In caso di cessione d'azienda, non può trovare applicazione l’art 2560, comma 2°,c.c., in relazione ai debiti sorti successivamente al trasferimento dell'azienda ceduta: l’acquirente risponde infatti solo dei debiti anteriori al trasferimento che risultano dai libri contabili obbligatori.
Il regime fissato dall'art. 2560, comma 2°, cod. civ. quanto ai debiti relativi all'azienda ceduta è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé solo considerati, e non anche quando ad essi si ricolleghino posizioni contrattuali non ancora esaurite, anche se (altro…)