La deliberazione di azzeramento e contestuale aumento del capitale sociale può legittimamente fondarsi su una situazione patrimoniale infrannuale redatta in data ragionevolmente prossima all’assemblea, dovendosi ritenere idonea una situazione aggiornata entro un termine non superiore a centoventi giorni.
In tema di riduzione del capitale per perdite, il diritto di informazione del socio non risulta violato ove lo statuto consenta di omettere il deposito preventivo della relazione di cui all’art. 2482-bis, comma 2, cod. civ., e la documentazione contabile sia comunque illustrata e messa a disposizione nel corso dell’assemblea.
La qualità di socio costituisce condizione dell’azione di impugnazione delle deliberazioni assembleari e deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione; ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione ove il socio, non avendo sottoscritto un valido aumento di capitale, abbia medio tempore perso tale qualità.
All’assemblea convocata per la riduzione del capitale a fronte di perdite superiori ad un terzo devono essere sottoposti tre documenti: la situazione patrimoniale aggiornata, la relazione dell’organo amministrativo e le osservazioni del collegio sindacale. La situazione patrimoniale dev’essere redatta secondo i medesimi criteri che presiedono alla redazione del bilancio di esercizio.
Gli amministratori e i sindaci sono responsabili, a titolo rispettivamente commissivo e omissivo e in misura assolutamente paritaria, del danno patito dal creditore per aver confidato nella solvibilità della società debitrice (altro…)