Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: pignoramento di quote di s.r.l.

Tribunale di Venezia, 22 Ottobre 2026, n. 1342/2025
Vincoli su quota di S.r.l.: pignoramento e sequestro conservativo
Nel sequestro conservativo la norma generale che detta le modalità di esecuzione è l’art. 678 c.p.c., secondo cui “il sequestro...

Nel sequestro conservativo la norma generale che detta le modalità di esecuzione è l’art. 678 c.p.c., secondo cui “il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi”. Qualora il sequestro debba essere eseguito su partecipazioni di s.r.l. la norma che viene in rilievo è, dunque, l'art. 2471 c.c., che regola specificamente il pignoramento di quote di s.r.l. prevedendo che “il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese”.

Con l'art. 2471 c.c. il legislatore ha attribuito al pignoramento di quote di s.r.l. la forma di pignoramento "documentale", che poggia sul presupposto teorico rappresentato dalla qualificazione della quota di partecipazione in una s.r.l. come un bene immateriale iscritto in un pubblico registro, da ciò facendo derivare la tipologia di espropriazione da attuare, non alternativa ma diversa e sola corretta rispetto alla forma del pignoramento presso terzi, che in precedenza veniva, invece, ritenuto doversi seguire tanto nella esecuzione del pignoramento quanto nella esecuzione del sequestro di quote di s.r.l.. A differenza della esecuzione del pignoramento, l'attuazione del sequestro conservativo avviene sulla base di un provvedimento già perfezionato, nel contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, mentre non può prescindersi dalla iscrizione del sequestro nel Registro (cfr. per analogia art. 679 c.p.c.), non altrettanto può dirsi per la notifica prescritta dall'art. 2471 cc, che vale a produrre il vincolo di indisponibilità, il quale ad ogni modo è opponibile al debitore sin dalla pronuncia del provvedimento autorizzativo, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione del provvedimento stesso. Le medesime considerazioni valgono per la notifica alla società ove questa sia stata parte del procedimento cautelare. L’iscrizione del vincolo nel Registro delle Imprese costituisce l'unica formalità necessaria al perfezionamento del vincolo finalizzata a garantire l’opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento compiuti successivamente alla data di iscrizione del pignoramento.

Il pignoramento disciplinato dall’art. 2471 cod. civ. non necessita, inoltre, di alcuna forma di collaborazione da parte della società - che assume la funzione di terzo interessato - dal momento che i dati e le circostanze sui quali questa dovrebbe riferire (qualità di socio del debitore pignorato, valore nominale della quota, esistenza di vincoli sulla stessa) possono essere ricavati esaminando il registro delle imprese. La funzione della notifica del pignoramento nei confronti della società è quella di rendere operante anche nei suoi confronti il vincolo che costituisce l’effetto tipico del pignoramento, che discende dall’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito.

Leggi tutto
19/11/2025
Data sentenza: 22/10/2026
Numero: 1342/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 8145 –  2021
Tribunale di Milano, 20 Febbraio 2023
Assemblea convocata dal socio, espressione abusiva del voto e nullità della delibera assembleare
È nulla la delibera assembleare assunta a seguito della convocazione da parte di un socio a ciò non abilitato e...

È nulla la delibera assembleare assunta a seguito della convocazione da parte di un socio a ciò non abilitato e nella quale il voto determinante sia stato espresso, in violazione del disposto di cui all'art. 2471 bis c.c., dal socio e non dal creditore pignoratizio.

Leggi tutto
30/03/2024
Data sentenza: 20/02/2023
Registro : RG – 35089 –  2020
Tribunale di Roma, 13 Luglio 2023
Sostituzione della delibera impugnata e legittimazione esclusiva del custode della quota pignorata all’impugnazione della delibera
La sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità della legge e dello statuto determina, ai sensi degli art....

La sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità della legge e dello statuto determina, ai sensi degli art. 2377, co. 8, e 2479 ter, co. 4, c.c., la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell’art. 2377, co. 8, c.c., in caso di cessazione della materia di contendere per sostituzione della delibera asseritamente invalida con altra delibera immune da vizi, il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno. Resta, in ogni caso, aperta la possibilità di una liquidazione delle spese di lite in termini diversi facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Nel caso di pignoramento su una quota di s.r.l., la legittimazione a impugnare una delibera invalida ai sensi dell’art. 2479 ter, co. 1, c.c. spetta in via esclusiva al custode, attesa l’inscindibile connessione tra l’esercizio del diritto di voto e il conseguente diritto di impugnazione di delibere approvate senza l’assenso del titolare del diritto di voto stesso.

