Nella disciplina dei conferimenti in natura nella s.r.l. non è previsto espressamente che gli amministratori debbano controllare la relazione di stima, come prevede l’art. 2343, co. 3, c.c. in tema di s.p.a., né viene richiamato l’art. 2343, co. 4, c.c. che regola nelle s.p.a. il caso in cui il valore dei beni conferiti sia inferiore a quello nominale. Tuttavia, gli amministratori di s.r.l. sono tenuti alla lettura della relazione e rilevare eventuali errori che appaiano loro, in relazione alle loro competenze, evidenti. Inoltre, se l’art. 2466 c.c. disciplina per le s.r.l. il caso in cui il socio non esegua il conferimento, il sistema deve ammettere, a tutela della integrità del patrimonio sociale, che, qualora un conferimento sia solo apparente, gli amministratori debbano mettere in atto azioni a difesa della società, se non altro procedendo a ridurre il capitale, posto che non è esteso alle s.r.l. il sistema di cui all’art. 2343, co. 4, c.c.
La delibera assembleare di approvazione di un progetto di scissione di s.p.a. che preveda l’assegnazione di taluni cespiti patrimoniali a favore di s.r.l. dalla stessa interamente controllate, senza che siano attribuite quote delle beneficiarie ai soci della scissa, è illegittima per contrarietà alla disciplina degli artt. 2506 e ss. c.c., che garantisce ai soci della scissa la piena conservazione del valore effettivo della partecipazione sociale.
In presenza di una clausola arbitrale statutaria, ai fini della determinazione del giudice competente a conoscere del giudizio di sospensione della delibera assembleare ex art. 2378 c.c., il procedimento instaurato presso il giudice ordinario non si conclude con il decreto di accoglimento o di rigetto emesso inaudita altera parte ma, in base alle norme del procedimento cautelare uniforme e allo stesso art. 2378, co. 3, c.c., con la successiva fase tenuta, nel contraddittorio delle parti, per la conferma, modifica o revoca del provvedimenti emanati con decreto.
Nell’ambito del procedimento cautelare di sospensione della delibera assembleare, non sussiste un obbligo del giudice di sentire gli amministratori e i sindaci, atteso che l’audizione di questi ultimi rappresenta un atto istruttorio rimesso alla discrezionalità del giudice della cautela in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto, secondo i principi generali in materia cautelare.