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Sentenze con tag: responsabilità dell'amministratore

Tribunale di Milano, 13 Giugno 2026
Revoca dell’amministratore a seguito di denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c.
Risulta configurabile una grave irregolarità gestoria, pregiudizievole degli interessi della società, allorquando la professionalità in sé dell’amministratore non risulta in...

Risulta configurabile una grave irregolarità gestoria, pregiudizievole degli interessi della società, allorquando la professionalità in sé dell’amministratore non risulta in linea con i doveri gestori oggi predicati dall’art.2086 cc secondo il quale “L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

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22/05/2026
Data sentenza: 13/06/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RVG – 2776 –  2025
Tribunale di Catanzaro, 13 Giugno 2026, n. 1686/2025
Responsabilità solidale dell’amministratore di diritto per atti di gestione dell’amministratore di fatto
L’inerzia dell’amministratore di diritto che abbia omesso le attività, anche di controllo, nei confronti del terzo che si è ingerito...

L’inerzia dell’amministratore di diritto che abbia omesso le attività, anche di controllo, nei confronti del terzo che si è ingerito nell’attività gestoria, vale di per sé a fondare la sua responsabilità anche per distrazioni o sottrazioni di risorse sociali poste in essere dal terzo senza l’opposizione del soggetto che per legge è tenuto a preservare l ’integrità del patrimonio sociale e la destinazione dello stesso all’attività d’impresa. L’accettazione dell’incarico di amministratore comporta infatti l’assunzione di un generale dovere di vigilanza sull’andamento della società e di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o per attenuarne le conseguenze dannose , con la conseguenza che l’amministratore di diritto è sotto il profilo causale necessario compartecipe e sotto il profilo giuridico corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che abbia lasciato compiere all’amministratore di fatto: ne deriva, ove quest’ultimo arrechi pregiudizio al patrimonio sociale, che la responsabilità dell’atto dannoso è ascrivibile in via solidale anche all’amministratore di diritto.

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14/05/2026
Data sentenza: 13/06/2026
Numero: 1686/2025
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Ottavia Urto
Registro : RG – 2458 –  2016
Tribunale di Bologna, 9 Dicembre 2025
Responsabilità dell’amministratore per prelievi ingiustificati dalle casse sociali – Rilevanza indiziaria della sentenza penale di patteggiamento
L’amministratore che dispone in proprio favore, senza autorizzazione e oltre i limiti del proprio potere di autonomia di spesa, di...

L'amministratore che dispone in proprio favore, senza autorizzazione e oltre i limiti del proprio potere di autonomia di spesa, di somme tratte dal conto corrente della società – mediante emissione di assegni circolari privi di giustificazione e di un bonifico la cui causale («saldo compenso amministratore più servizi vari») resta priva di oggettivi riscontri, atteso che i «servizi vari» rimangono imprecisati e nulla dimostra il diritto dell'amministratore al compenso che si è autonomamente attribuito – è responsabile ai sensi dell'art. 2476 c.c. per violazione dei doveri di diligente gestione e di conservazione del patrimonio sociale, e deve risarcire alla società il danno corrispondente ai prelievi ingiustificati.

La sentenza penale di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per appropriazione indebita dei medesimi importi integra un elemento indiziario di responsabilità civile dell'amministratore nei confronti della società.

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22/04/2026
Data sentenza: 09/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 1655 –  2023
Tribunale di Brescia, 4 Agosto 2025, n. 1432/2025
Responsabilità dell’amministratore e del liquidatore per aggravamento del dissesto patrimoniale della società
La violazione degli obblighi gravanti sull’amministratore e sul liquidatore non attiene alla mancata messa in liquidazione della società e alla...

La violazione degli obblighi gravanti sull’amministratore e sul liquidatore non attiene alla mancata messa in liquidazione della società e alla conseguente prosecuzione dell’attività d’impresa, bensì all’indebita protrazione della fase liquidatoria in assenza di una ragionevole aspettativa di conclusione in bonis.

In tale contesto, tutto il debito maturato successivamente alla messa in liquidazione costituisce danno per il patrimonio sociale, secondo uno schema affine a quello di cui all’art. 2486, terzo comma, c.c., senza possibilità di detrarre i costi di liquidazione evitabili mediante la tempestiva presentazione dell’istanza di fallimento in proprio.

