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Sentenze con tag: responsabilità dei liquidatori verso i creditori sociali

Tribunale di Venezia, 2 Ottobre 2025, n. 713/2025
Principi in tema di responsabilità di amministratori e liquidatori di società di capitali verso i creditori sociali
Per l’accoglimento dell’azione di responsabilità dell’amministratore per danni cagionati ai creditori sociali ex art. 2476 c.c. si richiede che il...

Per l’accoglimento dell’azione di responsabilità dell’amministratore per danni cagionati ai creditori sociali ex art. 2476 c.c. si richiede che il creditore dimostri la commissione di azioni od omissioni che abbiano arrecato pregiudizio all’integrità del patrimonio sociale e lo abbiano reso insufficiente al soddisfacimento del credito. Il risultato negativo di esercizio o l’insufficienza del patrimonio sociale non sono conseguenza immediata e diretta della mancata o dell’irregolare tenuta delle scritture contabili o della non veridicità del bilancio, ma del compimento da parte dell’amministratore di un atto di gestione contrario ai doveri di diligenza, prudenza, ragionevolezza e corretta gestione. L’amministratore deve sì dare conto di tale atto di gestione nelle scritture contabili e nel bilancio di esercizio, ma laddove ometta tale rilevazione non è necessariamente detto che sussista una perdita di gestione né che quest’ultima, laddove esistente, dipenda dall’irregolarità della tenuta dei registri contabili e della documentazione che l’impresa ha l’obbligo di conservare. In quest’ottica, è onere del creditore che afferma l’esistenza di una responsabilità dell’amministratore allegare specificamente e dimostrare l’atto o gli atti contrari ai doveri gravanti sull’amministratore, l’esistenza di tale atto, il suo carattere doloso o colposo e la sussistenza del danno al patrimonio sociale e la conseguente insufficienza di quest’ultimo a soddisfare le ragioni creditorie. Similmente, per configurare una responsabilità per la mancata attivazione di procedure concorsuali è necessaria una specifica allegazione della sussistenza dei presupposti per l’accesso a rimedi previsti dalla legge fallimentare e/o dal codice della crisi d’impresa ovvero una specifica individuazione della procedura concorsuale a cui la società avrebbe potuto accedere.
La responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c. è una responsabilità extracontrattuale, che presuppone la dimostrazione da parte del creditore: a) della sua qualità; b) della violazione da parte del liquidatore dei doveri impostigli dalla legge o dallo statuto; c) della sussistenza della colpa e del dolo; d) del nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno asseritamente sopportato. Per configurare una responsabilità del liquidatore, pertanto, è necessario che il creditore ricorrente dimostri che in fase di liquidazione la società era sufficientemente capiente per soddisfare del tutto o in parte il credito di cui è titolare e che lamenta non essere stato saldato dal liquidatore oppure che il liquidatore ha tenuto una condotta dolosa o colposa, commissiva o omissiva, con la quale non ha recuperato o conservato del patrimonio attivo anche nell’interesse dei creditori, quali ad esempio il compimento di atti distrattivi o dissipativi o il pagamento di creditori in violazione della par condicio creditorum.

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08/11/2025
Data sentenza: 02/10/2025
Numero: 713/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Fabio Doro
Registro : RI – 3985 –  2023
Tribunale di Roma, 18 Ottobre 2023
Presupposti e natura extracontrattuale della responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori insoddisfatti
La norma di cui all’art. 2495, co. 2, c.c. attribuisce efficacia costitutiva alla cancellazione dal registro delle imprese della società...

La norma di cui all’art. 2495, co. 2, c.c. attribuisce efficacia costitutiva alla cancellazione dal registro delle imprese della società in liquidazione, cui consegue che i creditori sociali eventualmente rimasti insoddisfatti potranno agire non già nei confronti della società, ma soltanto nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.

Per quanto attiene ai liquidatori, la responsabilità si fonda sulla prova di due presupposti, uno di natura oggettiva, relativo al mancato pagamento dei debiti sociali, e l’altro di natura soggettiva, consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo dei liquidatori, per cui la lesione dei diritti dei creditori si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, dei doveri legali e statutari.

Quanto alla natura, la responsabilità dei liquidatori è di matrice tipicamente extracontrattuale, in quanto deriva dalla lesione del diritto di credito del terzo. Come quella degli amministratori nei confronti dei creditori sociali, anche la responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori stessi è responsabilità da fatto illecito, disciplinata in via generale dall’art. 2043 c.c., che trova soltanto un richiamo, senza alcuna mutazione di fondamento, nell’art. 2495 c.c. Infatti, l’obbligo di procedere al pagamento dei creditori vincola il liquidatore nei confronti della società in liquidazione, è inerente al suo incarico di liquidatore e non può confondersi con l’obbligo che vincola la società debitrice nei confronti del proprio creditore.

La natura extracontrattuale della responsabilità dei liquidatori per omesso pagamento dei debiti della società estinta non è scevra di conseguenze in ordine al regime probatorio: proprio in ragione di tale inquadramento, ricade sul creditore che agisca in giudizio per far valere la responsabilità del liquidatore l’onere probatorio in relazione all’esistenza del credito, all’inadempimento da parte della società e, in particolare, alla condotta dolosa o colposa del liquidatore, oltre al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito. In altre parole, il creditore sociale rimasto insoddisfatto che intenda agire nei confronti del liquidatore ha l’onere di provare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che sia stata invece distribuita ai soci, oppure la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo.

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15/04/2024
Data sentenza: 18/10/2023
Registro : RG – 56853 –  2020
Tribunale di Catania, 20 Febbraio 2018
Responsabilità di liquidatori e soci di s.r.l. ex art. 2495 ed ex art. 2476 c.c.
Dopo la cancellazione, la responsabilità di soci e liquidatori nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti ex art. 2495, comma 2, c.c....

Dopo la cancellazione, la responsabilità di soci e liquidatori nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti ex art. 2495, comma 2, c.c. assorbe quella ex art. 2476 c.c.

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16/06/2018
Data sentenza: 20/02/2018
Registro : RG – 9514 –  2015
Tribunale di Roma, 24 Giugno 2016
Natura extracontrattuale della responsabilità dei liquidatori. Onere della prova.
 La responsabilità dei liquidatori di società di capitali si fonda sulla prova di due presupposti, uno di natura oggettiva, relativo...
 La responsabilità dei liquidatori di società di capitali si fonda sulla prova di due presupposti, uno di natura oggettiva, relativo al mancato pagamento dei debiti sociali, e l’altro di natura soggettiva, consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo dei liquidatori, per cui la lesione dei diritti dei creditori si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, dei doveri legali e statutari.

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10/01/2017
Data sentenza: 24/06/2016
Registro : RG – 65722 –  2013
Tribunale di Milano, 7 Aprile 2015
In tema di prescrizione dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. esercitata dal curatore fallimentare
L’azione di responsabilità contro gli amministratori, esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall., cumula in sé le diverse azioni...

L'azione di responsabilità contro gli amministratori, esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore rispettivamente della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare l'istanza risarcitoria tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma una volta effettuata la scelta, nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata. (altro…)

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07/10/2015
Data sentenza: 07/04/2015
Registro : RG – 31938 –  2011
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