Eventuali profili di invalidità del provvedimento di nomina del custode della quota sottoposta a pignoramento non sono di per sé idonei a determinare la caducazione dei poteri riconosciuti dall’ordinamento al custode, se non all’esito di un provvedimento di revoca o di sostituzione del custode stesso, con salvezza in ogni caso degli atti medio tempore compiuti.

Leggi tutto
26/03/2024
Data sentenza: 13/07/2023
Registro : RG – 2660 –  2019
Tribunale di Genova, 13 Giugno 2023
In caso di pignoramento di quote di s.r.l. il voto è esercitato dal custode
In caso di quota sottoposta a pignoramento, la legittimazione all’esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi spetta...

In caso di quota sottoposta a pignoramento, la legittimazione all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi spetta al custode per applicazione analogica del combinato disposto degli artt. 2471 bis e 2352 c.c., atteso che sia il pignoramento che il sequestro assolvono ad una funzione conservativa del valore del bene tale per cui la situazione del creditore pignorante è equiparabile a quella del sequestrante. Ne deriva che il mancato avviso di convocazione di un'assemblea al custode rileva come causa di nullità della delibera assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 ter, co. 3, c.c., dovendosi assimilare l'ipotesi di carenza assoluta di informazione a quella di carenza assoluta di convocazione.

Leggi tutto
28/02/2024
Data sentenza: 13/06/2023
Registro : RG – 8972 –  2021
Tribunale di Venezia, 30 Gennaio 2023
Sequestro conservativo di quote di s.r.l.
Posto che il sequestro conservativo, in quanto prodromico al pignoramento è assoggettato, ai sensi dell’art. 678 c.p.c. richiamato anche dall’art....

Posto che il sequestro conservativo, in quanto prodromico al pignoramento è assoggettato, ai sensi dell’art. 678 c.p.c. richiamato anche dall’art. 669 duodecies c.p.c., alla disciplina esecutiva stabilita per i pignoramenti, si applica ad esso l’art. 2471 c.c., che regola specificamente il pignoramento di quote di s.r.l; deve poi ritenersi che il medesimo procedimento sia applicabile per analogia anche al sequestro giudiziario, secondo un’assimilazione da tempo sostenuta in dottrina, sia nel passato ordinamento, sia nell’attuale.

Individuata nell’art. 2471 c.c., comma 1 la norma di riferimento per l’attuazione del sequestro conservativo di quote di s.r.l., deve peraltro evidenziarsi come, a differenza della esecuzione del pignoramento, l’attuazione del sequestro conservativo avvenga sulla base di un provvedimento già perfezionato, nel contraddittorio tra le parti. Ne consegue che, mentre non può prescindersi dalla iscrizione del sequestro nel Registro (cfr. per analogia art. 679 c.p.c.), non altrettanto può dirsi per la notifica prescritta dall’art. 2471 c.c. per il pignoramento, considerando che: a) il vincolo di indisponibilità è opponibile al debitore sin dalla pronuncia del provvedimento autorizzativo, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione del provvedimento stesso; b) altrettanto vale, evidentemente, per la notifica alla società (a prescindere dalla diversità di effetti attribuibili a tale incombente) ove questa sia stata parte del procedimento cautelare.

Leggi tutto
13/08/2023
Data sentenza: 30/01/2023
Registro : RG – 962 –  2022
Tribunale di Roma, 12 Febbraio 2020
Diritto di accesso ai documenti sociali in capo al socio titolare di quote pignorate
Il socio di una s.r.l., che non partecipi all’amministrazione della società e che risulti  titolare di quote di partecipazione sociale,...

Il socio di una s.r.l., che non partecipi all’amministrazione della società e che risulti  titolare di quote di partecipazione sociale, già oggetto di pignoramento, è legittimato ad esercitare il proprio diritto di controllo sulla società, previsto dall’art. 2476 c.c., 2° comma, potendo, quindi, consultare i libri sociali ed ogni altro documento relativo all’amministrazione, ed estrarne copia.

Ciò in quanto, in caso di pignoramento delle quote di partecipazione sociale, si applica il combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 c.c., ai sensi del quale il socio, in concorrenza con il creditore pignoratizio, risulta legittimato ad esercitare i diritti amministrativi non espressamente previsti dall’art. 2352 c.c., tra cui rientra il diritto di visione dei documenti societari ai sensi dell’art. 2476 c.c., 2° comma.

