Se in astratto la condotta qualificabile quale “abuso discriminatorio”, “abuso di dipendenza economica” e “atto di concorrenza sleale", ai sensi dell'art. 3 L.287/1990, dell'art. 102 TFUE e dell'art. 2598 c.c., puo’ essere individuata nel rifiuto di accordare ulteriori dilazioni di pagamento ad un soggetto debitore e concedere, invece, ad altro soggetto debitore in medesima posizione debitoria con l’unico creditore, concessioni di favore non concesse al primo, in concreto le relative circostanze vanno soggette al (altro…)
Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza comunitaria, le imprese che agiscono sul mercato in posizione dominante devono considerarsi gravate da una speciale responsabilità, che vieta loro comportamenti che, se tenuti da imprese che non detengono un rilevante potere, possono risultare del tutto legittimi.
Un comportamento astrattamente lecito può, in taluni casi, costituire una condotta ingiustificatamente discriminatoria e comportare abuso di posizione dominante in virtù (altro…)