Con riferimento al rimedio di cui all’art. 2409 cod. civ., va osservato che la nuova formulazione della norma, che fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione” - a differenza della precedente formulazione che richiedeva il “fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci” - consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.
Le gravi irregolarità devono - oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori - essere attuali, per cui nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto.
La mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili costituisce grave irregolarità idonea a giustificare la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario.
Ai sensi dell’art. 2275 c.c., in caso di contrasto tra soci, la nomina del liquidatore può essere disposta dal Presidente del Tribunale, con provvedimento di volontaria giurisdizione, reclamabile in Corte d’Appello, che segue il rito di cui agli artt. 737 e ss. c.c. e che non assume carattere decisorio. Il presupposto per l'esercizio dell'intervento (sostitutivo o surrogatorio) del Presidente del Tribunale è che non si raggiunga il consenso di tutti i soci per la nomina di uno o più liquidatori. Nelle società di persone, la ratio della nomina è da ricercare (come nelle società di capitali) nell'esigenza di assicurare che, in una fase delicata della vita della società, ed in presenza di disaccordi tra i soci, l'ente sociale non rimanga privo, per un periodo indeterminato di tempo, degli organi deputati a gestire la fase successiva allo scioglimento (artt. 2274 e ss. c.c.). Tale potere, come altri previsti in materia di società commerciali (art. 2367, comma 2, e art. 2417, comma 1°, c.c.), è dunque attribuito in presenza di una situazione che richiede, nell'interesse al normale funzionamento delle suddette società, una disciplina immediata dei rapporti che ne derivano, attraverso l'adozione di provvedimenti sostitutivi della volontà dei soci. Pertanto, il decreto presidenziale può essere adottato in presenza di un contrasto tra le parti non solo sulla nomina del liquidatore, ma anche sullo stato di scioglimento, essendo in tal caso attribuito al Giudice di effettuare un accertamento incidentale, e pertanto sempre di natura non decisoria, circa la sussistenza di una delle cause legali di scioglimento, e sempre salvo il potere delle parti di revocare il liquidatore, con il consenso di tutti i soci, ovvero di agire in via contenziosa, per ottenere l’accertamento definitivo della causa di scioglimento ex art. 2272 c.c. È quindi previsto un rimedio tipico, che consente al socio interessato di ottenere la nomina del liquidatore in tempi congrui, a seguito di un procedimento a cognizione sommaria, non essendo invece prevista una tutela cautelare che consenta di ottenere, in via anticipata e urgente, gli effetti di un provvedimento di giurisdizione volontaria, quale quello di nomina ex art. 2275 c.c..
Ai sensi dell’art. 2260 c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dell’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, regolati dalle norme sul mandato. Trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, in base ai principi generali che regolamentano la ripartizione degli oneri probatori, parte attrice può limitarsi ad allegare l'inadempimento , mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento dell’incarico.
Integrano causa di revoca, rilevante ai sensi dell’art. 2259 c.c., tutti quei comportamenti dell’amministratore che compromettono l’esistenza stessa dell’impresa collettiva ed il suo funzionamento; ed altresì le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell’amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi o comunque la violazione di norme che, per la loro frequenza o gravità, facciano venir meno la fiducia dei soci sull’operato degli amministratori. Integra certamente violazione del dovere di diligenza, tale da costituire giusta causa di revoca, la reiterata e perdurante inosservanza del dovere, previsto dall’art. 2261 c.c., di redigere il rendiconto di esercizio e di informare i soci non amministratori circa l’andamento degli affari sociali, così come la mancata comunicazione agli altri soci del rendiconto di fine esercizio. La nomina dell’amministratore da sostituire all’organo revocato non può essere effettuata dal Tribunale ma compete all’assemblea: non è consentito all’Autorità Giudiziaria intervenire a comporre eventuali contrasti tra soci che non consentano di addivenire a tale nomina, verificandosi, in tal caso, una causa di paralisi nel funzionamento della società che, qualora non risolta in seno alla società, dovrà necessariamente portare alla sua liquidazione, ma non potrà essere arginata con la nomina di un amministratore provvisorio da parte del Tribunale né in sede di merito né in sede cautelare.
L’amministratore che viola il divieto di concorrenza stabilito dall’art. 2390 c.c., la cui ratio va rinvenuta nella funzione di prevenzione di un potenziale conflitto di interessi e di tutela del perseguimento dell’interesse sociale, può essere revocato dall’ufficio e condannato al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2390, co. 2, c.c. La condotta tenuta dall’amministratore in violazione di tale divieto è inoltre idonea a giustificare l’emanazione di un provvedimento cautelare di revoca richiesto dal socio ex art. 2476, co. 3, c.c., costituendo un atto di grave irregolarità nella gestione della società.
