Quando l’attore ha tempestivamente allegato il motivo di nullità del brevetto per difetto di attività inventiva, il consulente tecnico d’ufficio può fondare la propria valutazione su un’anteriorità che la parte non ha specificamente indicato [brevetto statunitense la cui esistenza emergeva dalla decisione della Commissione di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti prodotta dai convenuti], senza violare il principio dispositivo, perché il fatto principale è già stato allegato e l’individuazione del documento che ne prova la fondatezza può essere rimessa al giudice e al consulente, che del giudice è ausiliario. Il consulente non può invece individuare autonomamente un profilo di nullità che la parte interessata non abbia mai allegato.
Il consulente tecnico d’ufficio può reperire il testo di un documento pubblico [brevetto anteriore liberamente accessibile in una banca dati brevettuale] la cui esistenza emerga dai documenti già tempestivamente prodotti in causa, perché sarebbe irragionevole che, potendo ricevere ai sensi dell’art. 121, V comma, c.p.i. documenti inerenti ai quesiti non ancora prodotti in causa, anche dopo le preclusioni istruttorie, egli non possa acquisirlo direttamente.
Le decisioni della Divisione di opposizione e della Commissione di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti che confermano la validità del brevetto europeo non sono vincolanti nel giudizio di nullità della frazione italiana, sicché il consulente tecnico d’ufficio può discostarsene indicando le ragioni delle sue diverse conclusioni.
Non comporta attività inventiva la scelta di un intervallo dimensionale delle particelle da trattare che non risolve alcun problema tecnico e non determina alcun effetto tecnico inaspettato, quando l’apparecchio descritto nell’anteriorità è già implicitamente adatto a trattare particelle di quelle dimensioni [perché provvisto dell’involucro di protezione dalle condizioni atmosferiche che, secondo le rivendicazioni del brevetto, consente il trattamento di particelle nell’intervallo rivendicato]. Ai fini della brevettabilità non basta infatti che l’invenzione sia nuova, perché essa deve rappresentare un progresso tecnico non ovvio per la persona esperta del ramo.
Il consulente tecnico d’ufficio può utilizzare i disegni di un brevetto anteriore per giungere alla più esatta comprensione del suo contenuto [verificando che il flusso di particelle sia separato in base alle dimensioni, benché le rivendicazioni facciano riferimento al peso], senza con ciò ridurre la portata delle rivendicazioni.
Non costituisce concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. pubblicizzare un prodotto come protetto da una domanda di brevetto che lo ha effettivamente protetto, anche se il brevetto è poi decaduto per mancato pagamento dei diritti di mantenimento, perché tale circostanza non rileva nei rapporti con il concorrente che non alleghi in che termini la condotta abbia concretamente danneggiato la sua attività.
Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d’ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall’ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire [nella specie, il consulente aveva espressamente invitato le parti a prendere posizione sulla nuova anteriorità].
Le regole per l’interpretazione del brevetto, dunque per l’individuazione del suo oggetto e cioè della specifica invenzione per la quale viene richiesta protezione, sono dettate dall’art. 52 c.p.i.. Ai sensi del comma 1 del predetto articolo è fissato il principio di centralità delle rivendicazioni, intesi quale misura del brevetto sotto il profilo della delimitazione dell’area dell’esclusiva. Suddetta centralità ha riguardo non soltanto alla fase dell’accertamento della contraffazione, ma, ancor prima, al momento di valutazione dei requisiti di brevettabilità, in primo luogo in punto di attività inventiva, tenuto conto che esclusivamente caratteristiche rivendicate possono essere apprezzate al fine di stabilire la sussistenza o meno del c.d. scarto inventivo, dato dalle differenze tra il brevetto e la c.d. arte nota. Ai sensi del comma 2 del citato art. 52, il contenuto delle rivendicazioni va letto e interpretato (in ogni caso e non soltanto a fronte di oscurità o ambiguità delle rivendicazioni medesime) alla luce della descrizione e dei disegni (nonché della conoscenza generale del tecnico del settore). La descrizione serve a fornire al tecnico del settore le informazioni necessarie per l’attuazione dell’invenzione; è alla luce di tali informazioni e del linguaggio complessivamente considerato negli atti brevettuali che va definito il significato letterale delle rivendicazioni. In questo quadro assume particolare rilevanza la regola di cui al comma 3-bis dell’art. 52, secondo cui “la disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi”.
