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Sentenze con tag: ricostituzione del capitale sociale

Tribunale di Venezia, 6 Ottobre 2026, n. 3651/2024
L’abuso del socio di maggioranza nella delibera di ripianamento e ricostituzione del capitale di società in stato di liquidazione
L’abuso o eccesso di potere può costituire motivo di invalidità della delibera assembleare soltanto quando vi sia la prova che...

L'abuso o eccesso di potere può costituire motivo di invalidità della delibera assembleare soltanto quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto abusivo il voto favorevole del socio di maggioranza di società di capitali in stato di liquidazione alla delibera di ripianamento delle perdite mediante apporto di capitale (o riduzione del debito) senza revocare la liquidazione. Questo perché, permanendo in società (di capitali) in liquidazione, il socio può avere eventuali prospettive di percezioni all’esito della liquidazione, sia pure solo in caso di residui attivi, e solitamente senza recuperare il totale del valore di quota; mentre, in ogni caso, all’esito della liquidazione i patrimoni dei soci rimarrebbero esenti da aggressioni di terzi, stante lo schermo dato dalla soggettività sociale e dalla limitazione della responsabilità. Quindi, la permanenza in società in liquidazione può essere fonte di qualche beneficio, solitamente eventuale e modesto rispetto all’apporto, ma non di danno ulteriore; mentre la fuoriuscita dalla società di capitali in liquidazione non reca benefici, non essendo il patrimonio proprio del socio (che permanga nella società in stato di liquidazione) esposto a rischio. In sostanza, il sacrificio che il ripianamento delle perdite in sede liquidatoria impone ai soci è già in linea di principio sproporzionato rispetto ai benefici].

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23/03/2025
Data sentenza: 06/10/2026
Numero: 3651/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 21784 –  2024
Tribunale di Milano, 6 Ottobre 2026, n. 8331/2018
Nullità della clausola che prevede il rimborso al socio dei finanziamenti soci utilizzati per ripianare le perdite sociali
La clausola con la quale la società cessionaria di una quota di partecipazione in una terza società si impegna a...

La clausola con la quale la società cessionaria di una quota di partecipazione in una terza società si impegna a retrocedere la predetta quota alla società cedente nonché socia della terza società, a fronte della restituzione del corrispettivo pagato, deve intendersi nulla nella parte in cui  prevede che la società cessionaria sia anche tenuta a rimborsare alla società cedente la quota parte dei finanziamenti soci erogati da quest'ultima per ripianare le perdite della terza società. In particolare,  l'obbligazione della società cessionaria è nulla o per mancanza di causa, in quanto nel momento in cui la società cedente rientra nella titolarità della quota ceduta riceve (pro-parte) - proprio in quanto incorporati nella partecipazione sociale già al momento dell'utilizzo a copertura delle perdite - i finanziamenti appunto utilizzati a tale scopo; oppure è nulla per mancanza dell'oggetto, in quanto reca una prestazione giuridicamente impossibile, cioè appunto la restituzione al socio di una porzione del capitale sociale, in quanto il rimborso dedotto come prestazione ha ad oggetto finanziamenti utilizzati per il ripianamento delle perdite in sede di ricostituzione del capitale e suppone che questi finanziamenti vengano restituiti dalla società ai soci.

E'  noto, infatti, che il capitale sociale è indisponibile e che tale connotato ne costituisce aspetto saliente ed inderogabile, finendo  per caratterizzare a sua volta innumerevoli aspetti della disciplina delle società di capitali, quali, ad esempio, oltre alla disciplina dei conferimenti e delle riserve, oltre ai casi e alla disciplina della riduzione del capitale, oltre alla disciplina della distribuzione degli utili e della postergazione dei finanziamenti soci, oltre alla disciplina della distribuzione  del residuo attivo della liquidazione - istituti tutti che presuppongono i caratteri di effettività ed indisponibilità del capitale sociale - il precetto, la cui effettività è tutt'ora garantita da sanzione penale, costituito dal divieto di restituzione di conferimenti previsto dall'art. 2626 c.c.

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11/11/2018
Data sentenza: 06/10/2026
Numero: 8331/2018
Carica: Presidente
Giudice: Vincenzo Perozziello
Relatore: Angelo Mambriani
Registro : RG – 48179 –  2015
Tribunale di Milano, 15 Maggio 2017
Evidenza
Nullità della delibera con cui si dispone la ricapitalizzazione “forzata” della società in caso di perdite del capitale
I soci di una s.r.l. non possono mai essere obbligati a effettuare ulteriori apporti di capitale di rischio rispetto al...

I soci di una s.r.l. non possono mai essere obbligati a effettuare ulteriori apporti di capitale di rischio rispetto al conferimento inizialmente stabilito nell'atto costitutivo. È pertanto nulla per illiceità dell’oggetto quella delibera che - in caso di perdite (altro…)

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31/07/2017
Data sentenza: 15/05/2017
Registro : RG – 54896 –  2015
Tribunale di Milano, 28 Aprile 2016
Sospensione cautelare di delibera di ricostituzione di capitale sociale interamente perduto e diritto di opzione
È ammissibile la domanda di sospensione cautelare di delibera assembleare invalida quando, pur senza necessità di (ulteriori) atti di esecuzione,...

È ammissibile la domanda di sospensione cautelare di delibera assembleare invalida quando, pur senza necessità di (ulteriori) atti di esecuzione, l’atto impugnato risulti suscettibile di continuare a produrre effetti rispetto all’organizzazione sociale.

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26/08/2016
Data sentenza: 28/04/2016
Registro : RG – 9386 –  2016
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