I presupposti per l’accoglimento della denuncia ex art. 2409 c.c.: a) l'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione, sulla base di indizi gravi, precisi e seri, derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti previsti da norme civili, penali e amministrativi o dei generici obblighi di gestione diligente nell’interesse della società e ciò sempre che la violazione non sia determinata da impossibilità della condotta esatta determinata da impossibilità non imputabile agli organi societari ai sensi dell'art. 1218 c.c.; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, che devono essere idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull’attività sociale, con esclusione di irregolarità cd. informative o puramente formali; l’adozione di provvedimenti non può, in ogni caso, essere basata sul solo andamento economico dell’impresa sociale c) l’attualità delle irregolarità che non debbono aver esaurito ogni effetto, essendo lo strumento anticipatorio della soglia di tutela e privo di rilievo sanzionatorio; d) la residualità dello strumento non potendo lo stesso essere azionato per illegittimità di singoli atti autonomemente impugnabili, ma solo per irregolarità che involgano l’intera attività della società.
Nell'ambito delle attività di controllo del giudice estendere le sue indagini a qualsiasi irregolarità emersa successivamente alla denuncia medesima.
L’art. 2476 comma 3 c.c. richiede, perché sia adottato, su richiesta anche del singolo socio, provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore, che questi si sia reso responsabile di “gravi irregolarità nella gestione” (fumus boni iuris) e che l’attualità o la permanenza di tali comportamenti determini il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile per l’interesse sociale (periculum in mora). Le gravi irregolarità possono essere costituite da violazioni di legge o di statuto anche solo potenzialmente foriere di danno per la società. Inoltre, sebbene la norma parli di irregolarità “di gestione”, non è dubbio che tale termine debba ritenersi comprensivo dell’inadempimento di tutti gli obblighi amministrativi che fanno capo all’amministratore per legge o per statuto, dunque non solo quelli strettamente gestionali, ma anche quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria, cioè gli adempimenti o atti di impulso concernenti i rapporti con i soci o con gli altri organi sociali, che gli amministratori sono tenuti a compiere per legge o per obbligo statutario [nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato una grave irregolarità comportante la revoca dell’amministratore nella delega totale dei compiti gestori ad un terzo per un lungo periodo di tempo senza alcuna valida giustificazione e in violazione degli oneri di minima diligenza incombenti sull’amministratore].
Nelle società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2479, comma 1, c.c., i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale possono sottoporre specifici argomenti alla decisione dell’assemblea; tale prerogativa include, in via interpretativa, anche il potere di convocare direttamente l’assemblea, ancorché in deroga a disposizioni statutarie che riservino tale competenza all’organo gestorio.
Ai sensi dell’art. 2479, comma 2, n. 2, c.c., la nomina degli amministratori rientra tra le materie riservate all’assemblea dei soci, dovendosi ritenere inclusa, in via interpretativa, anche la facoltà di revoca.
La deliberazione di revoca dell’amministratore da parte dell’assemblea costituisce un atto discrezionale, liberamente adottabile anche ad nutum. La sua legittimità non è condizionata alla sussistenza di una giusta causa, la cui eventuale assenza rileva esclusivamente ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c., disposizione pacificamente applicabile anche alle società a responsabilità limitata. Tale discrezionalità incontra tuttavia il limite dell’abuso del diritto, che si configura come limite esterno alla facoltà dell’assemblea di revocare l’amministratore.
La tutela cautelare inibitoria ante causam nei confronti di un socio - inerente la modalità di espressione del diritto di voto da assumere in una data assemblea - diretta ad impedire l’assunzione di una data deliberazione, può essere oggetto di riconoscimento, purché il provvedimento intervenga prima della assemblea cui si riferisce, venendo meno in caso contrario l’interesse ad agire e, quindi, al provvedimento cautelare richiesto.
Non è proponibile ed è inammissibile in sede cautelare la domanda di risarcimento volta alla condanna nei confronti dell’amministratore di società per fatti inerenti la gestione, stante la natura di domanda condannatoria esperibile esclusivamente nel giudizio di merito.
Sussiste la legittimazione dell’amministratore revocato alla impugnativa della deliberazione che lo lede sia con riguardo a violazioni delle norme procedimentali, sia con riguardo a profili di eccesso di potere o di conflitto di interessi del socio votante.
