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Sentenze con tag: responsabilità degli amministratori

Tribunale di Brescia, 3 Maggio 2024, n. 816/2024
Responsabilità degli amministratori per indebita prosecuzione dell’attività sociale: criterio dei netti patrimoniali
L’omessa rilevazione della perdita del capitale sociale e la conseguente prosecuzione indebita dell’attività di impresa, con conseguente aggravio del deficit...

L’omessa rilevazione della perdita del capitale sociale e la conseguente prosecuzione indebita dell’attività di impresa, con conseguente aggravio del deficit comportano la responsabilità risarcitoria degli amministratori per un importo coincidente - di norma – proprio con l’incremento del deficit patrimoniale (al netto, peraltro, dei cc.dd. costi normali di liquidazione), secondo il noto criterio della differenza fra i netti patrimoniali determinati alla data di apertura della procedura concorsuale e alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.

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28/05/2026
Data sentenza: 03/05/2024
Numero: 816/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Carlo Bianchetti
Registro : RG – 6777 –  2019
Tribunale di Roma, 4 Agosto 2024
Sequestro conservativo e responsabilità degli amministratori: prosecuzione dell’attività in presenza di causa di scioglimento e mala gestio
In caso di fallimento di società di capitali, le azioni di responsabilità ex artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in...

In caso di fallimento di società di capitali, le azioni di responsabilità ex artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione esercitabile dal curatore, avente natura unitaria e inscindibile, cumulando profili contrattuali ed extracontrattuali. Nell’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, grava sull’attore la prova dell’inadempimento e del nesso causale, mentre incombe sugli amministratori dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso o l’adempimento diligente.

Gli amministratori rispondono dei danni derivanti dalla prosecuzione dell’attività d’impresa dopo la perdita del capitale sociale, quando non limitino la gestione a fini meramente conservativi, in violazione dell’art. 2486 c.c.

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26/05/2026
Data sentenza: 04/08/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Paolo Goggi
Registro : RG – 741 –  2024
Corte d'appello di Brescia, 13 Giugno 2026, n. 836/2024
Esclusione del socio e revoca dell’amministratore di società semplice
In tema di società semplice caratterizzata da un sistema di amministrazione congiunta, integra condotta ostruzionistica – contraria all’interesse sociale –...

In tema di società semplice caratterizzata da un sistema di amministrazione congiunta, integra condotta ostruzionistica - contraria all’interesse sociale - il rifiuto ingiustificato del socio-amministratore di prestare il proprio consenso al compimento di atti gestori indispensabili ai fini della conduzione dell’azienda, non già per ragioni oggettive di tutela della società, bensì unicamente in ragione di una mancanza di interesse nella gestione societaria, specie ove tali atti rientrino nella gestione ordinaria (quali ad esempio, il pagamento dei canoni di locazione e il saldo di fatture già emesse), e in considerazione di rapporti tra soci ormai deteriorati da tempo.

 

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24/05/2026
Data sentenza: 13/06/2026
Numero: 836/2024
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Magnoli
Relatore: Annamaria Laneri
Registro : RG – 198 –  2022
Tribunale di Milano, 13 Giugno 2026, n. 6041/2025
Responsabilità degli amministratori per documentazione contabile non veritiera
In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata ex art. 2476, comma 7, c.c., il dies a quo...

In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata ex art. 2476, comma 7, c.c., il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria va individuato nel momento in cui il danno si manifesta.

Deve escludersi la responsabilità dell’amministratore per i danni lamentati dagli ex soci (non amministratori) cedenti la loro quota al terzo acquirente, qualora questi ultimi abbiano consapevolmente concorso alla predisposizione e alla trasmissione alla controparte contrattuale di documentazione contabile non veritiera, risultando provata la loro piena conoscenza dell’effettiva situazione economico-patrimoniale della società al momento della cessione. In tale ipotesi, il pregiudizio economico patito dal terzo acquirente derivante dalla successiva rideterminazione giudiziale del prezzo di cessione, quale conseguenza dell’accertata responsabilità risarcitoria ex art. 1440 c.c. dei cedenti, non è causalmente imputabile all’amministratore, ma costituisce effetto diretto della condotta dolosa degli stessi soci inserendosi perciò in un quadro di responsabilità autonoma. Parimenti, non è configurabile un danno da perdita di chance in difetto della prova, anche presuntiva, dell’esistenza di una concreta ed effettiva possibilità di conseguire un diverso e più favorevole risultato economico, ove emerga che il prezzo originariamente pattuito fosse già superiore al valore reale della partecipazione sociale.