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07/03/2026
Data sentenza: 04/08/2025
Numero: 1432/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Angelica Castellani
Registro : RG – 12178 –  2020
Tribunale di Brescia, 13 Giugno 2026, n. 1158/2025
Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. e azione individuale del terzo ex art. 2476, co. 7, c.c.: limiti
In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata, l’azione individuale del terzo prevista dall’art. 2476, comma settimo, c.c....

In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata, l’azione individuale del terzo prevista dall’art. 2476, comma settimo, c.c. presuppone la deduzione e la prova di una condotta dolosa o colposa dell’amministratore che integri un quid pluris rispetto al colpevole inadempimento della società alle obbligazioni contrattualmente assunte. La dazione di somme di denaro dal mandante al mandatario, determinando la confusione del denaro nel patrimonio della società, non comporta di per sé una distrazione imputabile all’amministratore, ove l’omesso riversamento delle somme al terzo si risolva nel solo inadempimento della società, la cui imputazione all’organo gestorio, in difetto di autonoma condotta illecita, si porrebbe in contrasto con il principio di autonomia patrimoniale delle società di capitali.

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24/02/2026
Data sentenza: 13/06/2026
Numero: 1158/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Carlo Bianchetti
Registro : RG – 1118 –  2021
Tribunale di Ancona, 11 Maggio 2024
Responsabilità dell’amministratore per irregolarità del bilancio e limiti al sequestro conservativo
Il sequestro conservativo di cui all’art. 671 cpc è strumento predisposto a garanzia di crediti pecuniari attuali, ovverosia non ipotetici...

Il sequestro conservativo di cui all’art. 671 cpc è strumento predisposto a garanzia di crediti pecuniari attuali, ovverosia non ipotetici ed eventuali, tanto da risultare strumentale solo ad azioni di merito aventi ad oggetto domande di condanna al pagamento di somme di danaro, non essendo infatti ammissibile se finalizzato ad una domanda di mero accertamento.

La mera irregolarità formale nella redazione del bilancio non è fonte di responsabilità risarcitoria dell’amministratore, in quanto tale condotta non causa un danno patrimoniale alla società, avendo invero il bilancio solo la funzione di fornire, in chiave conoscitiva per i soci, i terzi ed in generale il mercato, la fotografia del quadro patrimoniale, finanziario ed economico della società in un dato momento.

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22/02/2026
Data sentenza: 11/05/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Francesca Perlini
Registro : RG – 4313 –  2024
Tribunale di Bologna, 13 Giugno 2026, n. 2174/2025
Responsabilità dell’amministratore per distrazione di somme nelle società di capitali
Risponde ex art. 2476 c.c. l’amministratore della società che distrae dal patrimonio sociale somme di denaro tramite incasso di assegni...

Risponde ex art. 2476 c.c. l’amministratore della società che distrae dal patrimonio sociale somme di denaro tramite incasso di assegni circolari intestati alla società e prelievi ingiustificati dal conto sociale, risultando tenuto alla restituzione integrale delle somme sottratte, oltre interessi legali, a prescindere da dissidi personali o rivendicazioni di compensi non provati.

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07/02/2026
Data sentenza: 13/06/2026
Numero: 2174/2025
Carica: Presidente
Giudice: Antonio Costanzo
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 1642 –  2023
Tribunale di Milano, 1 Agosto 2025, n. 49/2025
Azione di responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare nei confronti dell’amministratore di fatto e del liquidatore
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L.F. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393...

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 L.F. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali.

Nelle azioni di responsabilità ex art. 146 L.F. spetta alla Curatela allegare l’inadempimento, ovvero indicare il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri degli amministratori posti dalla legge o dallo statuto, e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere degli amministratori contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell’esatto adempimento.

Dei danni provocati dalla società è chiamato a rispondere l’amministratore di fatto, ovvero colui che in assenza di una formale investitura esercita in modo continuativo e significativo i potere tipici inerenti alla qualifica e alla funzione di amministratore [nel caso di specie il soggetto ritenuto amministratore era rimasto l’unico autorizzato ad operare sui conto della società a poter disporre dei denari della società]. Parimenti dei danni al patrimonio sociale risponde il liquidatore che ai sensi dell’art. 2489 c.c. ha il potere-dovere positivo di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società in modo da evitare la dispersione del patrimonio sociale, e ciò a condizione che sia provata la riconducibilità causale del danno alla condotta omissiva del liquidatore [nel caso di specie ritenuto responsabile in quanto non ha posto in essere alcuna attività, accettando passivamente che la società venisse gestita dall’amministratore di fatto].

