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Sentenze con tag: procedimento cautelare

Tribunale di Milano, 12 Marzo 2026
Marchio patronimico, rischio di confusione e rinomanza: il caso Ferrari
Il titolare del marchio registrato ha il diritto di fare uso esclusivo dello stesso e, quindi, di vietare ai terzi,...

Il titolare del marchio registrato ha il diritto di fare uso esclusivo dello stesso e, quindi, di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito — le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate — non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all’insieme degli elementi salienti — grafici, fonetici e visivi —nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio “forte” (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi “deboli”, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante.

L'uso del marchio può ritenersi non conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, in particolare quando: avvenga in modo tale da far pensare che esiste un legame commerciale tra i terzi e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; causi discredito o denigrazione di tale marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare..

Un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non può essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il principio della correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, in quanto, nell'ambito dell'attività economica e commerciale, il diritto al nome subisce una compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione ad opera di altri.

Il marchio costituito dall’uso di un patronimico non può essere considerato debole anzi risultando impossibile negarne il carattere forte di esso tanto più in relazione al grado diffusione del nome. Conseguentemente, si ritiene che l’inserimento del medesimo patronimico in altro marchio o in altra ragione sociale non possa considerarsi né legittimo né lecito.

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (art. 2564 co. 1 c.c.). Tale previsione si applica anche all’insegna (art. 2568 c.c.).

Anche se la disciplina del marchio e dell’insegna sono differenti e se per l’insegna è consentita, come per la ditta, l’utilizzazione di segni altrui con integrazioni o modifiche idonee a differenziarla, in forza del combinato disposto dell’articolo 2564, comma 1, c.c. e dell’articolo 2568 c.c., tale facoltà è comunque subordinata all’adozione di misure idonee, come integrazioni o modifiche, volte ad evitare l’effetto confusorio.

Non costituisce un’adeguata misura di differenziazione il mero utilizzo di un font diverso nella scritta “Ferrari” posta sull’insegna della Resistente rispetto a quello utilizzato nel marchio dalla Ricorrente, dato che un negozio viene comunemente identificato attraverso la porzione denominativa dominante dell’insegna, piuttosto che tramite elementi grafici.

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22/02/2026
Data sentenza: 12/03/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Mariachiara Lionella Vanini
Registro : RG – 40507 –  2024
Tribunale di Firenze, 25 Settembre 2023
Data sentenza: 25/09/2023
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Linda Pattonelli
Registro : RG – 10554 –  2023
Tribunale di Milano, 1 Luglio 2024
La finalità della descrizione: soddisfacimento di esigenze istruttorie e rischio di dispersione della prova
La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione...

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume leso.

La tutela ha ad oggetto quindi l'istruttoria, cioè l'acquisizione di elementi che serviranno poi per decidere sulla ragione o sul torto.

Il procedimento cui dà origine la richiesta di descrizione si diversifica da tutti gli altri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale. Viene infatti in rilievo, nel caso della descrizione, il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.

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15/11/2024
Data sentenza: 01/07/2024
Carica: Giudice Monocratico
Relatore: Anna Bellesi
Registro : RI – 2840 –  2024
Tribunale di Venezia, 29 Giugno 2024, n. 2075/2024
La tutela cautelare del diritto del socio di s.r.l. a essere informato sull’andamento della società
Il diritto di ispezione e controllo del socio di s.r.l. sull’operato dell’organo amministrativo ex art. 2476, co. 2, c.c. è...

Il diritto di ispezione e controllo del socio di s.r.l. sull’operato dell’organo amministrativo ex art. 2476, co. 2, c.c. è un diritto potestativo attribuito al socio indipendentemente dall’entità della sua partecipazione nella compagine sociale. La ratio è quella di permettere al socio un certo controllo dell'amministrazione sociale e di offrirgli gli strumenti per poter consapevolmente esercitare i propri diritti amministrativi di socio. Tale diritto è quindi autonomo ed esercitabile in funzione di qualsivoglia prerogativa spettante al socio, senza che il socio richiedente sia tenuto a esplicitare il fine per il quale egli intende esercitare il diritto di controllo.

L’esercizio del diritto di accesso, essendo manifestazione di un potere di controllo individuale e inerente alla qualifica di socio, nel caso in cui il socio sia comproprietario di una quota non compete esclusivamente al rappresentante comune, ma può essere riconosciuto anche al singolo comproprietario.

Le sole limitazioni all’esercizio del diritto sono da individuarsi nelle condotte contrarie a buona fede e correttezza, per cui il socio chiede l’accesso a documentazione non per fini strettamente informativi, ma al solo scopo di ostacolare l’attività sociale, da ciò conseguendo che sulla società che intenda provare il carattere meramente emulativo dell’esercizio del diritto di accesso da parte del socio grava un particolare onere probatorio che include la fornitura di elementi a sostegno del dedotto comportamento abusivo del socio. Mentre al socio, per ottenere tutela cautelare, è sufficiente fornire sommario fondamento alla deduzione dell'ostacolo o dell'impedimento frapposto della società all'esercizio di quel diritto, la società, se vuole legittimamente insistere nel diniego, deve fornire elementi - quanto meno a livello di fumus boni iuris - a sostegno del dedotto comportamento abusivo del socio, trattandosi appunto di fatto che circoscrive o addirittura elide il diritto altrui.

