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Sentenze con tag: pubblicazione del provvedimento

Tribunale di Milano, 17 Gennaio 2026
Provvedimento cautelare di inibitoria e modalità di adempimento all’ordine di pubblicazione
La finalità della pubblicazione del provvedimento di inibitoria è di consentire la conoscenza del contenuto della decisione, in modo da...

La finalità della pubblicazione del provvedimento di inibitoria è di consentire la conoscenza del contenuto della decisione, in modo da rendere noti l’esistenza dell’illecito, il suo contenuto e il divieto di una sua futura reiterazione. Se così è, l’inserimento di un link sulla home page del sito internet del soggetto destinatario dell’ordine di pubblicazione non costituisce una modalità adeguata a tale funzione poiché presuppone un ulteriore comportamento attivo dell’utente, vale a dire un’attività di ricerca della notizia che non rende quest’ultima autoevidente.

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15/11/2025
Data sentenza: 17/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Elisa Fazzini
Registro : RG – 41699 –  2023
Tribunale di Venezia, 23 Gennaio 2023, n. 169/2023
Il provvedimento di pubblicazione della sentenza e i limiti alla sua pubblicità
La pubblicazione della sentenza come da essa autorizzata non esaurisce la pubblicità che la parte vittoriosa può dare alla sua...

La pubblicazione della sentenza come da essa autorizzata non esaurisce la pubblicità che la parte vittoriosa può dare alla sua vittoria, salvi i limiti della continenza e della correttezza, trascesi i quali può configurarsi un abuso rilevante ex art. 2598 c.c.

La pubblicazione on line dell’annuncio enfatizzante la condanna del concorrente, con rinvio al proprio sito internet per più completa conoscenza, costituisce un atto di concorrenza sleale se eccede i limiti stabiliti dalla sentenza entro i quali l’esatto contenuto del suo dispositivo poteva essere portato alla cognizione del pubblico generale ed indifferenziato [Nel caso di specie i prodotti delle parti e quelli oggetto della sentenza non erano destinati al grande pubblico, ma alla più ristretta e specifica platea degli operatori dell’edilizia].

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16/03/2025
Data sentenza: 23/01/2023
Numero: 169/2023
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 910 –  2019
Tribunale di Firenze, 16 Settembre 2024
Il marchio come firma di un’opera e lo stato soggettivo per l’inibitoria
Il marchio è un segno distintivo di un prodotto, che rende riconoscibile il suo produttore. Non costituisce contraffazione di marchio...

Il marchio è un segno distintivo di un prodotto, che rende riconoscibile il suo produttore. Non costituisce contraffazione di marchio l'utilizzo della componente figurativa di un marchio, anche se registrato, ove esso sia utilizzato non in funzione di marchio, ma abbia finalità meramente illustrative (ferma restando l'illecito utilizzo di opere altrui).

Riprodurre l’opera altrui, utilizzandola a fini commerciali senza alcuna autorizzazione dell’autore, costituisce un plagio, ossia un atto illecito; e tanto più integra l’illecito riprodurre la stessa opera dopo aver cancellato la firma dell’autore.

Cancellare il marchio, fosse esso nominativo o figurativo e che in relazione all’opera rappresenta la firma dell’autore, integra violazione non solo del diritto di sfruttamento economico dell’opera ma anche del diritto morale, poiché significa occultarne volontariamente la paternità.

È da presumere che un distributore titolare di un marchio si informi della provenienza dei prodotti da distribuire anche con il proprio segno distintivo.

La tutela del diritto d’autore e dei segni distintivi prescinde dallo stato soggettivo di chi ha partecipato alle contraffazioni, talché è possibile inibire la reiterazione di condotte di concorso anche a chi le abbia poste in essere incolpevolmente ignorando la sussistenza di una contraffazione; ma questo vale in un giudizio di merito, al quale il concorrente inizialmente di buona fede abbia dato causa alimentando in qualche modo la controversia tra le parti (mentre potrebbe non ravvisarsi alcun interesse apprezzabile a ottenere una inibitoria nei confronti di chi abbia subito riconosciuto il diritto altrui e si sia immediatamente e definitivamente astenuto da altre condotte lesive).

