o per presunzioni, ossia mediante l’introduzione in giudizio di fatti gravi, precisi e concordanti che inducano a desumere che il trasferimento delle partecipazioni fosse funzionale al perseguimento degli interessi del fiduciante e che i diritti connessi alla titolarità delle partecipazioni siano stati esercitati solo formalmente dai fiducianti, i quali abbiano agito su direttiva o per conto del fiduciante. La prova testimoniale è ammessa persino allorquando il negozio fiduciario abbia ad oggetto diretto beni immobili, avendo chiarito che anche in relazione al patto fiduciario con oggetto immobiliare non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.

La prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti concreti specifici, determinati nel loro contesto spazio temporale, utili a contestualizzare le modalità di conclusione del negozio fiduciario, il contesto nel quale è avvenuto, le parti presenti, il contenuto specifico delle clausole convenute tra le parti. La richiesta di provare per testimoni un fatto esige, cioè, non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, non essendo possibile demandare al teste di provare l’esistenza di un negozio fiduciario mediante una generica dichiarazione, che lo inviti semplicemente a confermare l’esistenza di un patto fiduciario in quanto tale, senza offrire alcun elemento utile a ricostruire la vicenda storica che avrebbe dato origine al patto stesso.

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04/10/2024
Data sentenza: 14/06/2024
Numero: 2076/2024
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Lisa Torresan
Registro : RG – 2746 –  2021
Tribunale di Venezia, 29 Giugno 2024, n. 2248/2024
Accertamento di un patto fiduciario e condanna a trasferire le partecipazioni
In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c.,...

In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.

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27/09/2024
Data sentenza: 29/06/2024
Numero: 2248/2024
Carica: Presidente
Giudice: Chiara Campagner
Relatore: Lisa Torresan
Registro : RG – 2873 –  2019
Tribunale di Roma, 10 Luglio 2023
Il negozio fiduciario: struttura, forma, prova ed esecuzione in forma specifica
Il negozio fiduciario rientra nella categoria dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in...

Il negozio fiduciario rientra nella categoria dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma mediante il collegamento fra due negozi: (i) il primo, a carattere esterno, realmente voluto (a differenza del contratto assolutamente o relativamente simulato) e destinato a spiegare i suoi effetti nei confronti dei terzi, comportante il trasferimento di un diritto in capo ad un soggetto (fiduciario); (ii) il secondo, di carattere interno e a contenuto obbligatorio, diretto a modificare il risultato del negozio esterno e comportante l’obbligo, per il fiduciario, di trasferire il diritto attribuitogli col negozio esterno all’altra parte del negozio interno (fiduciante), ovvero ad un terzo da quest’ultimo designato.

L’intestazione fiduciaria di un bene integra gli estremi della interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità del bene, ancorché, in virtù del rapporto interno con l’interponente (avente natura obbligatoria), sia tenuto a ritrasferire a quest’ultimo o ad un terzo il bene stesso secondo il contenuto degli accordi specifici sul punto. Viene, dunque, stipulato un contratto valido ed efficace, di cui le parti vogliono tutti gli effetti, anche in relazione al successivo ritrasferimento del bene (in ciò differenziandosi rispetto all’ipotesi di interposizione fittizia in cui si ha una divergenza tra la volontà dei contraenti e la sua esterna manifestazione). Sicché, nel negozio fiduciario, il bene esce realmente e validamente dal patrimonio del fiduciante per entrare a far parte di quello del fiduciario e, al momento dell’esecuzione del patto di ritrasferimento, esce realmente dal patrimonio del fiduciario per tornare a far parte di quello del fiduciante o per entrare a far parte del patrimonio di un terzo.

L’intestazione fiduciaria di azioni o di partecipazioni societarie costituisce un caso di interposizione reale e non apparente, attraverso il quale è l’interposto ad acquistare la titolarità delle azioni, pur essendo presente un rapporto interno con l’interponente in base al quale si obbliga a trasferire le quote a una determinata scadenza o con il venir meno del rapporto fiduciario. Il pactum fiduciae che ha ad oggetto il trasferimento delle quote sociali non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem, perché deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio per il quale non è prevista alcuna forma particolare. La prova dell’intestazione fiduciaria grava sulla parte che intende valersi dell’accordo in questione, non incontra i limiti previsti per la simulazione e può pertanto essere dimostrata anche con prova testimoniale o per presunzioni, avendo ad oggetto l’accertamento di un accordo interno tra le parti, autonomo e distinto dal negozio di intestazione delle partecipazioni societarie.

L’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto mediante sentenza che ne produca gli effetti (art. 2932 c.c.) può riguardare non solo l’ipotesi del contratto preliminare, ma ogni altra fattispecie dalla quale derivi la stessa obbligazione di prestare il consenso; sì che l’obbligo del fiduciario di trasferire, al fiduciante o ad un terzo, il bene di cui sia divenuto titolare in base al rapporto di fiducia, ben può essere eseguito con sentenza che tenga luogo del contratto non concluso per inadempimento del fiduciario al pactum fiduciae.

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12/04/2024
Data sentenza: 10/07/2023
Registro : RG – 47723 –  2020
Tribunale di Bologna, 18 Luglio 2023
L’inadempimento dell’obbligo restitutorio nell’intestazione fiduciaria di partecipazioni legittima la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c.
L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione sociale ricorre nel caso in cui un soggetto acquista la titolarità delle quote con...

L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione sociale ricorre nel caso in cui un soggetto acquista la titolarità delle quote con l’obbligo, derivante dal rapporto interno con il fiduciante, di osservare un certo comportamento, precedentemente convenuto con quest’ultimo, nonché di retrocedergli i titoli a una scadenza prestabilita, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario; ciò che si realizza, quindi, è una combinazione di fattispecie negoziali collegate, l’una costituita da un negozio reale traslativo e l’altra a effetti meramente obbligatori. Per il negozio fiduciario vige il principio di libertà delle forme.

L’inadempimento dell’obbligo restitutorio derivante dal patto fiduciario legittima una pronuncia di sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., onde dare esecuzione all’obbligazione, rimasta inadempiuta da parte del fiduciario, di restituire al fiduciante quanto oggetto di iniziale disposizione fiduciaria.

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21/02/2024
Data sentenza: 18/07/2023
Registro : RG – 7693 –  2020
Tribunale di Palermo, 19 Gennaio 2023
Sequestro giudiziario di quote da parte del fiduciante
Ai fini della concessione del sequestro giudiziario di quote detenute dal titolare in forza di un negozio fiduciario, rappresentando quest’ultima...

Ai fini della concessione del sequestro giudiziario di quote detenute dal titolare in forza di un negozio fiduciario, rappresentando quest'ultima una fattispecie di interposizione reale di persona, occorre che il fiduciante dia prova, quanto al fumus boni iuris, dell'esistenza del patto fiduciario e, quanto al periculum in mora, dell'esercizio di diritti dispositivi e/o amministrativi legati alla quota che sterilizzino la tutela reale del fiduciante. In particolare, con riferimento all'esistenza del patto fiduciario, in mancanza di prova scritta del patto medesimo, l'onere probatorio può intendersi assolto anche tramite il ricorso ad una serie di indizi gravi e concordanti di natura preventiva, oltre che mediante testimoni e presunzioni, essendo il pactum fiduciae sussumibile allo schema del mandato senza rappresentanza. Con riferimento al periculum in mora occorre provare che il fiduciario stia ponendo in essere atti di gestione della quota che possano anche solo in astratto frustrare le aspettative del socio fiduciante.

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13/02/2024
Data sentenza: 19/01/2023
Registro : RG – 6231 –  2022
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