Leggi tutto
05/03/2022
Data sentenza: 12/02/2020
Registro : RG – 6292 –  2020
Tribunale di Milano, 1 Dicembre 2020
Esercizio del diritto di consultazione ex art. 2476 c.c. da parte del socio titolare di quote pignorate
La legittimazione del socio privo di incarichi gestori ad esercitare il diritto di controllo della documentazione sociale ex art. 2476...

La legittimazione del socio privo di incarichi gestori ad esercitare il diritto di controllo della documentazione sociale ex art. 2476 c.c. sussiste anche in presenza di pignoramento delle quote di proprietà dello stesso, data la struttura prettamente individuale del diritto di ispezione, indipendentemente dall’interpretazione della disciplina ex art. 2352 c.c. (richiamata per le S.r.l. dall’art. 2471-bis c.c.) in tema di esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi in caso di pegno e sequestro delle quote.

Leggi tutto
23/05/2021
Data sentenza: 01/12/2020
Registro : RG – 35955 –  2020
Tribunale di Roma, 20 Gennaio 2020
Legittimazione del socio di S.r.l., la cui quota sia oggetto di procedura esecutiva, a presentare ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. al fine di ottenere l’accesso alla documentazione sociale
Il socio di S.r.l., la cui quota sia oggetto di procedura esecutiva mobiliare avviata dall’amministratore della predetta S.r.l. in quanto...

Il socio di S.r.l., la cui quota sia oggetto di procedura esecutiva mobiliare avviata dall’amministratore della predetta S.r.l. in quanto titolare di un diritto di pegno su tale partecipazione, deve ritenersi legittimato a presentare ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. al fine di ottenere l’accesso a tutta la documentazione della società, in quanto il diritto di controllo afferente alla quota costituisce diritto amministrativo come tale estraneo alla sfera delle forme di disposizione della partecipazione stessa e, dunque, non è coinvolto nel vincolo instaurato mediante il pignoramento; non vi è ragione, infatti, per ritenere che, per effetto del pignoramento di una quota, al socio debitore esecutato sia precluso l’esercizio dei peculiari diritti di controllo riconosciuti dall’art. 2476 cod. civ., e del potere di azione di cui al comma 3 della norma citata, essendo tali diritti e azioni strumentali all’esigenza di preservare l’integrità del patrimonio sociale. Del resto, ciò appare coerente con la funzione e gli effetti sostanziali del pignoramento, che – assoggettando i beni pignorati al soddisfacimento del diritto di credito – pone un vincolo di indisponibilità sugli stessi, che tuttavia non priva il debitore – o il terzo assoggettato all’esecuzione del diritto di godere dei beni pignorati, limitandone solo la disponibilità.

Si ritiene inoltre rilevante, per quanto riguarda l’integrazione del presupposto del periculum in mora, l’ingiustificato procrastinarsi, da parte della società resistente, della concreta ed effettiva possibilità per il socio ricorrente di accedere alla documentazione sociale, poiché tale ritardo lede il diritto di controllo del socio sull’amministrazione della società e l’esercizio dei poteri connessi sia all’interno della società stessa che mediante eventuali iniziative giudiziarie.

Leggi tutto
23/04/2021
Data sentenza: 20/01/2020
Registro : RG – 45215 –  2019
Tribunale di Milano, 11 Dicembre 2020
Delibera assunta con il voto del socio pignorato
Deve ritenersi viziata la delibera assunta con il solo voto del socio, le cui quote sono oggetto di pignoramento da...

Deve ritenersi viziata la delibera assunta con il solo voto del socio, le cui quote sono oggetto di pignoramento da parte di terzi (iscritto presso il Registro delle Imprese) e affidate a custode, da ritenersi unico titolare del diritto di voto ai sensi degli artt. 2352 e 2471-bis c.c.

Leggi tutto
19/04/2021
Data sentenza: 11/12/2020
Registro : RG – 35089 –  2020
Tribunale di Torino, 9 Ottobre 2016
Evidenza
Pignoramento di quote di s.r.l., formalità esecutiva e funzione della notificazione del provvedimento alla società
Il pignoramento delle quote di s.r.l. deve essere eseguito mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel...

Il pignoramento delle quote di s.r.l. deve essere eseguito mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese e non nelle forme del pignoramento presso terzi. Dunque la notificazione alla società (altro…)

Leggi tutto
11/01/2017
Data sentenza: 09/10/2016
Registro : RG – 20675 –  2016
logo