Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: responsabilità processuale aggravata

Corte d'appello di Venezia, 24 Ottobre 2026, n. 107/2024
Finanziamento per l’acquisto di obbligazioni convertibili e aggiramento del divieto di assistenza finanziaria
Il divieto di assistenza finanziaria dell’art. 2358 c.c. si estende al finanziamento concesso dalla banca per l’acquisto di obbligazioni convertibili...

Il divieto di assistenza finanziaria dell’art. 2358 c.c. si estende al finanziamento concesso dalla banca per l’acquisto di obbligazioni convertibili da essa emesse [con facoltà di conversione riservata all’emittente, poi esercitata nell’ambito di un aumento di capitale richiesto dall’autorità di vigilanza], perché il prestito concesso per l’acquisto di tali obbligazioni, strumento per aumentare il capitale sociale, rappresenta un mezzo indiretto per finanziare l’acquisto di azioni, e la norma vieta di accordare prestiti «direttamente o indirettamente». Non si tratta di estendere analogicamente il divieto, ma di riconoscere l’estensione della fattispecie testuale, e comunque l’art. 1344 c.c. impedisce che il divieto sia aggirato mediante finanziamenti per l’acquisto di titoli destinati a essere convertiti in azioni.

La domanda di accertamento negativo del debito verso la banca va individuata considerando l’atto di citazione nel suo complesso e non soltanto il tenore letterale delle conclusioni, sicché è tempestiva quando il risultato perseguito fin dall’origine era l’accertamento di non essere debitore della banca e la compensazione era solo uno dei mezzi prospettati per conseguirlo; la successiva precisazione della domanda dopo la riassunzione del processo nei confronti della liquidazione coatta amministrativa non ne costituisce modifica, e sarebbe comunque ammissibile in ragione dell’evento interruttivo.

Il collegamento negoziale tra il finanziamento e l’acquisto di titoli della banca finanziatrice può essere provato con testimoni e presunzioni, e la prova orale non incontra il limite dell’art. 2722 c.c. quando verte non su patti aggiunti o contrari ai contratti, ma sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della banca e sulle loro richieste, cioè su elementi fattuali esterni ai negozi, idonei a dimostrarne il collegamento e il significato dell’operazione economica [finanziamento contabilizzato come fittizio «finanziamento export», utilizzabile esclusivamente per il pagamento dei titoli, rinnovato e trasformato in un affidamento per «elasticità di cassa» in occasione dell’aumento di capitale, senza che la banca ne chiedesse mai il rimborso né il pagamento degli interessi]. Non rileva che il cliente fosse già socio della banca e possessore di sue azioni, né la mancata previsione contrattuale di un vincolo di utilizzo del finanziamento.

Quando il giudice ha compensato parzialmente le spese di lite non vi è spazio per una condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., né può ravvisarsi mala fede nella resistenza in giudizio della procedura [a fronte della condotta del cliente che si era prestato ad acquistare titoli della banca con denaro da essa fornito, nella speranza di un guadagno senza rischio].

Le spese dei terzi chiamati in causa [società cessionarie di attività della banca, rivelatesi estranee ai rapporti controversi] restano a carico dell’attore soccombente nei loro confronti, che ne ha chiesto la chiamata senza accertare preventivamente quale di esse avesse eventualmente acquistato i crediti controversi.

L’art. 83, comma 3, t.u.b., per cui contro la banca in liquidazione coatta amministrativa non può essere promossa né proseguita alcuna azione, va interpretato conformemente all’art. 52 l. fall., nel senso che divengono improcedibili soltanto le pretese creditorie o restitutorie esercitate in giudizio, e non le domande di accertamento della nullità o di annullamento di contratti con cui non si faccia valere un diritto alla restituzione di somme, perché una diversa lettura si risolverebbe in un’immunità giudiziaria della banca insolvente in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dato che la verifica dello stato passivo ha a oggetto soltanto i crediti verso l’impresa insolvente e non l’accertamento negativo dei crediti di questa verso i terzi né le invalidità negoziali. Le domande proposte contro la banca poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa restano dunque procedibili se non sono idonee a incidere sulla formazione dello stato passivo.

L’accertamento negativo del debito derivante da un finanziamento collegato all’acquisto di titoli della banca finanziatrice non presuppone una compensazione tra il debito di restituzione del cliente e il suo credito restitutorio per il prezzo dei titoli, che attrarrebbe la controversia alla cognizione del tribunale della procedura, perché la nullità dell’intera operazione, unitariamente considerata in ragione del collegamento negoziale, comporta che il finanziamento si consideri mai utilizzato, sicché non sorge alcuna obbligazione restitutoria del cliente e i titoli restano nella titolarità della banca; solo in senso atecnico può parlarsi di compensazione, per indicare l’elisione contabile delle reciproche obbligazioni. Sussiste pertanto l’interesse ad agire del cliente, perché la domanda di nullità comporta l’accertamento negativo del debito.

