L’azione esercitata dalla minoranza ha la medesima natura dell’azione sociale di responsabilità, dal momento che il socio che agisca ex art. 2393 bis c.c. è munito di una legittimazione straordinaria, riconducibile alla previsione dell’art. 81 c.p.c., perché assume la posizione di sostituto processuale della società, la quale può comunque impugnare la decisione sfavorevole al sostituto, perché i poteri processuali del socio sono correlati alla titolarità in capo alla società del diritto azionato, che non viene meno per effetto dell’iniziativa del sostituto.
La norma che stabilisce la sospensione del corso della prescrizione nei confronti degli amministratori per tutto il tempo in cui sono in carica non si applica ai sindaci, in quanto previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo.
Il compimento, da parte del singolo componente del C.d.A., di atti di competenza del medesimo organo amministrativo, deve essere regolata sulla base della disciplina generale di cui all’art. 1394 c.c., costituendo il divieto di agire in conflitto di interessi con la società rappresentata un limite derivante da una norma di legge.
Il conflitto di interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l’annullabilità del contratto, richiede l’accertamento di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione di un utile per un soggetto mediante il sacrificio per l’altro.
Al fine di imputare all’amministratore colpevole il danno effettivamente derivato dall’illecita prosecuzione dell’attività a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, occorre confrontare i bilanci, vale a dire quello relativo al momento in cui si è realmente verificata la causa di scioglimento e quello della messa in liquidazione (ovvero, in mancanza, del fallimento), dopo avere effettuato non solo le rettifiche volte a elidere le conseguenze della violazione dei criteri di redazione degli stessi, ma anche quelle derivanti dalla necessità di porsi nella prospettiva della liquidazione, visto che proprio alla liquidazione, se si fosse agito nel rispetto delle norme, si sarebbe dovuti giungere.
L’autorizzazione del giudice delegato a promuovere azione giudiziale o a resistere all’altrui azione è da ritenersi quale condizione di efficacia dell’attività processuale del curatore. Ne consegue che l’autorizzazione ad agire o a resistere data nel successivo giudizio d’impugnazione produce la sanatoria con effetto ex tunc del vizio di mancata autorizzazione.