Sono sospendibili ai sensi dell’art. 2378 c.c. anche le deliberazioni assembleari integralmente eseguite che continuino a produrre effetti sull’organizzazione sociale e sulle posizioni dei soci, come la deliberazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale per la quale l’aumento sia stato sottoscritto e i conferimenti versati, perché la sospensione incide sull’efficacia giuridica dell’atto e non soltanto sulla sua materiale esecuzione, e il limite alla concessione della misura è costituito soltanto dalla compiuta produzione di effetti giuridici irreversibili [socia titolare di un terzo del capitale di una società a responsabilità limitata che non aveva sottoscritto la ricostituzione del capitale ed era così uscita dalla compagine sociale].
La deliberazione di approvazione del bilancio è nulla per violazione del principio di chiarezza quando il conto economico esponga un forte incremento dei costi della produzione rispetto all’esercizio precedente, riferito ai costi del personale e a oneri diversi di gestione, senza alcuna giustificazione nella nota integrativa e senza che la società, su cui grava il relativo onere probatorio, fornisca elementi contrari, e la nullità si estende alla successiva deliberazione di approvazione della situazione patrimoniale infrannuale e di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale.
Nella comparazione dei pregiudizi prevista dall’art. 2378, comma 4, c.c. prevale il pregiudizio del socio che, per effetto dell’azzeramento e della ricostituzione del capitale, abbia perso la partecipazione e con essa il diritto agli utili e al voto, con il rischio di definitivo consolidamento degli effetti, mentre la sospensione non espone la società al rischio di scioglimento, perché l’assemblea può approvare un nuovo bilancio redatto con chiarezza e confermare o revocare l’operazione sul capitale, e la situazione di stallo che ne deriva è imputabile all’inerzia dell’organo amministrativo.
Ai fini della sospensione della deliberazione di nomina dell’amministratore per conflitto di interessi o abuso della maggioranza non basta che i soci di maggioranza perseguano un interesse personale, perché occorre che tale interesse sia obiettivamente in contrasto con quello della società e che la deliberazione sia idonea a ledere l’interesse sociale, sicché il fumus difetta quando l’assemblea abbia sostituito il consiglio di amministrazione decaduto nominando amministratore chi già in precedenza gestiva la società.
Il socio che abbia perso tale qualità per non aver sottoscritto la ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione a impugnare e a chiedere la sospensione della deliberazione di azzeramento e ricostituzione del capitale e di quella pregiudiziale di approvazione del bilancio, perché la perdita della qualità di socio è conseguenza diretta delle deliberazioni di cui assume l’illegittimità.
L'abuso o eccesso di potere può costituire motivo di invalidità della delibera assembleare soltanto quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto abusivo il voto favorevole del socio di maggioranza di società di capitali in stato di liquidazione alla delibera di ripianamento delle perdite mediante apporto di capitale (o riduzione del debito) senza revocare la liquidazione. Questo perché, permanendo in società (di capitali) in liquidazione, il socio può avere eventuali prospettive di percezioni all’esito della liquidazione, sia pure solo in caso di residui attivi, e solitamente senza recuperare il totale del valore di quota; mentre, in ogni caso, all’esito della liquidazione i patrimoni dei soci rimarrebbero esenti da aggressioni di terzi, stante lo schermo dato dalla soggettività sociale e dalla limitazione della responsabilità. Quindi, la permanenza in società in liquidazione può essere fonte di qualche beneficio, solitamente eventuale e modesto rispetto all’apporto, ma non di danno ulteriore; mentre la fuoriuscita dalla società di capitali in liquidazione non reca benefici, non essendo il patrimonio proprio del socio (che permanga nella società in stato di liquidazione) esposto a rischio. In sostanza, il sacrificio che il ripianamento delle perdite in sede liquidatoria impone ai soci è già in linea di principio sproporzionato rispetto ai benefici].
I soci di una s.r.l. non possono mai essere obbligati a effettuare ulteriori apporti di capitale di rischio rispetto al conferimento inizialmente stabilito nell'atto costitutivo. È pertanto nulla per illiceità dell’oggetto quella delibera che - in caso di perdite (altro…)
È ammissibile la domanda di sospensione cautelare di delibera assembleare invalida quando, pur senza necessità di (ulteriori) atti di esecuzione, l’atto impugnato risulti suscettibile di continuare a produrre effetti rispetto all’organizzazione sociale.