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24/05/2026
Data sentenza: 13/06/2026
Numero: 6041/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RG – 763 –  2023
Tribunale di Bari, 13 Giugno 2026
Sull’azione di responsabilità dei creditori verso l’amministratore privo di deleghe
In punto di prescrizione, deve essere richiamato il consolidato principio di diritto, per cui l’azione di responsabilità dei creditori sociali...

In punto di prescrizione, deve essere richiamato il consolidato principio di diritto, per cui l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società, ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare, a norma dell'art. 146 legge fall., è soggetta a prescrizione quinquennale, con termine decorrente dal momento dell'oggettiva percepibilità (da parte dei creditori) dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione). Tale circostanza non corrisponde allo stato di insolvenza, di cui all'art. 5 legge fall. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza. Siffatto onere non può essere soddisfatto mediante la generica deduzione, non confortata da utili elementi di fatto, per cui l'insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata già al momento della dichiarazione di fallimento della società, in quanto questo procedimento non è necessariamente determinato dall'eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, mentre la perdita integrale del capitale sociale implica la consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale.

La responsabilità dell'amministratore non è esclusa dal fatto di essere privo di deleghe. Invero, in base all'art. 2381, comma 6, c.c., gli amministratori privi di deleghe hanno l'obbligo di agire informati, il dovere di acquisire informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale; del pari, gli amministratori non esecutivi assumono un ruolo centrale nella governance della società, poiché a essi è affidato il compito di favorire l'assunzione di decisioni che, nelle materie di supervisione strategica, siano il frutto di un confronto effettivo.

La condotta dell'amministratore è punibile a titolo di colpa e il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, con limitazioni dell'indagine all'elemento oggettivo dell'illecito e alla suitas della condotta inosservante, con onere per il trasgressore di provare di avere agito in assenza di colpevolezza. Ciò non equivale ad accollare una responsabilità oggettiva in capo agli amministratori non esecutivi, dal momento che gli stessi sono perseguibili laddove ricorrano comunque sia la condotta d'inerzia, sia il fatto pregiudizievole antidoveroso, sia, ancora, il nesso eziologico tra i medesimi, sia, per l'appunto, la colpa, consistente nel non aver rilevato - colposamente - i segnali dell'altrui illecita gestione (pur percepibili con la diligenza della carica) e nel non essersi utilmente attivati al fine di evitare l'evento.

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23/05/2026
Data sentenza: 13/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Assunta Napoliello
Registro : RG – 5375 –  2025
Tribunale di Bologna, 6 Luglio 2024, n. 1638/2024
Responsabilità degli amministratori: clausola compromissoria, danno risarcibile e liquidazione in via equitativa
La clausola compromissoria statutaria che, in base al suo tenore letterale, si applica alle sole controversie tra soci (o alcuni...

La clausola compromissoria statutaria che, in base al suo tenore letterale, si applica alle sole controversie tra soci (o alcuni soci) e società, non si estende ai rapporti tra società e amministratori e, di conseguenza, non devolve agli arbitri la competenza in materia di azioni di responsabilità promosse nei confronti degli amministratori stessi; essa opera, invece, per le domande promosse contro i soci non amministratori, aventi a oggetto la violazione di clausole statutarie.

La clausola compromissoria contenuta in un patto parasociale, che devolve agli arbitri, inter alia, le controversie tra le parti e la società in relazione alle clausole del patto, radica la competenza arbitrale per tutte le domande che dipendono dal patto medesimo.
Il danno risarcibile derivante da atti di mala gestio od omessa cura dell’attività sociale non coincide con il fatturato, dovendo invece essere commisurato all’utile netto della società; la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammissibile solo ove sia provata l’esistenza del danno e il relativo nesso causale, non potendo supplire alla carenza di allegazione e prova del pregiudizio.