Il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie previsto dall’art. 2358 c.c. si applica, in forza del richiamo dell’art. 2519, comma 1, c.c., anche alle società cooperative e quindi alle banche popolari, perché l’esigenza di assicurare a tutela dei creditori l’effettiva consistenza del capitale, che si accresce solo fittiziamente se le azioni sono sottoscritte con denaro messo a disposizione dalla stessa società, permane immutata anche per tali società. Il divieto, diretto alla tutela dell’effettività del patrimonio sociale, va inteso in senso ampio e colpisce qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, anteriore o successiva all’acquisto, legata da un nesso strumentale all’acquisto di azioni proprie.

In mancanza delle condizioni previste dall’art. 2358, commi 2 e seguenti, c.c. [autorizzazione dell’assemblea straordinaria sulla base di una relazione degli amministratori, rispetto del limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, iscrizione di una riserva indisponibile], il divieto di assistenza finanziaria comporta ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, dell’acquisto dei titoli della banca finanziatrice, a prescindere dalla responsabilità degli amministratori. È irrilevante che la banca disponesse di riserve sufficienti se non le ha rese indisponibili, e la nullità non può essere esclusa adducendo che essa pregiudicherebbe il patrimonio sociale, perché il pregiudizio deriva dal finanziamento illecito e non dalla nullità che lo sanziona.

Leggi tutto
23/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 107/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Alessandro Rizzieri
Registro : RG – 1188 –  2021
Corte d'appello di Ancona, 24 Ottobre 2026, n. 648/2024
Danno indiretto del socio di s.r.l. per diminuzione di valore della quota ceduta
La diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituisce danno diretto del socio risarcibile ai sensi dell’art. 2476, comma...

La diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituisce danno diretto del socio risarcibile ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., perché la quota è un bene distinto dal patrimonio sociale e il suo valore reale si calcola in base al patrimonio netto della società, sicché la sua riduzione è soltanto una conseguenza indiretta ed eventuale del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale dalla condotta dell’amministratore. Il principio vale anche quando [il socio abbia ceduto la quota prima di proporre la domanda e lamenti come danno il minor prezzo ricavato dalla cessione], perché il pregiudizio resta individuato nel solo minor valore della quota ceduta; del pari, la mancata percezione degli utili non costituisce danno diretto, perché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino alla delibera di distribuzione.

Non sussiste un danno risarcibile del socio per le imposte versate a seguito dell’adesione al processo verbale di constatazione che ha accertato a suo carico un maggior reddito derivante da [costi per sponsorizzazioni non inerenti sostenuti dalla società per iniziativa dell’amministratore], quando le stesse condotte abbiano comportato in favore del socio l’acquisizione di un maggior reddito superiore all’importo delle imposte versate.

La condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. presuppone che l’appello sia stato proposto con dolo o colpa grave e che il giudizio abbia arrecato alla controparte conseguenze pregiudizievoli diverse dalle spese processuali.

Leggi tutto
17/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 648/2024
Carica: Presidente
Giudice: Annalisa Gianfelice
Relatore: Paola De Nisco
Registro : RG – 591 –  2022
Corte d'appello di Brescia, 24 Ottobre 2026, n. 297/2024
Azione ex art. 2395 c.c. per informazioni ingannevoli sull’aumento di capitale e nesso causale
Il socio che chiede ai sensi dell’art. 2395 c.c. il risarcimento del danno subito per effetto di una condotta decettiva...

Il socio che chiede ai sensi dell’art. 2395 c.c. il risarcimento del danno subito per effetto di una condotta decettiva degli amministratori [che lo abbiano indotto a sottoscrivere un aumento di capitale prospettandone una destinazione diversa da quella effettiva] deve provare la condotta dolosa o colposa degli amministratori, la falsità delle informazioni ricevute, il ruolo decisivo di tali informazioni nella determinazione di compiere l’atto lesivo, il danno e il nesso causale. Il nesso causale è escluso quando [il socio, attraverso il presidente del proprio consiglio di amministrazione che presiedeva anche quello della partecipata, disponeva di tutte le informazioni utili e i bilanci della partecipata ne evidenziavano il costante peggioramento].

L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore non è esperibile quando il danno lamentato costituisce il mero riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, perché l’art. 2395 c.c. esige che il socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene alla società. Il capitale è un bene della società e non dei soci, le somme versate in sede di aumento confluiscono in esso, e dalle perdite del capitale i soci subiscono soltanto un danno riflesso, consistente nella diminuzione di valore della partecipazione.

La dichiarazione della parte di non contestare i capitoli di prova e i documenti prodotti dalla controparte con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. rende pacifici, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., i fatti in essi rappresentati, e non rileva la successiva deduzione secondo cui tali fatti non avrebbero potuto formare oggetto di prova.

La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.c. va rigettata in assenza di allegazione degli elementi di fatto necessari a identificare concretamente il danno e a consentirne la liquidazione, anche equitativa.

Leggi tutto
17/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 297/2024
Carica: Presidente
Giudice: Maria Tulumello
Relatore: Vittoria Gabriele
Registro : RG – 1323 –  2021
Tribunale di L'Aquila, 24 Ottobre 2026, n. 465/2024
Nullità della clausola compromissoria statutaria e incompetenza della sezione imprese per le società di persone
È nulla, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 5/2003, la clausola compromissoria, anche per arbitrato irrituale, contenuta nello statuto di...