L’abuso del voto da parte del socio di maggioranza costituisce un caso di violazione dei doveri generali di buona fede nell’esercizio del diritto (1375 c.c.). Tale vizio sussiste quando il socio maggioritario, che sta in società nel proprio interesse e pertanto in assemblea legittimamente vota nel proprio interesse, orienta il proprio voto al solo fine di ledere il socio di minoranza, oppure a proprio vantaggio ma in modo da imporre al socio di minoranza un sacrificio del suo interesse del tutto sproporzionato, sì che il risultato è ottenuto dal socio maggioritario avvantaggiandosi ingiustificatamente a discapito del socio di minoranza. La buona fede che viene in esame delimita il perimetro di esercizio dei diritti del socio nei rapporti con gli altri soci, e non rispetto alla società. I soci infatti non sono investiti di doveri gestori, e, nelle società per azioni, neppure opera una regola paragonabile all’art. 2476 ultimo comma c.c., che delinea il caso del consapevole concorso dei soci nell’attività gestoria illecita degli amministratori. È ben vero che nella fattispecie dell’abuso di voto viene anche in esame l’interesse della società, ma ciò non funge da elemento principale nella fattispecie, bensì piuttosto da elemento di riscontro, in quanto l’assenza di un percepibile vantaggio sociale, derivante dal voto allegatamente abusivo, può dare sostegno alla ricostruzione, che solitamente avviene su base indiziaria, dell’illecito intento del socio di maggioranza.
La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato, poiché all'ente pubblico non è consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società mediante l’esercizio di poteri autoritativi, potendo esso avvalersi solo degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società. Sono dunque attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla revoca degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c., della società partecipata da ente pubblico, in quanto la predetta revoca costituisce atto dell'ente pubblico "a valle" della scelta iniziale di impiegare lo strumento societario, emanato in base al diritto privato e da questo regolato.
La società è retta solo dallo statuto, e non dai patti diversi pur stipulati fra i soci, e i diritti e doveri dei consiglieri sono regolati dalla legge e dallo statuto, e ciò sia nei doveri di buona, prudente, professionale gestione, da svolgere nell’interesse della società, e tenendo conto delle decisioni dei soci che siano espresse nelle sedi e nelle forme proprie delle società; sia nei diritti derivanti dal regime legale e statutario delle revoche. Pertanto, in primo luogo, l’amministratore è tenuto a mettere in campo tutte le iniziative opportune perché la società operi correttamente e proficuamente, e ciò anche partecipando alle decisioni dell’organo gestorio relative al conferimento, alla revoca, o alla sospensione conferite ai singoli consiglieri.
La sussistenza della giusta causa della revoca è da valutarsi alla luce dei principi generali, come ricostruiti dalla giurisprudenza, e secondo i quali per la sua sussistenza non occorre che l’amministratore revocato abbia commesso violazioni ai suoi doveri gestori, ma è pur sempre necessario che sussistano circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell'amministratore. Deve trattarsi di fatti oggettivamente valutabili. Se infatti alla base della revoca sta un venire meno del rapporto fiduciario con l’amministratore, tale venire meno non può riposare su considerazioni soggettive dei soci. Essa può consistere in fatti che minino il "pactum ficuciae", elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato, e non costituiscano, invece, il mero inadempimento ad una inesistente soggezione dell'amministratore stesso alle direttive del socio di maggioranza, pur se pubblico.
La risoluzione dei c.d. patti parasociali è giustificata da gravi inadempimenti contrattuali e comportamenti non conformi agli obblighi fiduciari dell'amministratore. Inoltre, qualsiasi domanda riconvenzionale correlata, con la quale vengono vantati dei diritti può essere considerata valida - e accolta - nella misura in cui venga provata la sussistenza di tali diritti vantati.
Il provvedimento di revoca dell’amministratore di cui all’art. 2409, co. 4, c.c., è da riservarsi ai “casi più gravi”, cioè alle irregolarità gravissime. Il richiamo espresso solo ai “casi più gravi”, segna la latitudine oggettiva massima della fattispecie e, conseguentemente, consente, per i casi di irregolarità gravi ma non gravissime, una modulazione del provvedimento da adattare alla molteplicità e varietà delle situazioni che possono presentarsi.
Gli opportuni provvedimenti provvisori di cui all’art. 2409, co. 4, c.c. hanno per lo più natura inibitoria e quindi una portata non adeguata alle situazioni in cui non si tratta di inibire, ma di promuovere comportamenti corretti.
Il mutamento dell’organo amministrativo della società non comporta di per sé l’improcedibilità del ricorso ex art. 2409 c.c., atteso che l’attività di controllo giudiziario deve essere proseguita fino a quando non siano definitivamente dissipati i sospetti di gravi irregolarità.