Il socio non ha l’obbligo di partecipare alle assemblee: la mera assenza non può di per sé essere qualificata come condotta ostruzionistica. Quanto all’amministratore, l’eventuale mancata partecipazione alle assemblee, pur rilevante sul piano dei doveri gestori, non legittima pretese risarcitorie in difetto di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio e del relativo nesso causale con l’inadempimento.

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29/04/2026
Data sentenza: 06/07/2024
Numero: 1638/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 9730 –  2020
Tribunale di Bologna, 13 Giugno 2026, n. 1840/2024
Responsabilità degli amministratori e dei sindaci: obblighi di verifica delle perizie di stima in sede di bilancio. Efficacia delle dimissioni non iscritte nel registro delle imprese e imputazione del danno da fideiussioni
Gli amministratori hanno l’obbligo ex art. 2423, co. 3 c.c. di verificare, in sede di redazione dei bilanci di esercizio,...

Gli amministratori hanno l'obbligo ex art. 2423, co. 3 c.c. di verificare, in sede di redazione dei bilanci di esercizio, (anche) i risultati delle perizie di valore asseverate allegate ai verbali di assemblea, al fine di garantire il rispetto dei principi di verità e correttezza. Tale obbligo discende dalla diligenza qualificata richiesta agli amministratori, ex art. 1176, co. 2, c.c., di svolgere il proprio incarico in ragione della peculiare prestazione loro affidata, con la conseguenza che l’assenza di rilievi critici da parte del presidente del collegio sindacale in sede assembleare non esonera gli amministratori dal dovere di procedere a valutare in autonomia le risultanze della perizia. Anche gli amministratori non delegati sono, infatti, tenuti ad agire in modo informato, ai sensi dell’art. 2381, co. 6, c.c. Parimenti, i sindaci, ai sensi dell’art. 2403 c.c., sono gravati dall’obbligo di vigilare sull’operato degli amministratori, anche con specifico riferimento alla verifica dei risultati delle perizie di stima.

Le dimissioni dalla carica di amministratore, in mancanza della relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2385, co. 3, c.c., non sono opponibili ai terzi in buona fede, ai sensi dell’art. 2193, co. 1, c.c.

La responsabilità per il danno conseguente al mancato pagamento delle garanzie grava unicamente sugli amministratori che rivestivano la carica alla data di stipula delle fideiussioni, restando esclusa quella degli amministratori che avevano cessato l’incarico in epoca antecedente.

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22/02/2026
Data sentenza: 13/06/2026
Numero: 1840/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D'Orazi
Registro : RG – 9214 –  2019
Tribunale di Milano, 1 Gennaio 1970
Insufficiente allegazione dei presupposti della responsabilità ex art. 2394 c.c. e rigetto del sequestro conservativo nei confronti degli amministratori
Va rigettata la richiesta di sequestro conservativo nei confronti degli amministratori della società qualora il creditore non abbia precisamente ricostruito...

Va rigettata la richiesta di sequestro conservativo nei confronti degli amministratori della società qualora il creditore non abbia precisamente ricostruito gli aspetti temporali in cui si sono succeduti i vari amministratori, i singoli atti, commissivi ed omissivi, dagli stessi compiuti, il nesso causale tra gli atti e il danno, nonché il danno stesso, rappresentando l’art. 2394 c.c. una fattispecie speciale della ordinaria azione ex art. 2043 c.c. per responsabilità extracontrattuale.

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19/02/2026
Data sentenza: 01/01/1970
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Nicola Fascilla
Registro : RG – 26904 –  2024
Tribunale di Bologna, 13 Giugno 2026, n. 3298/2024
Azione del curatore e responsabilità gestoria: danno da omessi versamenti e pagamenti extrasociali
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall., restano distinte l’azione sociale ex art. 2393 c.c....

Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall., restano distinte l’azione sociale ex art. 2393 c.c. e l’azione dei creditori ex art. 2394 c.c. Trattasi di azioni che conservano la loro originaria natura e disciplina. Gli amministratori rispondono ai sensi dell'art. 2476 c.c. dei danni derivanti da specifici atti di mala gestio compiuti nel periodo del loro incarico, ivi inclusi l’omesso versamento di tributi e contributi quando il pagamento sia possibile, con danno pari a sanzioni e interessi maturati, nonché i pagamenti privi di giustificazione o per finalità extrasociali o preferenziali, costituenti distrazioni e danno diretto al patrimonio sociale.

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16/02/2026
Data sentenza: 13/06/2026
Numero: 3298/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 15354 –  2022
Tribunale di Brescia, 13 Giugno 2026
Sequestro conservativo e responsabilità degli amministratori per prosecuzione indebita dell’attività
In tema di responsabilità degli amministratori, ai fini della concessione del sequestro conservativo a garanzia del credito risarcitorio, sussiste il...

In tema di responsabilità degli amministratori, ai fini della concessione del sequestro conservativo a garanzia del credito risarcitorio, sussiste il fumus boni iuris ove risulti, sia pur nei limiti della cognizione sommaria, la prosecuzione indebita e non meramente conservativa dell’attività d’impresa dopo l’erosione del capitale sociale, per omessa rilevazione della perdita del capitale e mancata adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2482-ter, comma 1, c.c.

Il periculum in mora è integrato dalla sproporzione tra l’entità del danno cagionato, determinabile secondo i criteri di cui all’art. 2486 c.c., che deve essere quantomeno pari alla differenza tra i netti patrimoniali, detratti i costi normalmente sostenuti, e il patrimonio degli amministratori, nonché dall’insufficienza oggettiva dei beni aggredibili rispetto al credito risarcitorio azionato, come risultante dalla documentazione prodotta.

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15/02/2026
Data sentenza: 13/06/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Davide Scaffidi
Registro : RG – 5937 –  2024
Tribunale di Brescia, 12 Aprile 2024, n. 4977/2024
Responsabilità degli amministratori: decorrenza prescrizione e criterio del deficit incrementale in caso di perdita del capitale
L’azione dei creditori sociali, pur quando sia esercitata dal curatore fallimentare, si prescrive nel termine di cinque anni; il termine...

L’azione dei creditori sociali, pur quando sia esercitata dal curatore fallimentare, si prescrive nel termine di cinque anni; il termine per l’esercizio dell’azione sociale rimane sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c. per tutto il tempo in cui l’amministratore è rimasto in carica.

L’omessa rilevazione della perdita del capitale sociale e la conseguente prosecuzione indebita dell’attività di impresa, con conseguente aggravio del deficit, comportano, a mente dell’art. 2486, comma 3 c.c., la responsabilità risarcitoria degli amministratori per un importo coincidente – di norma – con l’incremento del deficit patrimoniale (al netto dei cc.dd. costi normali di liquidazione), secondo il criterio della differenza fra i netti patrimoniali determinati alla data di apertura della procedura concorsuale e alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.

Il rimborso di finanziamenti soci (anche indiretti) eseguito ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 2467, comma 2 c.c. determina una fonte di responsabilità per l’amministratore aggiuntiva a quella relativa al deficit incrementale per aggravamento del dissesto.

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09/02/2026
Data sentenza: 12/04/2024
Numero: 4977/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Carlo Bianchetti
Registro : RG – 5634 –  2020
Tribunale di Bologna, 13 Giugno 2026
Impossibilità di funzionamento dell’assemblea ed inerzia dell’amministratore: competenza del tribunale a dichiarare la causa di scioglimento
Nel caso in cui sia stata provata l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea per non essere stata in grado di approvare i...

Nel caso in cui sia stata provata l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea per non essere stata in grado di approvare i bilanci d’esercizio, l’amministratore ha il dovere di accertare il verificarsi della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c..

Ove l’amministratore non provveda, spetta al Tribunale dichiarare la causa di scioglimento con decreto che dovrà essere iscritto nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dall’art. 2485, comma 2, c.c..

Considerate le ragioni dello scioglimento e cioè l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, è necessario procedere immediatamente alla nomina dei liquidatori senza convocare l’assemblea in quanto è stato dimostrata l’incapacità della stessa ad operare.

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05/02/2026
Data sentenza: 13/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 10500 –  2024
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