È nulla, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 5/2003, la clausola compromissoria, anche per arbitrato irrituale, contenuta nello statuto di una società, anche di persone, che rimetta la nomina degli arbitri in via principale ai soci e, solo in caso di disaccordo, al presidente del tribunale, quando non sia stata adeguata entro i termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies disp. att. c.c. Non può accogliersi la tesi del doppio binario, secondo cui l’arbitrato previsto da tali clausole si convertirebbe in arbitrato di diritto comune, perché la nullità è posta a garanzia del principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.

Non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 168/2003, la controversia promossa dall’ex socio accomandante nei confronti di una società in accomandita semplice per ottenere la consegna della documentazione costituente il rendiconto, perché le società di persone non sono comprese tra quelle indicate dalla norma e la controversia non presenta profili di connessione con le cause di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo. L’incompetenza della sezione specializzata ha natura funzionale per materia, sicché non trova applicazione l’onere di indicare il giudice ritenuto competente, previsto dall’art. 38 c.p.c. per l’incompetenza per territorio.

La domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.c., pur caratterizzata da una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi dell’iniziativa giudiziale, richiede comunque una sia pur generica allegazione della direzione dei danni subiti.

Leggi tutto
17/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 465/2024
Carica: Presidente
Giudice: Elvira Buzzelli
Relatore: Jolanda Di Rosa
Registro : RG – 2449 –  2022
Tribunale di Ancona, 24 Ottobre 2026
La protezione del marchio non registrato (c.d. marchio di fatto) è subordinata al riconoscimento di una notorietà qualificata del segno
Il difensore è abilitato a proporre querela di falso secondo le peculiari modalità previste dall’art. 121 cod. proc. civ., purché...

Il difensore è abilitato a proporre querela di falso secondo le peculiari modalità previste dall'art. 121 cod. proc. civ., purché la normale procura speciale contenga l'espressa indicazione dell'attività da svolgere ovvero la sottoscrizione dell'atto ad opera della parte, allo scopo di garantire l'esigenza di richiamare l'attenzione della stessa e rendere incontrovertibile la sua consapevolezza e volontà di porlo in essere. La procura speciale conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, cod. proc civ. è utile alla proposizione della querela di falso in via incidentale quando il suo contenuto riporti l'espressa indicazione dell'attività da svolgere e dia conto in questo modo della consapevolezza e volontà della parte di presentare la querela di falso.

La proposizione della querela di falso incidentale è inammissibile nel corso del procedimento cautelare, atteso che l’accertamento incidenter tantum derivante dalla proposizione della querela di falso ed implicante un’attività cognitiva piena è incompatibile con la struttura del procedimento cautelare, ispirato ai canoni di celerità, immediatezza e sommarietà. La sede naturale per proporre la querela di falso è il giudizio di merito come espressamente richiesto dall’art. 221 c.p.c che offre alla parte la proposizione in via principale ovvero incidentale nel corso dell’ordinario giudizio di merito.

L'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempre che la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto.

La riproduzione di quanto ha formato o poteva formare oggetto di brevetto per modello di utilità od ornamentale non può, di per sé, integrare normalmente gli estremi della concorrenza sleale per imitazione servile, essendo necessario, per la sussistenza di questa, che la presentazione della merce - in base ad un esame comparativo di prodotti similari in relazione al grado di diligenza e di capacita del consumatore medio, cui la merce stessa è destinata - risulti attuata in maniera tale da poter trarre in inganno il consumatore medesimo, di guisa che egli, volendo acquistare la merce di un determinato produttore, possa confonderla con quella di un suo concorrente. L'imitazione servile del prodotto dell'impresa concorrente può configurare, qualora ricorrano certi presupposti, un atto di concorrenza sleale, e determinare l'obbligazione del risarcimento del danno pur se il prodotto imitato non costituisca oggetto di privativa o di valida privativa. In tema di concorrenza sleale […], al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo, quindi, conto che, quanto minore è l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un'attenzione riflessiva, e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente. Per costituire un atto di concorrenza sleale, in conclusione, l’imitazione deve riguardare forme esteriori che, per la loro originalità e novità, costituiscono l’individualità di un prodotto e ne denotano la provenienza di fronte alla specifica clientela cui esso è destinato. Non rilevano invece quali imitazioni servili le ipotesi in cui vengano imitate forme prive di originalità, cioè forme comuni o standardizzate, o che siano indispensabili al funzionamento del prodotto, ovvero rispondano ad esigenze di tipo tecnico.