Uno stato soggettivo di assoluta buona fede, da parte di chi non aveva alcun motivo per sospettare una contraffazione, o era addirittura nell’impossibilità materiale di riconoscerla, non consente di ravvisare rischi di reiterazione di condotte lesive dei diritti d’autore del ricorrente; e ciò porta a escludere, quanto meno, l’urgenza di un provvedimento cautelare che inibisca la loro commercializzazione.

Non ha ragion d’essere un ordine di pubblicazione del dispositivo sul sito web e sulle pagine social del ricorrente, che può liberamente procedervi nel rispetto della riservatezza delle parti diverse dai diretti concorrenti al plagio.

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24/10/2024
Data sentenza: 16/09/2024
Carica: Giudice Monocratico
Registro : RG – 6807 –  2024
Corte d'appello di Milano, 13 Aprile 2021
Effetto retroattivo del brevetto limitato e risarcimento del danno
L’ambito di tutela del brevetto europeo rilasciato per l’Italia deve ritenersi definito dal contenuto della limitazione con effetto retroattivo e...

L’ambito di tutela del brevetto europeo rilasciato per l’Italia deve ritenersi definito dal contenuto della limitazione con effetto retroattivo e ciò a prescindere dalla nullità originaria che poteva investire le rivendicazioni poi modificate.

La parte che ha posto in produzione e commercializzato un prodotto ritenuto in contraffazione di un brevetto poi limitato non può invocare una buona fede assoluta in ragione del fatto che la modifica non può implicare un’estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda originaria. Tuttavia, nel caso di pronunce giudiziali intervenute con andamento alternante rispetto al brevetto poi limitato, è esclusa in radice la configurabilità della resistenza temeraria

La condanna generica al risarcimento non è impedita dalla mancata illustrazione dei concreti pregiudizi in capo alla parte e della loro quantificazione una volta che siano accertati la produzione e l’immissione sul mercato di un prodotto contraffatto, essendo certo, senza necessità di alcuna prova specifica, che l’attività contraffattoria abbia generato un danno economicamente valutabile.

In mancanza di attualità della contraffazione, per intervenuta sospensione della commercializzazione del prodotto, e della tutela, per naturale scadenza della validità della privativa, non sussistono i presupposti per la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 130 CPI, pubblicazione che assolve ad una funzione informativa dei consumatori, evitando che possano cadere in errore, e ad una funzione riparatoria, in via preventiva, impedendo ulteriori effetti dannosi dell’illecito nel futuro. Né sussistono i presupposti per la pubblicazione ai sensi dell’art. 166 l. 633/41, misura necessaria per la tutela degli interessi commerciali offesi dalla violazione della protezione, laddove tale violazione sia stata temporalmente circoscritta e limitata.

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06/11/2021
Data sentenza: 13/04/2021
Registro : RG – 4260 –  2019
Tribunale di Milano, 17 Marzo 2021
Data sentenza: 17/03/2021
Registro : RG – 8119 –  2021
Tribunale di Milano, 27 Febbraio 2018
La domanda di retroversione degli utili. La divulgazione di un provvedimento giudiziario
La retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i. è un autonomo rimedio non risarcitorio svincolato dai profili soggettivi...

La retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i. è un autonomo rimedio non risarcitorio svincolato dai profili soggettivi della condotta richiesti invece per la domanda di risarcimento del danno. La relativa domanda deve essere espressamente richiesta entro i termini processuali fissati a pena di decadenza – e cioè nell’atto introduttivo e nella prima memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c. – non potendosi ritenere implicitamente domandata nell’ambito delle pretese risarcitorie, disomogenee alla retroversione degli utili quanto agli elementi costitutivi.

