L'art. 180 ter LDA, introdotto dal d.lgs. 8 novembre 2021 n. 177 con cui è stata recepita la Direttiva Copyright, contempla e disciplina espressamente le licenze collettive con effetto esteso ai titolari di diritti connessi non associati ad alcun organismo di gestione collettiva di settore. Tale istituto risulta applicapile, per espressa previsione di cui all'art. 3 d.lgs. n. 177/2021, alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi a far data dal 7 giugno 2021, fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021. Per tale ragione, in relazione ai diritti acquisiti prima della data considerata dalla normativa sopravvenuta, è rinvenibile la figura della negotiorum gestio (art. 2028 ss c.c.), laddove risulti accertata la presenza di tutti i requisiti caratterizzanti l'istituto, vale a dire il compimento di atti giuridici spontaneamente ed utilmente nell'interesse altrui in assenza di obbligo legale o convenzionale di cooperazione.
La sussistenza degli estremi della gestione di affari altrui non conferisce il diritto, per il gestore, di perecepire un compenso per l'opera svolta, onde la possibilità di esigere il rimborso delle sole spese necessarie o utili maggiorate degli interessi. [Nel caso di specie il Tribunale ha accolto la domanda di restituzione formulata dall'attore in ordine alle somme, indebitamente trattenute a titolo di compensi, da parte di un organismo di gestione collettiva dei diritti connessi spettanti ai produttori fonografici nel periodo 2009-2016].
Gli artt. 72, 73 e 73 bis della legge n. 633/1941 riconoscono ai produttori di fonogrammi il diritto a un equo compenso indipendentemente da qualsiasi pattuizione contrattuale e per il fatto stesso della diffusione di brani musicali nel contesto di un’attività caratterizzata dallo scopo di lucro. Il compenso è quindi dovuto anche se [il contratto di licenza per l’utilizzazione dei fonogrammi] non si è tacitamente rinnovato alla scadenza, perché trova fonte direttamente nella legge; la sua concreta determinazione è specificata dal d.P.C.M. 1.9.1975 nella misura del 2% degli incassi lordi corrispondenti.
La collecting society che gestisce in Italia oltre il 90% del mercato dei diritti dei produttori fonografici è legittimata a riscuotere i compensi previsti dagli artt. 71 septies, 72, 73 e 73 bis l.d.a. e ad agire in giudizio per la loro riscossione.
L’autorità di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, compresa l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito anteriori al ricorso, e preclude le questioni che costituiscono il presupposto logico, essenziale e indefettibile della pronuncia. Ne consegue che, [nell’opposizione a un successivo decreto ingiuntivo fondato sul medesimo contratto di licenza], resta preclusa la contestazione della validità ed efficacia del contratto e della sua clausola di rinnovo tacito, asseritamente vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.
[Nei confronti di chi gestisce centri fitness e abbia in passato stipulato una licenza per la diffusione di musica d’ambiente] la diffusione di fonogrammi può essere provata per presunzioni fondate su nozioni di comune esperienza e su quanto generalmente avviene, e grava sull’utilizzatore l’onere di fornire la prova contraria.