La condotta tipica di concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui, ai sensi dell'art. 2598, comma 1, n. 2 c.c., ricorre - secondo principio già enunciato da questa Corte - quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. Gli atti di appropriazione di pregi si distinguono dagli atti di confusione, in quanto l'illecito sviamento della clientela da essi causato si realizza non a seguito della confusione di identità tra prodotti od attività di imprese distinte, bensì esclusivamente ingenerando nel pubblico la convinzione che un prodotto od un'impresa abbiano le stesse qualità e pregi di quella concorrente. Il divieto di appropriazione di pregi posto dall'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c. intende impedire non propriamente l'inganno del consumatore in ordine alla qualità del prodotto o di un'impresa, ma, ancor prima, la decettività del riferimento, il quale suggestivamente mutui, da un'esperienza che il consumatore ha fatto con riguardo ad altro prodotto od altra impresa, un risultato positivo, che, invece, il consumatore deve ancora sperimentare per il nuovo prodotto o impresa. L'imprenditore concorrente «si appropria di pregi» di un'altra impresa, secondo la fattispecie dell'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c., in quanto operi, dunque, in una comunicazione destinata a terzi, una c.d. auto-attribuzione di qualità, peculiarità o caratteristiche riconosciute all'altrui impresa. In tal modo, invero, egli riferisce a sé, mediante il mezzo pubblicitario, caratteri di prodotti, di servizi o dell'impresa altrui, ma come se si trattasse di prodotti, servizi o caratteri già facenti parte della propria attività d'impresa, così appropriandosi dell'attività di un terzo e cagionando nella potenziale clientela un indebito accreditamento, rispetto ad attività, servizi o prodotti non corrispondenti all'effettiva attività realizzativa svolta fino a quel momento. La condotta di "appropriazione di pregi", contemplata dall'art. 2598, comma 1, n. 2 c.c., consiste anche nell'operare vanto a proprio favore con riguardo a caratteristiche dell'impresa, mutuate, però, da quelle di un altro imprenditore, e ciò tutte le volte in cui, secondo la ratio della disposizione, detto vanto abbia l'attitudine di fare indebitamente acquisire meriti non posseduti, realizzando così una concorrenza sleale per appropriazione di pregi (il c.d. agganciamento), che è atto illecito di mero pericolo, ai sensi della norma predetta.

Per poter invocare la tutela di cui all’art. 2598 cc, il logo utilizzato come segno distintivo dell’attività di un’impresa è considerato valido marchio di fatto, qualora sia riscontrato:
1. il suo carattere distintivo: occorrendo cioè verificare la sussistenza di un sufficiente carattere individualizzante, idoneo ad indicare l’origine imprenditoriale dei beni o servizi offerti dalla titolare;
2. l’uso effettivo e continuo (né precario, né occasionale), indice dell’intenzione di destinare detto segno a marchio per i prodotti e servizi dalla stessa offerti;
3. la notorietà non puramente locale, dalla quale si desuma la conoscenza effettiva del segno da parte della clientela interessata, derivante dalla rilevante ed apprezzabile diffusione nel segmento di mercato di riferimento anche grazie ad iniziative pubblicitarie che abbiano contribuito a rafforzare la sua diffusione e la sua notorietà.

Va infatti sempre tenuto presente che ciò che rileva in relazione al potere invalidante e alla tutela dei marchi di fatto è l’ambito della loro notorietà qualificata nel senso anzidetto ovvero la percezione del segno come marchio da parte del pubblico: è necessario quindi che nel pubblico di riferimento il segno sia percepito in funzione distintiva di un dato bene o servizio di un determinato imprenditore. La genesi di un marchio di fatto non si ricollega, automaticamente ed esclusivamente, al suo uso, pur protratto ed esclusivo, ma richiede la prova che tale uso gli abbia attribuito “notorietà”, ossia abbia determinato il diffuso radicamento della forza distintiva del segno nella percezione dei consumatori. A tal fine, occorre, dunque, accertare che il segno abbia acquisito, in forza della sua utilizzazione, la funzione di strumento di comunicazione, distintivo della provenienza del prodotto e del servizio, e, quindi, delle caratteristiche, anche qualitative, dello stesso. A tal fine non è sufficiente fornire la prova che il prodotto è stato posto sul mercato, sia pure in quantità rilevanti, ma occorre anche provare che il marchio abbia acquisito un sufficiente grado d’individualità e distintività, tanto da richiamare al consumatore la sua origine e da comportare un rischio di confusione ove da altri imitata. La tutela del marchio non registrato (cosiddetto marchio di fatto) trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico. Perché l'uso di fatto di un marchio d'impresa non registrato goda della tutela prevista dagli artt. 2571 c.c. e 9 R.D. 21 giugno 1942, n. 929, nei limiti della sua concreta diffusione, è necessario che il marchio stesso abbia carattere distintivo e possieda i requisiti di novità ed originalità propri di quello registrato, e la relativa indagine, traducendosi in un apprezzamento di fatto, è rimessa al giudice del merito ed è sottratta al sindacato in sede di legittimità se fondata su motivazione giuridicamente corretta e logicamente congrua. Il fatto costitutivo della protezione del segno non registrato va individuato nella notorietà qualificata del segno conseguente al suo uso. Occorre quindi accertare – per poter ritenere noto il marchio di fatto- che il predetto sia percepito come segno distintivo da parte del consumatore finale e varia perciò a seconda della natura e/o dei servizi contrassegnati.