Si ha contraffazione ogniqualvolta venga attuata, nei suoi elementi essenziali e caratterizzanti, l’idea inventiva coperta dalla privativa, con la conseguenza che la contraffazione non è esclusa quando all’invenzione brevettata si apportino modifiche che ne costituiscano un miglioramento, un adattamento o un perfezionamento, che non incidono sugli aspetti essenziali del trovato.
La sostituzione degli elementi dell’invenzione non esclude la contraffazione quando i nuovi elementi siano equivalenti, intendendo per tali gli elementi che risultino tali all’esito del c.d. triple identity test e cioè: i) perseguano in sostanza la medesima funzione; ii) in un modo sostanzialmente identico; iii) al fine di conseguire il medesimo risultato. Detto in altri termini, una variante all’invenzione oggetto di privativa dovrebbe ritenersi compresa nell’ambito di protezione della stessa, in quanto equivalente, qualora sia ovvio per il tecnico del settore che utilizzando tale variante si raggiunga sostanzialmente il medesimo risultato raggiunto attraverso l’elemento esplicitamente rivendicato.
Il giudizio di equivalenza muove dai singoli elementi rispettivamente dell’invenzione brevettata e della realizzazione sospettata di contraffazione (cd. element by element approach) piuttosto che dall’invenzione intesa nel suo complesso. Il confronto tra gli elementi va dunque compiuto partendo dalla formulazione delle rivendicazioni e interpretandone il contenuto, individuando i singoli elementi rivendicati, analizzando l’oggetto accusato di violare il brevetto e confrontando gli elementi costitutivi di esso con quelli rivendicati per verificarne la corrispondenza letterale o per equivalenti; le rigidità presenti in tale metodo devono però essere superate effettuando in ogni caso un confronto tra il risultato inventivo e l’oggetto che si afferma contraffatto.
La valutazione di equivalenza si conclude positivamente anche quando la realizzazione per varianti ottiene un risultato più efficace ma pur sempre riconducibile al contenuto delle rivendicazioni.
La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’art. 126 c.p.i. è un rimedio a vocazione sia preventiva – in quanto diretto a prevenire ulteriori pregiudizi portando a conoscenza degli operatori di mercato la probabile contraffazione della privativa – sia riparatoria – in quanto diretto a risarcire in forma specifica il pregiudizio patito dalla controparte – la cui concessione è rimessa caso per caso alla discrezione del giudice, tenuto conto, quale criterio preminente, degli interessi contrapposti delle parti.
La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno da fatto illecito integra un accertamento di potenziale idoneità lesiva del fatto e non anche l’accertamento del fatto effettivo, la cui prova è riservata alla successiva fase di liquidazione, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che sul giudizio instaurato sulla liquidazione venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, alla stregua della contestazione che il danno non si sia in effetti verificato.
La sanzione dell’inefficacia ab origine sussiste, ex art. 56 CPI, nei casi di mancato o tardivo deposito della traduzione del brevetto europeo e, in via interpretativa, non può escludersi che essa si applichi anche a situazioni di grave pregiudizio per la tutela dell’affidamento del terzo; tuttavia (altro…)
Se i margini di scelta suggeriti nella manualistica di settore sono estremamente ridotti, l'esperto del settore si trova di fronte ad una strada già tracciata in modo preciso e che conduce in una direzione ben delineata, con la conseguenza che l’invenzione risulta quindi priva di originalità.
Quando una decisione dell’EPO relativa ad un brevetto europeo oggetto di una causa in Italia sia stata impugnata solo da una parte, la decisione di appello non potrebbe modificare in senso peggiorativo per la stessa la decisione assunta in primo grado, secondo il principio del divieto di reformatio in peius proprio della giurisprudenza dell’EPO, sicchè (altro…)
Un brevetto europeo conferisce al suo titolare, in ciascuno dei Paesi dell’Unione in cui è rilasciato, gli stessi diritti che sarebbero concessi se il brevetto fosse stato rilasciato in quel Paese; per cui, attraverso la procedura di convalida del brevetto europeo, il richiedente non (altro…)