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13/07/2025
Data sentenza: 01/08/2025
Numero: 49/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 1821 –  2020
Tribunale di Venezia, 23 Gennaio 2025, n. 393/2025
Azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore e dell’esperto stimatore
L’art. 2500 ter, 2° comma cc impone che, in caso di trasformazione della società da società di persone a società...

L’art. 2500 ter, 2° comma cc impone che, in caso di trasformazione della società da società di persone a società di capitali, il capitale sociale venga determinato sulla base degli elementi dell’attivo e del passivo e risulti da relazione di stima, redatta ai sensi dell’art. 2465 cc per le società a responsabilità limitata. La norma in esame mira a garantire l’integrità del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione. Da ciò discende che la relazione di stima riveste sia funzione valutativa di tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica a valori correnti, cioè di mercato, ma anche funzione certificativa dell’esistenza dei valori del patrimonio sociale. Risponde pertanto del danno provocato ai creditori l'esperto stimatore che abbia falsamente attestato in sede di trasformazione la presenza di un patrimonio netto positivo e così consentito l'occultamento della situazione di scioglimento.

L’art. 2485 cc prevede che gli amministratori debbano senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dalla legge, essendo in caso di ritardo o di omissione responsabili per il danno cagionato alla società ed ai creditori. La norma citata impone agli organi gestori un particolare onere di diligenza nell’accertare “senza indugio” la causa di scioglimento della società ivi compresa la perdita del capitale sociale, imponendosi agli amministratori di verificare nel corso dell’esercizio sociale che l’andamento economico e patrimoniale della società sia tale da non determinare la causa di scioglimento indicata.

Chi agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2486 c.c., ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni.

Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate.
Il limite del risarcimento va contenuto alle normali conseguenze dell’inadempimento e il danno non può eccedere il rischio assunto dal debitore in relazione alla concreta operazione negoziale intrapresa.

Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis, quale deroga convenzionale all'art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c., comma 2, ma alla verifica, ai sensi del comma 1 della norma, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.

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05/05/2025
Data sentenza: 23/01/2025
Numero: 393/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Chiara Campagner
Registro : RG – 6059 –  2019
Tribunale di Venezia, 9 Gennaio 2024
Sui presupposti dell’azione di responsabilità dell’amministratore
Nell’ambito dell’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori, ai fini della risarcibilità del preteso danno, l’attore, oltre ad allegare, specificamente...

Nell'ambito dell'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori, ai fini della risarcibilità del preteso danno, l'attore, oltre ad allegare, specificamente l’inadempimento dell’amministratore, deve anche allegare e provare l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico. La curatela è quindi tenuta a provare la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita denunciata e il danno lamentato, ed altresì a dimostrare l'entità del danno stesso.

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22/08/2024
Data sentenza: 09/01/2024
Registro : RG – 12333 –  2023
Tribunale di Milano, 30 Gennaio 2024
Data sentenza: 30/01/2024
Registro : RG – 27291 –  2021
Tribunale di Roma, 3 Novembre 2023
Azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di s.r.l. per atti di mala gestio
Per effetto del fallimento di una società di capitali, le  diverse fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt....

Per effetto del fallimento di una società di capitali, le  diverse fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un’unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all’esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell’art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità contrattuale di questi verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali.

Per gli amministratori di una società a responsabilità limitata, al pari di quelli delle società per azioni, è richiesta non la generica diligenza del mandatario (art. 1710 c.c.), cioè quella tipizzata nella figura dell’uomo medio, ma quella desumibile in relazione alla natura dell’incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall’art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista.

All’amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, o le modalità e circostanze di tali scelte, ma solo l’omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

Il risarcimento del danno cui è tenuto l’amministratore, ai sensi dell’art. 2476 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell’evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva.

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02/04/2024
Data sentenza: 03/11/2023
Registro : RG – 24643 –  2019
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