In tema di marchi, ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni utilizzati dall'imprenditore per contraddistinguere i propri prodotti e servizi, in modo da consentire l'immediata individuazione della loro provenienza, differenziandoli da quelli dei concorrenti, occorre fare riferimento alla capacità percettiva non del pubblico in genere, ma di quella particolare categoria di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza. Si rammenta infatti che ai sensi dell’art. 12 comma I lett. A) c.p.i. il marchio posteriore è privo di novità solo ove sussiste un attuale rischio di confusione con il marchio non registrato anteriore: è infatti evidente che questo rischio può determinarsi solo ove il marchio anteriore sia appunto conosciuto dal pubblico. L'uso del marchio deve essere intenzionale e continuo, non precario nè sperimentale, occasionale o casuale, e cioè un uso che comporti notorietà nel senso appena sopra precisato. Al fine di accertare l'acquisto di capacità distintiva compito del Giudice nazionale è solo quello di valutare globalmente i fattori idonei a dimostrare che il marchio è diventato atto ad identificare il prodotto come proveniente da un'impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese, senza che il Giudice stesso possa in alcun modo limitare arbitrariamente il proprio esame ad alcuni soltanto dei mezzi (come la pubblicità televisiva) da cui l'acquisto di capacità distintiva può derivare, e fermo restando che l'accertamento inerente alla capacità distintiva deve essere condotto avendo riguardo al consumatore medio del tipo di prodotto contrassegnato.

I requisiti di validità dei segni distintivi (che non sono espressamente previsti dalla legge ma si deducono dai limiti dalla stessa imposti in tema di concorrenza sleale) sia essi tipici (insegna ditta e denominazione sociale) che atipici (come marchi di fatto, ditte irregolari, sigle, slogan pubblicitari, nomi di dominio, etichette) sono: - la capacità distintiva ovvero l’idoneità del segno a distinguere i prodotti e i servizi di un imprenditore da quelli degli altri; - la novità. L’imprenditore infatti deve adottare come segno distintivo una formula nuova che non sia già utilizzata nel mercato da altro imprenditore né che sia simile. Si rammenta infatti che l’intento del legislatore è sempre quello di evitare il fenomeno della concorrenza sleale ed in particolare, con riferimento ai segni distintivi, le fattispecie confusorie di cui al n.1 dell’articolo 2598 c.c. Tale requisito è richiesto sia per i segni registrati che non registrati. Come è noto i nomi di dominio sono i segni distintivi che identificano un sito internet e che sono costituiti da tre parti. Quella iniziale comune a tutti (http://www.), una centrale che assolve alla funzione di segno distintivo, e la finale corrispondente all’estensione come .com, .net, .it ecc. Con riferimento dunque alla parte centrale che, nella maggior parte dei casi descrive l’attività, il nome di dominio è soggetto alla disciplina contro la concorrenza sleale confusoria quando vi siano i requisiti di validità; - uso e notorietà: Fondamentale affinché il segno possa assolvere la sua funzione ed essere strumento di raccolta di clientela da parte dell’imprenditore è che sia noto ad un pubblico. E per essere noto deve essere utilizzato nel mercato. Da qui discende il terzo requisito di validità dei segni distintivi che è l’uso. L’unica eccezione è rappresentata dal marchio che è soggetto a registrazione. Infine, il mero uso non è sufficiente a rendere il segno conosciuto. È necessaria anche una certa notorietà ovvero un utilizzo continuativo che consenta ad un pubblico di associare determinati prodotti e servizi ad un’impresa.

Nel caso di parole straniere [...] utilizzate come marchio denominativo [...] al fine di valutare la validità del marchio sotto il profilo della capacità distintiva, si deve accertare il grado di diffusione e comprensione del significato della parola nel territorio nel quale è chiesta la registrazione del marchio, anche con riferimento alla destinazione e ad ogni altra caratteristica del prodotto; deve valutarsi come descrittivo il segno che presenti con il prodotto un nesso sufficientemente concreto e diretto, in quanto divenuto parte del patrimonio linguistico comune in quel territorio e quindi capace di richiamarlo in maniera diretta e immediata nella percezione di un consumatore medio normalmente avveduto ed informato.

Anche una parola comune può costituire un marchio brevettabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva delle qualità del prodotto, ma sia collegata ad esso con un accostamento di pura fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante. Il criterio interpretativo da seguire è però rigoroso, poiché si richiede che le parole di uso comune relative al genere di un prodotto possono costituire oggetto di valido marchio solo in quanto abbiano subito una modificazione tale da oscurare il loro originale significato linguistico, e siano divenute tali da designare, con forte individuazione, un nuovo prodotto, perché impiegate in senso arbitrario, fantastico, iperbolico, senza alcuna aderenza concettuale con l'oggetto che sono destinate a contraddistinguere. In particolare, con riferimento ai marchi costituiti da parole in lingua straniera, [...] non è vietata la registrazione in uno Stato membro, come marchio nazionale, di un vocabolo mutuato dalla lingua di un altro Stato membro nella quale esso sia privo di carattere distintivo o sia descrittivo dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione, a meno che gli ambienti interessati nello Stato membro nel quale si richiede la registrazione siano in grado di individuare il significato del detto vocabolo.

Il carattere distintivo deve essere valutato quindi in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, delle aspettative del consumatore medio di quei prodotti e servizi, al quale altrimenti sarebbe impedito di comprendere l'identità di origine del prodotto contrassegnato dal marchio e di distinguerlo senza confusione da quelli di provenienza diversa. Ai fini di tale valutazione si deve avere riguardo al consumatore medio destinatario dei prodotti contraddistinti con quel marchio, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza. La ratio delle disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 25 c.p.i. è data dalla preoccupazione che si crei un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegate o collegabili al tipo merceologico e devono pertanto rimanere patrimonio comune, onde evitare che l'esclusiva sul segno si trasformi in monopolio di fabbricazione; il divieto riguarda i marchi privi di capacità distintiva, costituiti senza alcun apporto inventivo, il cui risultato giuridico si risolve in termini di mancanza di originalità in quanto strutturati su espressioni che sostanzialmente, e nel loro complesso, si limitano a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure ancora una caratteristica tecnica del prodotto. Orbene i suddetti principi vanno applicati sia con riferimento al marchio di fatto sia e più in generale con riferimento agli altri seni distintivi della impresa (ivi compreso il dominio internet).