Il mancato tempestivo esercizio del diritto di accesso preclude al socio di esercitare in modo consapevole i propri diritti di socio e di controllo sulla gestione societaria, oltre che di valutare l'opportunità di esercitare il proprio diritto di reazione nei confronti dell'operato dell'organo gestorio.

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30/10/2024
Data sentenza: 29/06/2024
Numero: 2075/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lisa Torresan
Registro : RI – 7383 –  2024
Tribunale di Palermo, 15 Febbraio 2021
Amministratore di fatto di una società di capitali
L’amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un’investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell’ambito sociale...

L’amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un’investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell’ambito sociale un’influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l’omissione di atti di gestione.

La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore sociale consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest’ultima, di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio quanto alle giacenze di magazzino, restando a carico del convenuto l’onere di dimostrare l’utilizzazione delle merci nell’esercizio dell’attività di impresa.

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16/08/2023
Data sentenza: 15/02/2021
Registro : RG – 6304-1 –  2020
Tribunale di Milano, 18 Aprile 2023
Evidenza
Assemblea di società quotata svolta mediante rappresentante designato e diritto del socio di integrazione dell’o.d.g.
In ordine allo svolgimento dell’assemblea di una società quotata mediante rappresentante designato dalla società, gli azionisti intenzionati a esprimere il...

In ordine allo svolgimento dell’assemblea di una società quotata mediante rappresentante designato dalla società, gli azionisti intenzionati a esprimere il proprio voto sono obbligati a conferire delega al rappresentante designato. L’assemblea non si svolge con la partecipazione personale degli azionisti all’assemblea, ma è soltanto il rappresentante designato a partecipare e ad esprimere, per loro conto e sulla base delle istruzioni ricevute, il voto. Per esprimere il voto ogni azionista deve incaricare il rappresentante designato e fornirgli le relative istruzioni mediante apposita delega da conferire entro e non oltre il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (art. 135 undecies TUF).

Tale modalità di svolgimento del procedimento assembleare “a porte chiuse” è incompatibile con l’esercizio in forma ordinaria di taluni diritti partecipativi tipici degli azionisti, tra cui con il diritto individuale del socio avente diritto di voto di presentare direttamente in assemblea ulteriori proposte di deliberazione su argomenti già all’ordine del giorno (art. 126 bis, co. 1, terzo periodo, TUF). L’esercizio di tale diritto deve allora essere configurato in via interpretativa in modo tale da risultare coerente, da un lato, con le scansioni procedurali caratterizzanti la modalità di svolgimento dell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell’art. 106, co. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e, dall’altro, con il pari diritto di tutti gli altri soci di votare in modo consapevole e informato. A tale riguardo, appare consono sia ai connotati formali dell’interpretazione analogica, sia alle esigenze di effettiva tutela del diritto individuale di proposta e del pari diritto di tutti i soci di votare in modo informato e consapevole, sia alle scansioni procedurali proprie dello svolgimento dell’assemblea a distanza, assumere a riferimento, per individuare la data entro la quale il socio può presentare proposte di delibera su argomenti all’ordine del giorno, la disposizione prevista dall’art. 126 bis, co. 2, TUF, secondo cui delle proposte dei soci di minoranza qualificata deve essere data notizia almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Né, peraltro, la società, nell’indicazione del termine in questione, è vincolata alla suddetta disposizione – applicata solo analogicamente – ben potendo indicare in sede di convocazione una data diversa, purché parimenti idonea a soddisfare adeguatamente le diverse esigenze sopra indicate, nel rispetto del generale principio di buona fede.

Essendo il procedimento ex art. 700 c.p.c. funzionalizzato unicamente a tutelare chi teme il verificarsi di un pregiudizio durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, cioè mediante processo a cognizione piena, esso deve essere escluso allorquando, a tutela di determinati diritti è prevista, almeno in una prima fase, un’apposita procedura di tipo sommario, quale il procedimento ex art. 126 bis, co. 5, TUF. È esclusa la possibilità di un cumulo/alternatività tra i due procedimento in ragione delle loro evidenti difformità strutturali, determinando la duplicazione di procedimenti aventi lo stesso oggetto che si svolgono parallelamente tra le stesse parti innanzi a giudici diversi (monocratico e collegiale) secondo riti diversi, nonché in ragione dell’impraticabilità di tale soluzione che rimette ad un soggetto processuale evidentemente non legittimato – cioè il giudice – di scegliere quale dei due procedimenti dovrebbe in concreto svolgersi a discapito dell’altro e che viola il diritto di difesa della parte resistente che sarebbe ignara delle regole procedurali con cui esso debba essere esercitato.