 

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11/02/2019
Data sentenza: 27/02/2018
Registro : RG – 36084 –  2014
Tribunale di Roma, 3 Ottobre 2017
Evidenza
Disciplina dei segni distintivi e concorrenza sleale in una controversia tra due ONLUS
La tutela del diritto al nome dettata dal codice civile con riguardo alle persone fisiche è estesa alle persone giuridiche....

La tutela del diritto al nome dettata dal codice civile con riguardo alle persone fisiche è estesa alle persone giuridiche. Infatti, così come il nome e il cognome rientrano nell’ambito dei diritti della personalità in quanto destinati a una funzione identificativa dell’individuo, allo stesso modo la denominazione identifica presso il pubblico una persona giuridica.

Ai fini dell’applicabilità delle discipline relative alla ditta e al marchio non si richiede che il soggetto che opera nel mercato sia un imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c., essendo sufficiente (altro…)

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28/10/2018
Data sentenza: 03/10/2017
Registro : RG – 4711 –  2015
Tribunale di Torino, 5 Maggio 2017
Pubblicazione non autorizzata della trascrizione di una pubblica dissertazione e profili di risarcimento del danno
L’art. 66 LDA è chiaro nel consentire la libera riproduzione di soli “estratti” di un testo corrispondente al contenuto di...

L’art. 66 LDA è chiaro nel consentire la libera riproduzione di soli “estratti” di un testo corrispondente al contenuto di una pubblica dissertazione, per scopi informativi. La disposizione contempera le contrapposte esigenze di tutela dell’opera dell’ingegno e di tutela, per chi svolge attività di informazione, della (altro…)

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03/07/2017
Data sentenza: 05/05/2017
Registro : RG – 13440 –  2015
Tribunale di Milano, 22 Gennaio 2015
Concorrenza sleale e funzione della pubblicazione della decisione
In tema di concorrenza sleale, è onere di chi invoca tutela ex art. 2598 n. 1 c. c. indicare le...

In tema di concorrenza sleale, è onere di chi invoca tutela ex art. 2598 n. 1 c. c. indicare le peculiari soluzione formali che avrebbe acquistato capacità distintiva sul mercato, distaccandosi (altro…)

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19/02/2017
Data sentenza: 22/01/2015
Registro : RG – 66962 –  2014
Tribunale di Milano, 7 Agosto 2014
Evidenza
Concorrenza sleale mediante storno di dipendenti
Compie concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3), c.c., chi, essendo una figura dirigenziale apicale di una società –...

Compie concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3), c.c., chi, essendo una figura dirigenziale apicale di una società – operante quale agenzia di intermediazione di servizi nel settore della moda –, termina senza preavviso detto rapporto di collaborazione e, contestualmente, (altro…)

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19/02/2017
Data sentenza: 07/08/2014
Registro : RG – 79600 –  2010
Tribunale di Milano, 28 Luglio 2015
Evidenza
Certificazioni di biodegrabilità e concorrenza sleale
E’ legittimata ad agire attivamente in giudizio per i propri membri ai sensi dell’art. 2601 c.c. l’associazione che raggruppi un...

E' legittimata ad agire attivamente in giudizio per i propri membri ai sensi dell'art. 2601 c.c. l'associazione che raggruppi un numero consistente di società facenti parte del settore e fra queste alcune notoriamente di grande importanza, per contrastare una condotta (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 28/07/2015
Registro : RG – 25406 –  2012
Tribunale di Milano, 29 Settembre 2015
Illiceità dello storno dei dipendenti e della clientela del concorrente e risarcimento del danno
Il reclutamento arrembante e duraturo, mirato soprattutto o soltanto sul personale di un ben individuato concorrente,

Il reclutamento arrembante e duraturo, mirato soprattutto o soltanto sul personale di un ben individuato concorrente, (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 29/09/2015
Registro : RG – 9461 –  2012
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