In tema di concorrenza sleale, qualora l'atto lesivo sia posto in essere da un terzo interposto, occorre distinguere tra l'ipotesi in cui costui sia un dipendente dell'imprenditore avvantaggiato, nel qual caso quest'ultimo risponde dell'illecito ai sensi dell'art. 2049 c.c. purché sussista un nesso di "occasionalità necessaria" fra l'incarico affidato al terzo e il compimento dell'atto pregiudizievole, e la diversa ipotesi in cui l'interposto non sia un dipendente dell'imprenditore, nel qual caso la responsabilità di quest'ultimo si collega all'art.2598 c.c., nella parte in cui qualifica illecito concorrenziale anche l'avvalersi "indirettamente" di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, sempreché, tuttavia, pur in assenza di una partecipazione anche solo ispirativa dell'imprenditore, l'atto del terzo corrisponda al suo interesse e l'interposto si trovi con esso in una relazione tale da qualificarne l'agire come diretto ad avvantaggiarlo. Il terzo autore dell’illecito concorrenziale, che agisca in collegamento con il concorrente del danneggiato, risponde in solido con l’imprenditore avvantaggiato dall’atto, mentre, mancando del tutto un collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l'imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. Gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore; ciò, tuttavia, non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con l'imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l'attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia intercorso un "pactum sceleris", ed essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l'attività del primo può eventualmente integrare un illecito ex art. 2043, c.c., ma non un atto di concorrenza sleale. Secondo i principi generali in materia di concorrenza sleale, nel caso di condotta posta in essere da un soggetto terzo diverso dagli imprenditori concorrenti, non è necessaria la dimostrazione della colpa nella commissione della condotta stessa e che, affinché la commissione del fatto lesivo della concorrenza da parte del terzo abbia rilievo ex artt. 2598 cod.civ. e seguenti, è necessario dimostrare l'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, mentre non trova applicazione l'inversione dell'onere della prova di cui all’art. 2600 c.c.

La responsabilità a titolo di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, numero 3), cod. civ., presuppone che l'imprenditore si sia avvalso di un mezzo, non soltanto contrario ai principi della correttezza professionale, ma anche idoneo a danneggiare l'altrui azienda; pertanto detta responsabilità non opera allorché il giudice accerti che il comportamento denunciato non abbia provocato alcun pericolo di sviamento di clientela in danno dell'imprenditore denunciante.

 

 

Leggi tutto
27/05/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RG – 2651 –  2024
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026
Azione ex art. 2409 c.c.: presupposti e limiti in rapporti di gruppo e crisi d’impresa
Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente...

Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente produttiva di danno per la società dei doveri che per legge o statuto gravano sugli amministratori nell’esercizio della funzione gestoria e devono attenere alla legittimità della loro attività senza investire la convenienza delle loro scelte economiche e imprenditoriali.

Per essere almeno potenzialmente produttive di danno le irregolarità denunciate devono, in particolare, essere attuali, persistere cioè al momento dell’adozione del provvedimento, ed essere idonee ad arrecare pregiudizio all’interesse sociale, restando estranee all’abito applicativo dell’art. 2409 c.c., le violazioni che possano arrecare danno esclusivamente a soggetti terzi o all’interesse del singolo socio.

Il controllo giudiziario sulla gestione non è uno strumento di risoluzione dei conflitti all’interno della compagine sociale o tra un singolo socio e la società per cui l’ordinamento predispone altri rimedi e deve essere esercitato con particolare rigore e prudenza nella delicata fase di accesso della società a rimedi negoziali di composizione della crisi ove l’amministratore diviene la figura chiave nell’impostazione e attuazione del piano di risanamento dell’impresa anche a discapito delle diverse visioni o intenzioni dei soci, come si evince dal principio generale desumibile dall’art. 120-bis del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, dettato in materia di strumenti di regolazione della crisi proprio con lo scopo di porre l’impresa in crisi al riparo dalle spinte dissolutive derivanti dai conflitti e ricatti interni alla compagine sociale.

Gli apporti finanziari infragruppo, come pure la presenza di amministratori della capogruppo nell’organo amministrativo delle controllate, non costituiscono di per sé un’anomalia gestoria né assurgono come tali a potenziale fonte di danno per le società coinvolte se non nelle ipotesi debitamente circostanziate in cui tali operazioni si risolvano in un pregiudizio nell’ottica dell’impresa unitaria del gruppo in quanto, ad esempio, dirette a sviare risorse all’esterno.

