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Sentenze con tag: revoca di amministratore

Tribunale di Milano, 23 Gennaio 2019
Presupposti per la revoca cautelare di amministratore operante all’estero per conto di società dotata di un sistema di amministrazione disgiuntiva
Va accolto il ricorso cautelare volto ad ottenere la revoca di un amministratore operante all’estero ai sensi dell’art. 2476 c.c.,...

Va accolto il ricorso cautelare volto ad ottenere la revoca di un amministratore operante all’estero ai sensi dell’art. 2476 c.c., quando la condotta gestoria censurata – allo stato e nei limiti della valutazione sommaria propria della sede monitoria – risulta connotata da una complessiva opacità sia quanto alla gestione dei fondi sociali per spese riferibili ad esigenze di vita dello stesso amministratore all’estero e rispetto alla cui specifica inerenza all’interesse sociale non viene fornita idonea dimostrazione, sia quanto alle modalità di conduzione “solitaria” dei rapporti con i committenti esteri, atteso che, in presenza di un sistema di amministrazione disgiuntiva, è quantomeno richiesto un flusso di informazioni tempestive a favore del co-amministratore tramite l’avvio di procedure di consultazione o rendiconti amministrativi e contabili.

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11/02/2020
Data sentenza: 23/01/2019
Registro : RG – 252 –  2019
Tribunale di Milano, 21 Luglio 2017
Questioni in materia di amministratore di s.r.l. nominato a tempo indeterminato e legittimazione dei soci ex art. 2479, co. 1, c.c., a convocare l’assemblea per deliberare la revoca del mandato gestorio
Per la revoca di un amministratore di s.r.l. nominato a tempo indeterminato non occorre la presenza di una giusta causa,...

Per la revoca di un amministratore di s.r.l. nominato a tempo indeterminato non occorre la presenza di una giusta causa, la cui assenza non invalida la delibera dei soci ma comporta, semmai, in applicazione del principio generale dettato per il mandato a tempo indeterminato dall'art. 1725 c.c., la corresponsione di un adeguato indennizzo per il mancato preavviso nel caso in cui l’incarico sia stato conferito a titolo oneroso.

Se è vero che il primo comma dell'art. 2479 c.c. abilita qualsiasi socio titolare di almeno un terzo del capitale sociale a convocare un'assemblea affinché si pronunci su argomenti ritenuti rilevanti, anche in assenza di inerzia da parte dell'organo amministrativo (a differenza di quanto previsto dall’art. 2367 c.c.), rimane, dall’altro lato, il dovere del socio convocante di adottare a tal fine le formalità previste dallo statuto o, in difetto, dalla legge (e quindi, dall'art. 2479-ter, co. 1-4, c.c.).

É altresì necessario che il socio eserciti tale potere di convocazione in conformità al generale canone di attuazione in buona fede del contratto sociale e secondo i principi generali del procedimento assembleare quali, ad esempio, la predisposizione da parte del convocante del c.d. ordine del giorno, vale a dire un sia pur sintetico elenco delle materie da trattare, e la convocazione anche dell'organo amministrativo in carica nonché, se esistente, di quello di controllo.

É invalida la delibera di revoca di un amministratore qualora dal verbale della seduta assembleare (alla quale il medesimo revocato non è stato convocato) risulti che i soci si siano riuniti alla presenza di estranei (i) "a seguito di convocazione stabilita di comune accordo dalla totalità dei soci", (ii) in assenza di qualsiasi avviso di convocazione contenente il dovuto ordine del giorno e, infine, (iii) in violazione della clausola dello statuto che, affidando la presidenza dell’assemblea all'amministratore in carica - e solo in caso di sua assenza o rinuncia, da persona nominata seduta stante – richiede già ex se che l'amministratore revocando dovesse in ogni caso esser convocato ed assumesse la presidenza dell'assemblea.

Tali irregolarità di convocazione e costituzione dell'organo assembleare neppure possono ritenersi sanate attraverso il ricorso all’istituto dell’assemblea totalitaria di cui all'art. 2479-bis, ult. co., c.c., qualora agli atti emerga la prova che l'amministratore revocato, non presente, neppure era stato informato della riunione.

Può essere concessa la sospensione cautelare della revoca se il ritorno dell’amministratore revocato nei suoi poteri gestori non farebbe altro che ripristinare la situazione in essere dal momento della costituzione della società e formalizzare un'attività gestoria di fatto mai cessata (nell'interesse proprio ma anche della società) anche dopo la revoca stessa.

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01/11/2017
Data sentenza: 21/07/2017
Registro : RG – 29572 –  2017
Tribunale di Milano, 20 Ottobre 2016
Evidenza
Divieto di domande nuove, impugnativa di delibera per conflitto d’interessi, fondamento della clausola statutaria di prelazione e conseguenze in caso di sua violazione
Ove la domanda formulata nell’atto di citazione sia diversa da quella proposta in sede di precisazione delle conclusioni, riproducendo queste ultime...

Ove la domanda formulata nell’atto di citazione sia diversa da quella proposta in sede di precisazione delle conclusioni, riproducendo queste ultime l’oggetto della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3, c.p.c., non sussiste carenza di interesse ad agire né inammissibilità per la tardività delle modificazioni (altro…)

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27/12/2016
Data sentenza: 20/10/2016
Registro : RG – 56277 –  2013
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