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Sentenze con tag: revoca liqudatore

Corte d'appello di Roma, 7 Ottobre 2026
Mancato deposito dei bilanci e nomina di amministratore giudiziario
Il mancato deposito dei bilanci e il silenzio mantenuto dall’amministratore di fronte alle richieste del socio di consultare i documenti...

Il mancato deposito dei bilanci e il silenzio mantenuto dall’amministratore di fronte alle richieste del socio di consultare i documenti contabili può dar luogo ad azione di responsabilità verso l’amministratore o a richiesta in via cautelare ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c.

Il rimedio di cui all’art. 2409 c.c. non è finalizzato ad accertare eventuali responsabilità dell’amministratore per irregolarità nella tenuta dei libri contabili e nella predisposizione dei bilanci ove non sia prospettabile un danno attuale per la società, e non anche per i creditori o per i soci.

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11/07/2026
Data sentenza: 07/10/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Benedetta Thellung de Courtelary
Registro : RVG – 50096 –  2024
Tribunale di Roma, 9 Marzo 2024
Il liquidatore dell’associazione professionale è revocabile dal tribunale per giusta causa, anche in via cautelare
Ai sensi dell’art. 2275 c.c., i liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso...

Ai sensi dell’art. 2275 c.c., i liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno dei soci. Similmente dispone l’art. 2487 c.c. per le società di capitali. Tali norme concedono al giudice la possibilità di emettere - all’esito di un giudizio di merito - una sentenza di natura costitutiva idonea a estinguere il rapporto giuridico esistente tra la società e il liquidatore: conseguentemente, deve ritenersi che sia astrattamente ammissibile un provvedimento cautelare, da emettersi ai sensi dell’art. 700 c.p.c., di natura anticipatoria della sentenza costitutiva, allorquando il ricorrente manifesti la volontà di richiedere nel successivo giudizio di merito quella stessa revoca. Ciò vale a maggior ragione per l’associazione, per la quale l’azione di responsabilità è deliberata dall’assemblea e solo esercitata dal nuovo amministratore o dal liquidatore (art. 22 c.c.), senza previsione di alcuna azione di responsabilità del singolo socio in via surrogatoria.

La responsabilità dei liquidatori è quella propria dei mandatari e, nel contiguo ambito delle società di persone, vi sono precise prescrizioni in tema di doveri degli amministratori. In materia di società di capitali, poi, si prevede la necessità dei liquidatori di tenere una corretta contabilità e la necessità di approvazione da parte dei soci dei singoli bilanci relativi alla fase di liquidazione.

In tema di associazione professionale, la liquidazione posta in essere dal liquidatore non è la liquidazione della quota del singolo socio, receduto o escluso, bensì la liquidazione dell’associazione ormai sciolta.

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02/06/2026
Data sentenza: 09/03/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Cristina Pigozzo
Registro : RG – 5471 –  2024
Tribunale di Bari, 7 Ottobre 2026
Revoca cautelare del liquidatore e annullabilità del contratto stipulato dall’amministratore in conflitto di interessi
Il concetto di grave irregolarità, ai fini della proposizione dell’istanza, anche in via cautelare ed urgente, di revoca del liquidatore,...

Il concetto di grave irregolarità, ai fini della proposizione dell’istanza, anche in via cautelare ed urgente, di revoca del liquidatore, è comprensivo dell’inadempimento di tutti gli obblighi che fanno capo all’amministratore per legge o per statuto, dunque non solo quelli strettamente gestionali, ma anche quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria.

Ai fini dell'annullamento del contratto l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società e il suo amministratore deve essere accertata in concreto, non essendo a tal fine sufficiente la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali. Il danno alla sfera giuridica ed economica della società può essere meramente potenziale; inoltre, è necessario che il conflitto sia conosciuto o conoscibile da parte del terzo, contraente con la società.

La responsabilità dell’organo amministrativo non può essere desunta da una scelta di gestione, che non è sindacabile in termini di fonte di responsabilità, bensì dal modo in cui la stessa è stata compiuta: in altre parole in questi casi – si esclude evidentemente l’ipotesi del dolo – è solo l’omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche ovvero dell’assunzione delle necessarie informazioni preliminari al compimento dell’atto gestorio, normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, che può configurare violazione dell’obbligazione di fonte legale in discorso, così come è fonte di responsabilità la colpevole mancata adozione di quei provvedimenti, che per legge o statuto avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società o dei terzi.

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22/04/2026
Data sentenza: 07/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Laura Fazio
Registro : RG – 3795 –  2024
Tribunale di Roma, 12 Giugno 2017
Improcedibilità della domanda di revoca del liquidatore per sopravvenuta carenza di interesse ad agire
Deve essere dichiarata l’improcedibilità della domanda di revoca del liquidatore di s.n.c. per giusta causa per sopravvenuta carenza di interesse...

Deve essere dichiarata l’improcedibilità della domanda di revoca del liquidatore di s.n.c. per giusta causa per sopravvenuta carenza di interesse ad agire qualora il liquidatore nelle more del giudizio abbia portato a termine il procedimento liquidatorio, avendo “liquidato” l’attivo (altro…)

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29/10/2017
Data sentenza: 12/06/2017
Registro : RG – 79241 –  2014
Tribunale di Milano, 12 Gennaio 2017
Evidenza
Revoca di liquidatore nominato dal tribunale per violazione di norme imperative della fase liquidatoria
La liquidazione delle società di capitali, ancor più dell’amministrazione delle stesse, è presidiata da alcune regole imperative ma è rimessa...

La liquidazione delle società di capitali, ancor più dell'amministrazione delle stesse, è presidiata da alcune regole imperative ma è rimessa nel dettaglio alla volontà espressa in sede statutaria o di nomina dai soci, i quali possono (altro…)

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31/03/2017
Data sentenza: 12/01/2017
Registro : RG – 69086 –  2016
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