La particolare gravità dell’insistenza del socio ricorrente in una denuncia ex art. 2409 c.c. del tutto pretestuosa dopo l’avvio della composizione negoziata della crisi in cui può risultare decisiva, nel corso della trattativa con i creditori, la percezione di solidità e stabilità dell’organo amministrativo e per cui l’art. 4 comma 1 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza impone il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede non solo al debitore e ai creditori ma anche “ad ogni altro soggetto interessato”, cioè a qualsiasi titolo coinvolto nella sistemazione della crisi e dell’insolvenza, ivi inclusi i soci, può integrare i presupposti per l’insorgere di responsabilità aggravata per abuso del processo di cui all’art. 96 comma 3 c.p.c..

Leggi tutto
30/03/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Daniela Marconi
Registro : RVG – 14400 –  2024
Tribunale di Torino, 4 Marzo 2024
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. La condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Per i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., il requisito della strumentalità rispetto al merito si realizza mediante la portata...

Per i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., il requisito della strumentalità rispetto al merito si realizza mediante la portata interinale e tendenzialmente provvisoria degli effetti del provvedimento cautelare, caratterizzata dall’anticipazione degli effetti propri del provvedimento di cui vuole assicurare la fruttuosità e che, al momento della sua pronuncia, dà luogo alla caducazione del provvedimento anticipatorio. Nel ricorso devono essere specificati il petitum mediato e la causa petendi, ma non anche le analitiche conclusioni che integrano il petitum immediato del giudizio di merito: la mancata indicazione nel ricorso cautelare di tali elementi ne comporta l’inammissibilità, sempre che dal tenore dello stesso non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito. In altre parole, il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell’inizio della causa di merito deve contenere l’esatta indicazione di quest’ultima o, almeno, deve consentirne l’individuazione in modo certo. L’esigenza di individuare nel ricorso cautelare gli elementi costitutivi dell’instauranda azione di merito consente di verificare la competenza del giudice adito in sede cautelare e serve per capire se il provvedimento cautelare richiesto sia effettivamente anticipatorio. Inoltre, è necessaria anche per tutelare il soggetto destinatario passivo del provvedimento cautelare anticipatorio, consentendogli di instaurare il corrispondente e strumentale giudizio di merito volto a far rimuovere gli effetti del provvedimento cautelare emesso e/o a far rigettare anche nel merito la domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso.

La ricorrenza del requisito del periculum in mora, che, secondo il dettato dell’art. 700 c.p.c., deve ricorrere in aggiunta a quello del fumus boni iuris, va esclusa allorquando la parte abbia fatto trascorrere un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto lesivo del suo diritto e la proposizione del ricorso.

La necessità di una comunicazione periodica da parte dell’amministratore risulta determinata dall’esigenza di consentire all’accomandante l’esercizio del potere di controllo e di critica sull’operato del socio accomandatario e consente, in mancanza di impugnazione del bilancio da parte dell’accomandante, di ritenere consolidato l’esercizio.

La condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi, con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.

Leggi tutto
18/09/2024
Data sentenza: 04/03/2024
Registro : RG – 22657 –  2023
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026, n. 11940/2017
Danno da illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa e criterio della differenza dei netti patrimoniali
In presenza di illecita prosecuzione dell’attività d’impresa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, e della conseguente difficoltà di...

In presenza di illecita prosecuzione dell’attività d’impresa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, e della conseguente difficoltà di ricostruire ex post il risultato netto di singole operazioni non conservative, il danno può essere determinato mediante criteri presuntivi o equitativi e, in particolare, con il criterio della differenza dei netti patrimoniali, che compara i patrimoni netti, determinati secondo criteri di liquidazione previa, se del caso, rettifica delle voci di bilancio scorrette, alla data della doverosa percezione della causa di scioglimento da parte degli organi sociali e alla data di messa in liquidazione o di fallimento della società. Il criterio si giustifica perché l’aggravamento delle perdite deriva dalla prosecuzione di una gestione caratterizzata dall’eccedenza dei costi sui ricavi, nella quale le singole operazioni di norma non sono singolarmente sindacabili, a differenza del loro risultato complessivo; il confronto deve avvenire secondo criteri omogenei di valutazione, detraendo i costi che la società avrebbe comunque sostenuto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione.

Il danno determinato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali è comprensivo di quello eventualmente derivante da singole operazioni di gestione compiute dall’amministratore in violazione dei doveri di corretta e diligente gestione, il cui risultato negativo è già incluso nella perdita netta risultante dal confronto tra il patrimonio della società al tempo in cui essa avrebbe dovuto essere posta in liquidazione e il patrimonio immediatamente prima della dichiarazione di fallimento; i due danni pertanto non si cumulano.

L’amministratore delegato è onerato di una piena conoscenza della situazione economico-patrimoniale della società e di un’attenta e tempestiva verifica dei dati contabili relativi agli esercizi precedenti, fin dai primi mesi dell’incarico. Egli risponde, per fatto proprio e indipendentemente dalle condotte degli amministratori che lo hanno preceduto, della violazione del dovere di vigilanza sulla situazione patrimoniale e dell’obbligo di redigere un bilancio corretto e veritiero quando abbia riprodotto nel bilancio e nelle situazioni patrimoniali da lui predisposti appostazioni prive di contenuto patrimoniale certo, e dell’inerzia successiva alla scoperta della perdita del capitale, salvo provare di non aver potuto conoscere la perdita per causa a lui non imputabile.