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30/06/2023
Data sentenza: 18/04/2023
Registro : RG – 15218 –  2023
Tribunale di Roma, 11 Settembre 2018
Tutela cautelare da illegittimo utilizzo del nome, dell’immagine e delle opere tutelate dal diritto d’autore di Antonio de Curtis, detto Totò
Il provvedimento di inibitoria può essere posto in esecuzione anche nei confronti di tutti coloro che hanno acquistato i diritti...

Il provvedimento di inibitoria può essere posto in esecuzione anche nei confronti di tutti coloro che hanno acquistato i diritti o le copie delle opere oggetto della domanda cautelare solo dopo il deposito del ricorso d’urgenza, ai sensi e per gli effetti del principio di cui all’art. 111 c.p.c.. Il provvedimento di inibitoria non sarà invece efficace nei confronti di coloro che - sebbene facciano parte della filiera della produzione, distribuzione e vendita - abbiano acquistato i diritti o le copie delle medesime opere prima del deposito del ricorso d’urgenza. Ove il titolare dei diritti d’autore intenda inibire anche a tali soggetti eventuali condotte illecite, deve procurarsi, sia pure in via d’urgenza, un autonomo titolo da porre in esecuzione contro i medesimi soggetti.

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09/04/2023
Data sentenza: 11/09/2018
Registro : RG – 33117 –  2018
Tribunale di Venezia, 20 Gennaio 2022
Sequestro conservativo ante causam e responsabilità degli amministratori
La circostanza che l’amministratore formalmente nominato si sia totalmente astenuto dalla gestione, nella consapevolezza che altri svolgessero di fatto il...

La circostanza che l’amministratore formalmente nominato si sia totalmente astenuto dalla gestione, nella consapevolezza che altri svolgessero di fatto il ruolo gestorio, non lo esonera da responsabilità verso la società, risultando egli inadempiente all’obbligo di verificare che soggetti terzi non si intromettano nella gestione sociale, cagionando danni all’ente.

In tema di sequestro conservativo a tutela del credito al risarcimento del c.d. danno da prosecuzione illecita dell’attività, l’esatta individuazione del momento in cui è avvenuta la perdita del capitale e i costi riconnessi agli adempimenti necessari in fase di liquidazione esigono degli approfondimenti tecnici, che risultano incompatibili con la natura cautelare del procedimento.

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04/03/2023
Data sentenza: 20/01/2022
Registro : RG – 8589 –  2021
Tribunale di Torino, 6 Maggio 2019
Litispendenza di cause e criterio della prevenzione
Qualora si verifichi l’ipotesi di litispendenza di cause, ossia di identità soggettiva e oggettiva di giudizi instaurati dinanzi a uffici...

Qualora si verifichi l’ipotesi di litispendenza di cause, ossia di identità soggettiva e oggettiva di giudizi instaurati dinanzi a uffici giudiziari diversi, la competenza spetta al giudice preventivamente adito, mentre l’altro ufficio giudiziario dispone la cancellazione della causa pendente dinanzi ad esso.

Nel caso di specie di giudizio di contraffazione di brevetto, il criterio della prevenzione si determina in base alla pendenza dei giudizi di merito, non rilevando, invece, l’instaurazione del procedimento cautelare per descrizione, poiché essa assolve unicamente a fini di istruzione preventiva ed è estranea alla funzione di garantire l’efficacia di una futura decisione di merito. Al contrario, sarebbe valutabile un ricorso cautelare che anticipi il contenuto della domanda di merito.

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20/08/2022
Data sentenza: 06/05/2019
Registro : RG – 20905 –  2014
Tribunale di Milano, 22 Febbraio 2021
Competenza in materia cautelare
Anche in presenza di clausole di arbitrato irrituale è competente l’autorità giudiziaria ordinaria per i procedimenti di natura cautelare.

Anche in presenza di clausole di arbitrato irrituale è competente l'autorità giudiziaria ordinaria per i procedimenti di natura cautelare.

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20/04/2022
Data sentenza: 22/02/2021
Registro : RG – 39016 –  2020
Tribunale di Milano, 22 Febbraio 2021
Applicabilità della disciplina ex art. 614-bis c.p.c. in ambito cautelare
Deve ritenersi ammissibile l’applicazione del meccanismo dell’art. 614-bis c.p.c. anche nell’ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina prevedente in via...

Deve ritenersi ammissibile l'applicazione del meccanismo dell'art. 614-bis c.p.c. anche nell’ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina prevedente in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare e, dunque, applicabile anche nel caso di ordini di fare adottati ex art.700 cpc e, come tali, suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito.

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20/04/2022
Data sentenza: 22/02/2021
Registro : RG – 39016 –  2020
Tribunale di Milano, 6 Febbraio 2018
Recesso dal contratto preliminare di cessione di quote per revisione del prezzo
Avuto riguardo al principio generale della libertà di forme, nel caso di recesso da un contratto preliminare di cessione di...

Avuto riguardo al principio generale della libertà di forme, nel caso di recesso da un contratto preliminare di cessione di quote, in difetto di diversa previsione, non è richiesta la forma scritta.

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11/01/2022
Data sentenza: 06/02/2018
Registro : RG – 51685 –  2017
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