È legittima la revoca del contributo pubblico cofinanziato da fondi europei quando il beneficiario non dimostri di aver eseguito i pagamenti delle spese ammesse entro il termine del bando con le modalità tracciabili e con la documentazione giustificativa prescritte dal bando e dalle linee guida da esso richiamate; non sono idonee a tale fine le fatture quietanzate prive della prova del pagamento tracciabile e della dichiarazione liberatoria del fornitore, né le copie semplici di mandati di pagamento prive della sottoscrizione e della quietanza del tesoriere [contributo per la ristrutturazione delle banchine di un porto peschereccio erogato a un comune].
Il recupero di contributi pubblici erogati e poi revocati può essere effettuato mediante iscrizione a ruolo e cartella di pagamento ai sensi dell’art. 17, comma 1, d.lgs. 46/1999, senza necessità dell’ingiunzione fiscale.
La destinazione degli utili a riserva non è oggetto dei rendiconti, ma può essere decisa da tutti i soci col ‘patto contrario', di cui all’art. 2262 c.c., in mancanza del quale gli utili, nelle società di persone, devono essere distribuiti agli stessi.
In un contratto di distribuzione e concessione di diritti cinematografici, che prevede in capo alla parte distributrice e concessionaria l’obbligo di rendicontazione e corresponsione dei proventi e in capo al titolare dei diritti l’obbligo di emettere fattura, la clausola contrattuale che prevede che l’emissione della fattura equivale a incondizionata accettazione del rendiconto, non significa altro che (altro…)