L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, sicché spetta all’attore allegare l’inadempimento, indicando il singolo atto gestorio posto in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, e il danno che ne deriva, mentre è onere dell’amministratore convenuto contrastare lo specifico addebito fornendo la prova dell’esatto adempimento.

Le transazioni stipulate dalla curatela con alcuni soltanto degli amministratori e sindaci convenuti, limitate alle quote ideali di responsabilità dei transigenti nel complessivo debito risarcitorio solidale, hanno natura parziale e non giovano ai condebitori non transigenti ai sensi dell’art. 1304, 1° comma, c.c., che si riferisce soltanto alla transazione avente ad oggetto l’intero debito solidale. La transazione pro quota scioglie la solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce e, poiché non può condurre a un incasso superiore all’ammontare del credito originario né aggravare la posizione dei condebitori estranei, il debito residuo dei non transigenti si riduce dell’importo pagato dal transigente se questi ha versato una somma pari o superiore alla propria quota ideale, e della quota ideale del transigente se la somma versata è inferiore.

Integra responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. la condotta del convenuto che, dopo avere sottoscritto con gli altri convenuti una proposta transattiva, si renda improvvisamente indisponibile a concludere le trattative e irreperibile, impedendo la transazione nei termini proposti, costringendo le altre parti a negoziare una diversa soluzione e dilatando senza giustificazione la durata del giudizio; il danno può essere liquidato equitativamente in misura pari al compenso liquidato al difensore della controparte.

Leggi tutto
23/04/2022
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 11940/2017
Carica: Presidente
Giudice: Elena Riva Crugnola
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 7224 –  2012
Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2026, n. 7360/2019
Il sindaco di s.r.l. e il suo diritto al compenso
Al fine di ottenere la condanna della società al pagamento del compenso, il sindaco deve provare la fonte negoziale del...

Al fine di ottenere la condanna della società al pagamento del compenso, il sindaco deve provare la fonte negoziale del suo credito (come il verbale di assemblea di nomina), con il relativo termine di scadenza, nonché il quantum del medesimo (nel caso di specie, ricavabile dallo stesso verbale).

Non integra inadempimento all'incarico ricevuto dalla società la condotta del Presidente del Collegio sindacale che rimane assente ad un'assemblea, quando nel relativo verbale si dà atto che tale assenza è giustificata.

Leggi tutto
16/11/2019
Data sentenza: 24/10/2026
Numero: 7360/2019
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Amina Simonetti
Registro : RG – 5160 –  2017
Tribunale di Torino, 24 Maggio 2018
Illegittimo utilizzo di segni distintivi e condanna al pagamento della penale
Il potere che l’art. 1384 c.c. attribuisce al Giudice è funzionale a ricondurre l’autonomia contrattuale entro i limiti in cui...

Il potere che l'art. 1384 c.c. attribuisce al Giudice è funzionale a ricondurre l’autonomia contrattuale entro i limiti in cui è meritevole di tutela. Il Giudice deve quindi esercitare questo potere tenendo conto del concreto interesse all'adempimento della parte che ha diritto alla penale, dell’equilibrio delle prestazioni, dell’incidenza dell’inadempimento sulla concreta situazione contrattuale. In questa valutazione occorre prendere in esame (altro…)

Leggi tutto
29/11/2018
Data sentenza: 24/05/2018
Registro : RG – 26545 –  2016
Tribunale di Genova, 25 Maggio 2017
Tutela cautelare per sottrazione di disegni tecnici e requisito di segretezza
Nel giudizio ex artt. 128 e 129 c.p.i. in relazione alla sottrazione di disegni tecnici segreti, tra i fattori che...

Nel giudizio ex artt. 128 e 129 c.p.i. in relazione alla sottrazione di disegni tecnici segreti, tra i fattori che depongono nel senso dell’inesistenza del requisito della segretezza rileva il fatto che il ricorrente, quando necessitava di ricambi per i propri impianti, si rivolgeva al mercato bandendo delle gare (nel caso di specie, il carattere segreto delle informazioni è stata valutato come insussistente anche sulla base di prove documentali, quali contratti contenenti dichiarazioni che imprese partner fossero fornite delle competenze tecniche per la costruzione degli impianti in questione). (1)

Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., la mancata prova della segretezza delle informazioni non implica necessariamente che il vero obiettivo del ricorrente per descrizione fosse ottenere informazioni sulla corrispondenza commerciale del resistente, né che vi fosse colpa grave o mala fede. (2)

 

Leggi tutto
26/10/2018
Data sentenza: 25/05/2017
Registro : RG – 2062 –  2017
Tribunale di Milano, 10 Febbraio 2017
Affermazioni offensive e del tutto infondate in atti: responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c.
La condotta della parte integra la fattispecie di responsabilità prevista dall’art. 96 co. 3 c.p.c. nel caso in cui la sua...

La condotta della parte integra la fattispecie di responsabilità prevista dall’art. 96 co. 3 c.p.c. nel caso in cui la sua prospettazione sia priva di qualsivoglia supporto argomentativo sia in fatto che in diritto e piuttosto rivelatrice di mero malanimo (altro…)

Leggi tutto
08/04/2017
Data sentenza: 10/02/2017
Registro : RG – 26735 –  2014
logo