Non è suscettibile di sospensione ai sensi degli artt. 2378 e 2479ter c.c. l’assemblea che si sia chiusa senza alcun deliberato, nella quale l’amministratore si sia limitato a dare atto della perdita del capitale al di sotto del minimo legale e della necessità di procedere alla messa in liquidazione, perché lo scioglimento per la causa di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4), c.c. opera in modo automatico e assume efficacia con l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto con cui l’amministratore la accerta, che è atto diverso e proprio dell’organo amministrativo [s.r.l. con due soci; assemblea tenutasi in assenza del socio di maggioranza, che ne contestava la regolare convocazione e chiedeva la sospensione della messa in liquidazione].
Gli eventuali vizi di convocazione dell’assemblea non incidono sulla legittimità della messa in liquidazione della società quando il socio che li denuncia non contesti la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale né manifesti la volontà di eseguire i conferimenti necessari a ripianare la perdita, potendo egli, se socio di maggioranza, chiedere al liquidatore la convocazione dell’assemblea per deliberare l’aumento di capitale e la revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell’art. 2487ter c.c.
Con la revoca dello stato di liquidazione viene meno la delibera di messa in liquidazione della società, la quale torna a tutti gli effetti in attività.
L’abuso della maggioranza consiste nell’esercizio arbitrario e fraudolento del diritto di voto per finalità di perseguimento di interessi divergenti da quelli della società, ovvero di lesione degli interessi dell’altro socio, essendo invece irrilevante la sussistenza di interessi confliggenti dei soci.
Ai fini dell’opposizione alla revoca dello stato di liquidazione, non è necessario che il credito dell'opponente sia stato accertato in via definitiva, ma è sufficiente che l’opponente vanti una “mera ragione di credito” (anteriore all'iscrizione della delibera di revoca dello stato di liquidazione) che possa essere pregiudicata, ancorché contestata.
Il pregiudizio a carico del creditore deve reputarsi sussistente ogniqualvolta la società non disponga - all’esito della revoca - di un patrimonio quantomeno pari al capitale minimo richiesto dalla legge per il tipo sociale adottato, capitale minimo posto a presidio del soddisfacimento dei creditori. Pertanto, non costituisce elemento idoneo ad escludere il pregiudizio a carico del creditore la generica indicazione del subentro di nuovi soci investitori.
Il procedimento di opposizione promosso dai creditori avverso la revoca dello stato di liquidazione, a norma dell’art. 2487 ter cc, va considerato quale giudizio ordinario di cognizione.